L'Autorità con il provvedimento n. 555/2020 avvia il procedimento per la determinazione d'ufficio delle tariffe in caso di mancata trasmissione dei dati e degli atti richiesti ai sensi della deliberazione 580/2019/R/idr. Infatti, il comma 5.8 della deliberazione 580/2019/R/IDR prevede che laddove ricorrano le seguenti casistiche: a) il gestore non fornisca, in tutto o in parte, i dati richiesti, nel formatoindicato dall’Autorità; b) il gestore non fornisca, in tutto o in parte, le fonti contabili obbligatorieche certificano gli elementi di costo e investimento indicati; c) il gestore non fornisca la modulistica richiesta, o la fornisca noncorredata dalla sottoscrizione del legale rappresentante; d) risulti che il gestore ha indicato elementi di costo o di investimentosuperiori a quelli indicati nelle fonti contabili obbligatorie; e in ogni caso laddove non si disponga degli atti, dei dati e delle informazioni necessarie alla determinazione tariffaria, la tariffa sia determinata d’ufficio ponendo il moltiplicatore tariffario teta pari a 0,9 finché perdurano tali casistiche. Nello stesso provvedimento Arera prevede inoltre di diffidare gli Enti di governo dell’ambito o gli altri soggetti competenti per i quali, nell’ambito dei procedimenti avviati con deliberazioni 307/2016/R/IDR e311/2018/R/IDR, si siano rinvenuti inadempimenti agli obblighi di predisposizione tariffaria relativamente a ciascuna annualità del periodo 2016-2019, previsti dalla deliberazione 664/2015/R/IDR, come integrata e modificata dalla deliberazione 918/2017/R/IDR. https://www.arera.it/it/docs/20/555-20.htm