L'articolo 34 della Delibera AEEG n. 643/2013/IDR ha parzialmente modificato le disposizioni contenute deliberazione n. 86/2013/IDR sul deposito cauzionale. In sintesi:
- Il deposito cauzionale massimo applicato dal gestore può essere alternativamente determinato:
- in misura pari al valore dei corrispettivi unitari dovuti per un massimo di tre mensilità di consumo medio annuo;
- in misura pari al valore medio per tipologia di utenza dei corrispettivi unitari dovuti per un massimo di tre mensilità di consumo medio annuo.
- Il deposito cauzionale massimo per le utenze condominiali, applicato da ciascun gestore, è pari al 60% della somma dei valori dei depositi cauzionali, riferiti agli utenti sottesi all’utenza condominiale stessa.
- Eventuali conguagli devono essere versati entro il 30 giugno 2014.
- Le nuove disposizioni sul deposito cauzionale entrano in vigore il 1° giugno 2014.