Appello avverso le sentenze Tar Lombardia, Milano, Sez. II, nn. 1701, 1702, 1703, 1704, 1748, 1749, 1838, 1839, 1840, 1857 e 1858, del 2016, di parziale annullamento della deliberazione dell’Autorità 324/2015/R/idr
http://www.autorita.energia.it/it/docs/16/596-16.htm
Le recenti sentenze del Tar Lombardia sui ricorsi di diversi gestori (inprevalenza Comuni) contro l’applicazione delle “tariffe d’ufficio” da parte dell’AEEGSI determinando un theta pari a 0,9, hanno dato ragione ai gestori/Comuni.
Scrive infatti il TAR:
“Ritiene il Collegio che, in tale contesto, e in ossequio ai principi del giusto procedimento, di correttezza e di leale cooperazione, l’Autorità, prima di procedere alla determinazione d’ufficio della tariffa, avrebbe dovuto comunicare con precisione, a ciascun singolo ente interessato, quali fossero la documentazione e i dati non trasmessi.
Per questa ragione, la stessa Autorità avrebbe dovuto orientare la propria attività in un senso maggiormente collaborativo, indicando, nel corso del procedimento di approvazione tariffaria, quali dati e documenti, necessari ai fini della determinazione ordinaria, il Comune ricorrente aveva omesso di inviarle.
Nel caso concreto, invece, l’Autorità, con la determina n. 5 del 31 marzo 2015, ha effettuato una comunicazione collettiva, rivolta a una pluralità di enti ritenuti inadempienti, che neppure specificava, in maniera puntuale, quali fossero i dati e i documenti non trasmessi.
E tali carenze non sono state specificate neppure a fronte dell’integrazione documentale trasmessa dal Comune ….
Le censure del ricorrente che investono questo specifico profilo sono, pertanto, fondate.”
In attesa del giudizio successivo, in seguito all’appello presentato dall’AEEGSI, è possibile dimensionare questa riduzione tariffaria determinata, così come chiarisce l’Autorità, applicando in sede di definizione dei conguagli relativi al primo periodo regolatorio 2012-2015, un moltiplicatore tariffario medio pari a 0,9
Considerando la popolazione residente nei 1464 comuni/gestori coinvolti, si può stimare che questo taglio tariffario incida complessivamente per circa 40 milioni di euro all’anno sul totale dei Comuni coinvolti, per un totale di circa 143 milioni di euro complessivi nel periodo regolatorio 2012-2015: