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Il Consiglio dei ministri ha rinunciato all’impugnativa  della Legge Regione Lombardia n. 29 del 26/11/2014, “Disposizioni in materia di servizio idrico integrato. Modifiche al Titolo V, Capi I, II e III, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche)”. La LR in particolare

Motivi della rinuncia:

Con delibera del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2015 è stata impugnata la legge della Regione Lombardia n.29 pubblicata sul B.U.R n. 48 del 27/11/2014.

In particolare è stato censurato l'articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 26.11. 2014, n. 29, che ha modificato l’articolo 49 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale nel senso di . Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) rubricato "Organizzazione del servizio idrico".

Con la norma in parola, modificando la precedente disposizione che consentiva una durata massima dell'affidamento del servizio idrico di vent'anni, si era stabilita, ope legis, una proroga, fino a trent’anni di detto affidamento anche per le concessioni già sottoscritte, ponendosi con ciò in contrasto con la normativa statale in materia di tutela dell'ambiente e della concorrenza che prevede il ricorso a gara ad evidenza pubblica o all'affidamento in house providing. Infatti l’art. 149-bis del decreto legislativo n. 152/2006 (Codice dell’ambiente) stabilisce che l'ente di governo dell'ambito “delibera la forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica. L'affidamento diretto può avvenire a favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house, comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale”.

Pertanto, in relazione all’articolo 1, comma 1, lettera m), della legge regionale in parola , si era evidenziato il contrasto con il diritto europeo e con la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e tutela della concorrenza, in violazione dell’art. 117, primo comma e l’art. 117, secondo comma, lettere e) ed s), della Costituzione.

La Regione Lombardia, con l’articolo 3, comma 1, lettere a) e b) della la legge regionale n. 8/2015 (legge europea regionale 2015) ha modificato l'art.1 co.1, lett.m) della l. n. 29/2014, norma impugnata dal Governo, sopprimendo il riferimento alla durata degli affidamenti.

Quanto sopra ha determinato quindi il venir meno delle motivazioni oggetto del ricorso avanti la Corte Costituzionale.

Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, considerato che, come attestato dalla stessa Regione, le disposizioni censurate dal Governo non hanno avuto, medio tempore, applicazione, sentito il competente Ministero dell’Ambiente, ricorrono i presupposti per rinunciare al ricorso.

http://www.affariregionali.it/banche-dati/dettaglioleggeregionale/?id=9675

http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/dettaglio.asp?d=79452