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RIVIERACQUA scpa e l'Ente di Gestione di Ambito Imperia (ex ATO), mettono a disposizione dei Comuni salvaguardati questo spazio web al fine di assistere le Amministrazioni Comunali, nei molteplici obblighi e prescrizioni legati al mantenimento della gestione diretta del servizio idrico.

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1) Obblighi e prescrizioni elencati ai punti 3, 5 e 6 della Deliberazione dell’Assemblea d’Ambito n. 20 del 22.11.2011 (delibera n. 50 del 20.07.2007 della Conferenza dei Rappresentanti)

Delibera Consiglio Provinciale n. 48 del 04.08.2016: scadenze differite al 05.08.2017: in caso di inadempienza degli obblighi l’Ato può revocare, previa diffida, l’autorizzazione alla gestione autonoma (punto 7 dell’Assemblea d’Ambito n. 20 del 22.11.2011)

Principali prescrizioni contenute nelle deliberazioni dell'Amministrazione Provinciale, quelle indicate al punto 3)  della delibera n. 50 del 20.07.2007, in particolare le lettere da a) a k):

               a) attivarsi per l’installazione di contatori in ogni singola unità abitativa, nonché in ogni attività produttiva e del settore terziario esercitate nel contesto urbano, provvedendo alla lettura degli stessi con la stessa periodicità stabilita dalla Convenzione di Affidamento per il Gestore d’Ambito; (Deliberazione dell’Assemblea d’Ambito punto 3 del. 20/2011);

               b) uniformare la gestione agli indirizzi contenuti nella Carta del Servizio, nel Regolamento del servizio idrico integrato, nel Manuale della sicurezza, nel Manuale del Sistema della qualità, nel Piano di emergenza e nel Piano di gestione delle interruzioni del servizio che verranno approvati dall’Assemblea dell’ATO - o dal soggetto che subentrerà nelle relative funzioni- al momento dell’affidamento del s.i.i. al Gestore d’Ambito; (Deliberazione dell’Assemblea d’Ambito punto 3 del. 20/2011):

Carta del Servizio: versione 15 luglio 2017 per i Comuni salvaguardati (new)

 

Carta del Servizio: versione 28 giugno 2017 versione definitiva Rivieracqua

Regolamento del servizio idrico integrato: versione 28 giugno 2017 versione definitiva Rivieracqua

Manuale della sicurezza:

Manuale del Sistema della qualità:

Piano di emergenza:

Piano di gestione delle interruzioni del servizio:

               c) dare la massima collaborazione al futuro Gestore d’Ambito che provvederà al rilievo, su tutto il territorio dell’Ambito, delle perdite delle condotte idriche e fognarie secondo quanto stabilito dal Piano di ricerca delle perdite redatto dal gestore stesso in conformità a quanto previsto dalla Convenzione di Affidamento; (Deliberazione dell’Assemblea d’Ambito punto 6 del. . 20/2011). Riferimenti normativi:

- DECRETO 8 gennaio 1997, n. 99 Regolamento sui criteri e sul metodo in base ai quali valutare le perdite degli acquedotti e delle fognature;

- Circolare 24 febbraio 1998, n. 105/UPP Nota esplicativa al decreto del Ministero dei lavori pubblici 8 gennaio 1997, n. 99.

               d) elaborare e sottoporre all’Assemblea dell’ATO un piano di risanamento e graduale ripristino delle reti esistenti che evidenzi rilevanti perdite entro 6 mesi dalla disponibilità dei dati relativi al rilievo di cui al punto precedente; (Deliberazione dell’Assemblea d’Ambito punto 6 del. . 20/2011)

               e) dare la massima collaborazione al futuro Gestore d’Ambito che provvederà al rilievo, su tutto il territorio dell’Ambito, delle utenze fognarie secondo quanto stabilito dal Piano di rilevamento delle utenze fognarie redatto dal Gestore stesso in conformità a quanto previsto dalla Convenzione di Affidamento; (Deliberazione dell’Assemblea d’Ambito punto 6 del. . 20/2011)

