L'Autorità ha avviato un procedimento relativo agli interventi necessari e urgenti per il settore idrico ai fini della definizione della sezione «acquedotti» del Piano nazionale di cui all’articolo 1, comma 516, della legge 205/2017 e di verificare la persistenza di eventuali criticità nella programmazione e nella realizzazione degli interventi in determinate aree del Paese.
L’articolo 1, comma 516, della legge di bilancio di previsione 2018 dispone che - ai fini della “programmazione e realizzazione degli interventi necessari alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della siccità e per promuovere il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche” - con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sia adottato il “Piano nazionale di interventi nel settore idrico”, articolato in due sezioni: sezione «acquedotti» e sezione
«invasi»;
Il successivo comma 517 prevede che, ai fini della definizione della sezione “acquedotti” del citato Piano nazionale, l’Autorità - sentiti le regioni e gli enti locali interessati, sulla base delle programmazioni esistenti nonché del monitoraggio sull’attuazione dei piani economici finanziari dei gestori – “trasmetta l’elenco degli interventi necessari e urgenti per il settore, con specifica indicazione delle modalità e dei tempi di attuazione, per la realizzazione dei seguenti obiettivi prioritari:
a) raggiungimento di adeguati livelli di qualità tecnica;
b) recupero e ampliamento della tenuta e del trasporto della risorsa idrica, anche con riferimento alla capacità di invaso;
c) diffusione di strumenti mirati al risparmio di acqua negli usi agricoli, industriali e civili”;
Ma l’articolo 1 della legge 205/17 reca anche specifiche previsioni a sostegno della finanziabilità degli interventi contenuti nel Piano nazionale, laddove le programmazioni economico finanziarie adottate non conseguano l’equilibrio nell’ambito della normativa vigente, disponendo che:
- “gli interventi compresi nel Piano nazionale di cui al comma 516 [possano] essere assistiti dalla garanzia del Fondo di cui all'articolo 58 della legge 28 dicembre 2015, n. 221” (comma 521, secondo periodo);
- ad integrazione di quanto già previsto dal citato articolo 58 della legge 221/15, “gli interventi del Fondo di garanzia [siano] assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalità [che saranno] stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze (…)” (comma 522);
https://www.arera.it/it/docs/18/025-18.htm
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