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L’art.1 (commi da 4 a 10) della legge 205 del 2017 ha rivoluzionato la normativa prevista nel codice civile relativa ai termini di prescrizione in riferimento ai corrispettivi dei conguagli nei settori energia elettrica, gas e (prossimamente) idrico, inserendo nella più generale definizione della prescrizione quale “modo generale di estinzione dei rapporti fondato sull'inerzia del soggetto titolare del diritto” una nuova fattispecie: accanto alla prescrizione ordinaria (art.2934 cc e ss) e la prescrizione breve (art.2948 cc), si realizza una prescrizione “brevissima” con il decorso di uno spazio temporale molto più limitato (due anni).
La legge 27 dicembre 2017 n.205 (“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” pubblicata in G.U. Serie Generale n.302 del 29-12-2017 - Suppl. Ordinario n. 62) ha quindi introdotto una nuova disciplina sia sotto il profilo dei termini di prescrizione sia per la specificità dell’oggetto e cioè i consumi  di energia elettrica e gas e del settore idrico.

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