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L'articolo 34 della Delibera AEEG n. 643/2013/IDR  ha parzialmente modificato le disposizioni contenute deliberazione n. 86/2013/IDR sul deposito cauzionale. In sintesi:

-  Il deposito cauzionale massimo applicato dal gestore può essere alternativamente determinato:

  1. in misura pari al valore dei corrispettivi unitari dovuti per un massimo di tre mensilità di consumo medio annuo;
  2. in misura pari al valore medio per tipologia di utenza dei corrispettivi unitari dovuti per un massimo di tre mensilità di consumo medio annuo.

-  Il deposito cauzionale massimo per le utenze condominiali, applicato da ciascun gestore, è pari al 60% della somma dei valori dei depositi cauzionali, riferiti agli utenti sottesi all’utenza condominiale stessa.

-  Eventuali conguagli devono essere versati entro il 30 giugno 2014.

- Le nuove disposizioni sul deposito cauzionale entrano in vigore il 1° giugno 2014.