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La legge 160/2019 del 27 12 2019 (legge di bilancio 2020) è intervenuta a normare i rapporti tra imprese (gestori e fornitori) e utenza prevedendo nei cinque commi dal 291 al 295 dell’art.1  una serie di modifiche a partire  dall’Art.1 comma 291 che recita: “I gestori di servizi di pubblica utilità e gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche hanno l’obbligo di trasmettere agli utenti le comunicazioni con cui si contestano, in modo chiaro e dettagliato, gli eventuali mancati pagamenti di fatture e si comunica la sospensione delle forniture in caso di mancata regolarizzazione, con adeguato preavviso, non inferiore a quaranta giorni, tramite raccomandata con avviso di ricevimento”, norme che impattano fortemente sui settori regolati Arera ed in particolare sulle procedure inerenti il settore idrico relative alla gestione della morosità dell’utenza e gli strumenti messi a disposizione. 
Una preliminare osservazione rispetto alla tempistica: La legge 160 è entrata in vigore il primo gennaio 2020 esattamente nello stesso giorno della delibera Arera 311/2019/R/Idr sulla regolazione della morosità nel servizio idrico integrato e quindi conseguentemente il ritardo nell’adeguamento ha lasciato in una pericolosa incertezza regolatoria l’intero settore.   Quanto poi alla completezza dell’intervento regolatorio, nonostante l’impatto della legge 160 nei servizi presenti una forte carica innovativa (basta leggere i due commi 292 e 295 per capirne la portata), l’Arera ad oggi è intervenuta solo per prendere atto dell’abrogazione dell’art.5 della legge 205/2018 (sulla prescrizione biennale nei conguagli) sull’accertata responsabilità dell’utente nella mancata lettura dei consumi nei misuratori non accessibili e appunto il comma 291 sulla morosità tralasciando ancora oggi la parte che ha introdotto la cd. penale automatica prevista dal comma 292.   Un’ultima osservazione preliminare va a sottolineare che le normative richiamate (legge 160/2019 e legge 205/2018 sulla prescrizione breve) identificano genericamente la categoria degli utenti (intesa come inclusiva dei professionisti e delle micro imprese) e non più esclusivamente quella di “consumatore” in ciò superando una storica limitazione della tutela dei diritti prevista dal codice del consumo alla suddetta categoria e travolgendo lo steccato che finora divideva nettamente le azioni di tutela e gli strumenti utilizzabili.     Passiamo ora all’analisi dei testi mettendo a confronto la “vecchia” regolazione Arera (delibera 311) con la nuova (delibera 221) e analizzandole alla luce della normativa primaria (legge 160).
 
 
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