               f) misurare i volumi di acqua derivati per ogni singolo attingimento; (Deliberazione dell’Assemblea d’Ambito punto 3 del. 20/2011)

               g) adempiere alle disposizioni del D.Lgs. n. 31 del 02/02/2001 (Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano), del D.P.C.M. 4.03.1996 (Disposizioni in materia di risorse idriche) e del D. Lgs. n. 152 del 03 aprile 2006 (Norme in materia ambientale). Resta inteso che il Comune Autorizzato alla Gestione autonoma sarà vincolato alle eventuali modifiche legislative che potranno intervenire in materia; (Deliberazione dell’Assemblea d’Ambito punto 3 del. 20/2011).

Normativa di riferimento sulla qualità dell'acqua per uso domestico:

               h) applicare le tariffe con le relative articolazioni, determinate sulla base delle norme Statali e/o Regionali e approvate dall’AATO o dal soggetto che subentrerà nelle relative funzioni; (Deliberazione dell’Assemblea d’Ambito punto 3 del. 20/2011): Vedi disposizioni AEEGSI

               i) fornire i dati relativi alla gestione richiesti dall’Autorità d’Ambito o da qualsiasi organo preposto al controllo. A tal fine la convenzione di Affidamento riserverà al Gestore d’Ambito l’obbligo di procedere all’acquisizione dei dati del servizio presso i singoli soggetti autorizzati alla gestione autonoma, renderli uniformi e trasmetterli all’Autorità; (Deliberazione dell’Assemblea d’Ambito punto 3 del. 20/2011) Vedi disposizioni AEEGSI

               j) mantenere separata, sotto il profilo contabile, la gestione del servizio idrico integrato in maniera da evitare distorsioni nell’attribuzione degli oneri relativi alla gestione; (Deliberazione dell’Assemblea d’Ambito punto 3 del. 20/2011). Riferimenti applicativi AEEGSI:

- Testo Integrato Unbundling Contabile (TIUC) - Allegato A alla Deliberazione 137/2016/R/com

Schemi contabili relativi ai conti annuali separati - schema semplificato

                k) redigere e aggiornare annualmente un inventario dei cespiti secondo le modalità indicate nella Convenzione di Affidamento al Gestore d’Ambito. (Deliberazione dell’Assemblea d’Ambito punto 3 del. 20/2011)

 

2) Adempimenti AEEGSI

a) Registrazione anagrafica gestori AEEGSI

b) Registrazione Anagrafica CSEA

c) Registrazione Data Entry CSEA:

Dal 1 gennaio 2013, ogni due mesi deve essere predisposta una dichiarazione bimestrale contenenente i volumi fatturati (suddivisi tra domestici e non domestici) relativamente ai servizi acquedotto, fognatura e depurazione. Consiste in una componente da applicare in bolletta agli utenti finali sui metri cubi fatturati di acquedotto, fognatura e depurazione. Tale compente nel 2013 è pari a 0,0005 euro/m3, mentre nel 2014 e 2015 è 0,004 euro/m3 Con apposito MAV, disponbile 5 giorni dopo la trasmissione della dichiarazione firmata digitalmente dal Sindaco, il Comune deve versare la componente UI1 precedentemente fatturata agli utenti. E' obbligatorio procedere nella compilazione delle dichiarazioni non ancora trasmesse, al versamento della quota UI1 e quindi al recupero in bolletta con conguaglio.

d) Raccolta dati Del. AEEGSI 664/2015

I comuni sono tenuti a trasmettere all'EGA di Imperia e a Rivieracqua i dati economici relativi alle annualità 2014 e 2015 (es. costi e ricavi, articolazione tariffaria e relativi volumi fatturati, ecc.) utilizzato uno specifico file excel

e) Applicazione delle disposizioni in materia di qualità commerciale (RQSII):

 Delibera 23 dicembre 2015 655/2015/R/idr Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono

Con la delibera  655/2015/R/idr l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico approva il Testo integrato per la regolazione della qualità contrattuale del SII ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQSII), in esito ad un articolato processo di consultazione (665/2014/R/idr, 273/2015/R/idr  e  560/2015/R/idr).

Il provvedimento definisce i livelli minimi e gli obiettivi di qualità contrattuale del SII, mediante l'individuazione di indicatori consistenti in tempi massimi e standard minimi di qualità, omogenei sul territorio nazionale, per le prestazioni da assicurare all'utenza, determinando anche le modalità di registrazione, comunicazione e verifica dei dati relativi alle prestazioni fornite dai gestori su richiesta degli utenti.

In caso di mancato rispetto degli standard specifici di qualità, riferiti alle singole prestazioni erogate all'utenza, l'Autorità introduce indennizzi automatici da corrispondere agli utenti, mentre per gli standard generali di qualità, riferiti al complesso delle prestazioni, un meccanismo di penalità.

Il Testo integrato individua tempi massimi e standard minimi di qualità con particolare riferimento alle modalità di fatturazione, alla rateizzazione dei pagamenti, alla gestione delle pratiche telefoniche, delle richieste scritte e dei reclami, degli sportelli, del servizio di pronto intervento, all'esecuzione di lavori, alle verifiche del misuratore e del livello di pressione e ai flussi di comunicazione tra i gestori in caso di gestione non integrata del SII. Inoltre, al fine di garantire certezza alla fase di avvio e cessazione del rapporto contrattuale, sono previsti standard generali e specifici relativi alle fasi di preventivazione dell'allacciamento, attivazione, voltura, riattivazione e disattivazione della fornitura.

In considerazione della natura non commerciale dell'acqua e della necessità di garantire l'accesso al servizio a tutti gli utenti assicurando il rispetto degli obblighi minimi di qualità in materia di accessibilità al servizio e della forte connotazione territoriale del servizio stesso, il provvedimento garantisce la presenza sul territorio di almeno uno sportello per provincia, prevedendo anche un orario minimo di apertura degli sportelli fisici.

L'Autorità ha previsto, inoltre, che il gestore del SII sia tenuto al rispetto di uno standard generale con riguardo all'indicatore relativo al tempo di arrivo sul luogo di chiamata per pronto intervento.

La delibera prevede che gli Enti di governo d'ambito possano promuovere il conseguimento di un livello qualitativo superiore a quello minimo previsto sull'intero territorio nazionale presentando all'Autorità apposita istanza motivata. Il conseguimento di tali livelli incrementali comporta la previsione di premi e penalità ulteriori rispetto a quelli già definiti nel Testo integrato.

In particolare il Testo integrato interviene  in merito a:

  • tempi e modalità per l'avvio e la cessazione del rapporto contrattuale
  • tempi e modalità per la gestione del rapporto contrattuale, con particolare riguardo a:

            - addebito, fatturazione, pagamento e rateizzazione;

            - reclami, richieste scritte di informazioni e di rettifiche di fatturazione;

            - gestione degli sportelli;

            - qualità dei servizi telefonici;

  • tempi e modalità per la gestione degli obblighi di qualità contrattuale in caso di applicazione dell'articolo 156 del d.lgs 152/06;
  • standard specifici e generali di qualità contrattuale del SII;
  • indennizzi automatici nei casi di mancato rispetto degli standard specifici;
  • obblighi di registrazione e comunicazione dei dati di qualità contrattuale all'Autorità e all'Ente di governo dell'ambito;
  • verifica semplificata, a campione, dei dati di qualità contrattuale del SII comunicati dai gestori.

Il Testo integrato (RQSII) si applica per tutti i gestori dal 1 luglio 2016, ad esclusione di alcuni aspetti relativi agli indennizzi automatici, alle comunicazioni verso l'Autorità e alla qualità dei servizi telefonici, che si applicano dal 1 gennaio 2017. I gestori che servono meno di 50.000 abitanti sono esonerati dagli obblighi di comunicazione all'Autorità e dalla pubblicazione delle informazioni e dei dati registrati.

f) Applicazione delle disposizioni in materia di "misura" (TIMSII):

Delibera 05 maggio 2016 218/2016/R/idr Disposizioni per l’erogazione del servizio di misura del servizio idrico integrato a livello nazionale:

In particolare la disciplina tratta dei seguenti aspetti:

  •      Responsabilità del servizio di misura - La responsabilità della misura è affidata ai gestori del SII che gestiscono l'attività di acquedotto sul territorio nazionale e che provvedono a fatturare, per i medesimi livelli di consumo, anche i corrispettivi di fognatura e depurazione.
  •     Obblighi di installazione, manutenzione e verifica dei misuratori di utenza - I gestori sono tenuti a garantire l'installazione, il buon funzionamento, la manutenzione e la verifica dei misuratori (anche qualora richiesta dall'utente finale), nonché al rispetto dei criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici di legge.
  •     Obblighi di raccolta delle misure di utenza - Si introduce un numero minimo annuo di tentativi di raccolta della misura, differenziato in funzione della categoria di consumo (per gli utenti finali con consumi medi annui fino a 3.000 mc 2 tentativi di raccolta l'anno, per gli utenti finali con consumi medi annui superiori a 3.000 mc 3 tentativi di raccolta l'anno); tali tentativi di raccolta devono rispettare distanze temporali minime (rispettivamente 150 e 90 giorni solari). Nei casi di utenze con misuratori non accessibili o parzialmente accessibili per cui il tentativo di raccolta risulti fallito almeno due volte consecutive e in assenza di recenti autoletture validate, si prevede l'obbligo di reiterare il tentativo una volta, al più tardi nel mese successivo a quello nel quale il secondo tentativo è andato fallito, anche in fasce orarie diverse da quelle usuali. E' inoltre previsto che i gestori si dotino di procedure con fotolettura.
  •     Procedura di autolettura dei misuratori di utenza - I gestori sono tenuti a mettere a disposizione degli utenti finali almeno tre modalità di autolettura (messaggio SMS, telefonata, web chat), attive in ogni momento per 365 giorni all'anno. Le misure comunicate con autolettura sono da prendersi in carico da parte dei gestori (tranne nei casi di dati palesemente errati) ai fini della validazione e dell'utilizzo per la fatturazione, fornendo riscontro all'utente finale in caso di mancata presa in carico o mancata validazione.
  •     Validazione delle misure - I gestori sono tenuti a effettuare la validazione delle misure, ottenute sia da raccolta che da autolettura.
  •     Modalità di calcolo del consumo medio annuo e di stima e ricostruzione dei dati - Si definiscono le modalità di calcolo per il consumo medio annuo, da utilizzare anche ai fini della determinazione del numero minimo annuo di tentativi di raccolta della misura, e si introduce un metodo per la stima e la ricostruzione dei dati di misura.
  •     Archiviazione e messa a disposizione agli aventi titolo dei dati di misura - Si introduce l'obbligo per i gestori di conservare per 5 anni i dati di misura validati,  nonché quello di garantire all'utente e agli eventuali altri soggetti aventi titolo la fruizione dei dati di misura.
  •     Obblighi di registrazione e di comunicazione all'Autorità - Sono disciplinati gli obblighi e le modalità di registrazione dei dati relativi ai tentativi di raccolta delle misure ed alle autoletture ricevute, inoltre è previsto l'obbligo di comunicazione annuale all'Autorità di informazioni sulla misura di utenza.
  •  integrazione agli obblighi di comunicazione agli utenti tramite le bollette (come da delibera 586/2012/R/idr), definendo che la bolletta riporti, oltre al dato relativo al consumo medio annuo dell'utente, anche il numero minimo di tentativi di raccolta della misura annui.

Le disposizioni del TIMSII trovano attuazione dal 1 luglio 2016 (salvo alcuni aspetti che trovano applicazione nel corso del 2017), ma qualora i gestori dimostrino di non poter ottemperare alle disposizioni, l'Ente di governo d'ambito può presentare istanza motivata di deroga all'Autorità per un periodo massimo di dodici mesi. Quindi dal 1 luglio 2017 è comunque obbligatorio applicarla.