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L'ARS  ha approvato gli articoli 5 e 6 della legge regionale di riforma del servizio idrico: Approvati  9 Ambiti territoriali idrici. Affidamenti a gestioni pubbliche e/o miste e/o private ma che escludono finalità lucrative e riducono la possibilità di disservizi, pena multe da 100.000.000 euro se si sospende l’erogazione per più di un giorno al 2% della popolazione servita o rescissione del contratto se superiore a 4 giorni. Possibilità per i comuni che non hanno consegnato le reti di gestire direttamente il servizio se più economico che in forma associata.

«Articolo 6: Gestione del servizio idrico integrato
1. La gestione del servizio idrico integrato è realizzata senza finalità lucrative, persegue obiettivi di carattere sociale e ambientale ed è finanziata attraverso meccanismi tariffari.
2. Al fine di salvaguardare l’unitarietà e la qualità del servizio, le Assemblee Territoriali Idriche, di cui all’articolo 5 comma 2, affidano la gestione delle acque, mediante servizio idrico integrato, ad Enti di diritto pubblico, quali Aziende speciali, Aziende speciali consortili, consorzi tra Comuni.
3. Compatibilmente con i criteri di cui al comma 1, dell’articolo 5, ove si rendesse necessario, il servizio idrico integrato può essere affidato, in ogni ambito territoriale ottimale, a più gestori pubblici che dispongano delle strutture e dei mezzi per la gestione del ciclo integrato dell’acqua.
4. Al fine di salvaguardare le forme e le capacità gestionali esistenti, i comuni possono provvedere alla gestione in forma diretta e pubblica del servizio idrico, in forma associata, anche ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, attraverso la costituzione di sub ambiti, composti da più Comuni facenti parte dello stesso ambito territoriale ottimale, che possono provvedere alla gestione unitaria del servizio.
5. I Comuni che si trovino in particolari condizioni geografiche, idrogeologiche, tali da rendere anti economica la gestione associata del servizio, possono gestire in forma singola e diretta il servizio idrico integrato.
6. Le società a capitale interamente pubblico continuano a gestire il servizio idrico integrato già affidato dall’Ente o dagli Enti pubblici territoriali titolari del relativo capitale sociale, nella permanente ricorrenza delle seguenti condizioni: a) divieto di cessione di quote di capitale a qualsiasi titolo a soggetti privati; b) esercizio della propria attività istituzionale in via prevalente in favore dell’ente o degli enti pubblici proprietari; c) obbligo di sottostare a forme di controllo analogo da parte dell’ente o degli enti pubblici titolari del relativo capitale sociale.
7. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’ente o gli enti pubblici territoriali titolari del capitale delle società di cui al comma 6, mediante adozione di apposita delibera del Consiglio Comunale, attestano la sussistenza dei requisiti di cui al comma 6 apportando, ove occorra, modifiche agli statuti e stabilendo la nuova durata dell’affidamento del servizio idrico integrato alle predette società.
8. Le società di cui al comma 6 che detengano a qualsiasi titolo infrastrutture e mezzi nel territorio da servire, possono assumere la gestione del sistema idrico integrato in favore degli enti locali ricadenti nell’Ambito Territoriale Ottimale ovvero dell’Area metropolitana di riferimento, ampliando la propria compagine sociale o stipulando apposito contratto di servizio con l’ente o gli enti locali interessati.
9. Nelle Convenzioni di affidamento del servizio idrico integrato è previsto un Fondo di solidarietà a sostegno dei soggetti meno abbienti utilizzato, secondo modalità definite dalle Assemblee territoriali idriche, esclusivamente per il pagamento delle bollette afferenti il servizio idrico integrato. I beneficiari del suddetto Fondo sono individuati sulla base dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e di altri indicatori reddituali, quali attestazioni che certifichino la condizione di indigenza, di disoccupazione ovvero di mancata percezione di reddito. Il Fondo è alimentato, per il primo anno, attraverso le risorse derivanti dalla tariffa del servizio idrico integrato. Decorso il primo anno dalla sua istituzione, il Fondo è alimentato mediante un accantonamento a carico del gestore, nella misura pari allo 0,2% del fatturato complessivo annuo. Con decreto dell’Assessore per l’energia ed i servizi di pubblica utilità, sentito l’Assessore per la famiglia, politiche sociali e lavoro, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.»