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Purtroppo, è evidente, che il legislatore nazionale ed i regolatori nazionali e locali (quest'ultimi sostenuti da un discutibile parere del ministero dell'ambiente del marzo 2016), non vedono di buon occhio le due eccezioni previste dall'art. 147 comma 2 bis del Testo Unico Ambientale.
Com'è noto, il comma citato, consente l'affidamento del servizio idrico integrato in ambiti territoriali comunque non inferiori agli ambiti territoriali corrispondenti alle province o alle città metropolitane. Sono fatte salve:
a) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti già istituite ai sensi del comma 5 dell'articolo 148;
b) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti, nei comuni che presentano contestualmente le seguenti caratteristiche: 
- approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate; 
- sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico.

Quindi, per tutelare, sostenere e assistere le tante realtà italiane che vorrebbero continuare a gestire autonomamente il servizio idrico, nel rispetto della normativa vigente, nasce l'Osservatorio Gocce d'Acqua. Obiettivo principale dell'Osservatorio è il riconoscimento della gestione da parte dell'Egato ai sensi dell'art. 147 comma 2 bis del TUA, l'applicazione delle disposizioni dell'AEEGSI ma anche, e soprattutto, il riconoscimento a livello nazionale di un ruolo di rappresentanza e di tutela.

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