Valutazione attuale: 5 / 5

Stella attivaStella attivaStella attivaStella attivaStella attiva
 

La Corte Costituzionale con sentenza 93/2017 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di gran parte degli articoli della L.R. Sicilia n. 19/2015 sulla “Disciplina in materia di risorse idriche” , cha favoriva un regime pubblicistico

Si precisa che l’art 14 dello Statuto della regione Sicilia fa un generico riferimento alle acque pubbliche appartenenti al demanio regionale (bene idrico e marittimo)e quindi oggetto di potestà legislativa primaria, con l’eccezione delle acque che interessano la difesa e i servizi di carattere nazionale (art 32 Statuto); I servizi pubblici sono oggetto di potestà legislativa regionale concorrente ex  art 17 lett h) e lett i) Cost.
Si tratta in ogni caso di competenze meno ampie rispetto a quelle spettanti alle regioni ordinarie, nello stesso ambito, in base all’art 117, comma 4, Cost ( sentenza 29/2006), alla Regione Siciliana va riconosciuta una potestà legislativa residuale, per quanto limitata, alle competenze esclusive trasversali dello Stato come la tutela della concorrenza e la tutela dell’ambiente di cui all’art 117 ,comma 2, lett e) e s) in base alla clausola di maggior favore.