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Nella breve disamina normativa, condotta con specifico riferimento al servizio idrico nella Regione Siciliana, una volta rammentata la portata della pronuncia della Corte Costituzionale n.93/2017, che ha chiarito che non può esistere “un modello siciliano” di servizio idrico, differente da quello statale, vedremo come le novità e le iniziative di revisione della disciplina vigente, tanto statali quanto regionali, sono oggi correlate ad un unico obiettivo, quello di assicurare il pieno ed efficace impiego delle risorse finanziarie derivanti dal PNRR e destinate agli interventi infrastrutturali ivi previsti. Trattasi di proposte che si limitano a “rafforzare” il quadro normativo statale vigente, accelerandone la piena attuazione, al fine di superare la frammentazione gestionale esistente, soprattutto nel Mezzogiorno, messe a fuoco anche dalla Segnalazione del 27 luglio 2022 dell’ARERA. Ci soffermeremo, infine, sul Disegno di legge regionale recante la delimitazione di un Ambito territoriale unico e l’istituzione dell’Autorità Idrica Siciliana-AIS, sempre al medesimo fine di rafforzare la governance del settore in Sicilia e garantire il pieno impiego delle risorse finanziarie destinate al settore idrico dell'Isola. Premessa: la sentenza C.C. n. 93/2017. Il quadro normativo vigente nella Regione Siciliana acquisisce certezza - Il punto sul riordino del vigente quadro normativo del servizio idrico integrato (SII) in Sicilia non può che prendere le mosse da una considerazione: sono oramai trascorsi cinque anni dalla sentenza n. 93 del 2017 della Corte Costituzionale, che ha definitivamente dato certezza alla disciplina normativa applicabile in ambito regionale. Invero, va rammentato che, con la legge 11 agosto 2015, n. 19, il legislatore regionale, anche sull'onda del referendum del 2011, aveva provato a “smarcarsi” dalla normativa statale, in nome e nell’esercizio della competenza esclusiva ex art. 14 dello Statuto della Regione siciliana che, nell’enumerare le materie nelle quali la Regione ha potestà legislativa primaria, contiene alla lettera i) un generico riferimento alle «acque pubbliche, in quanto non siano oggetto di opere pubbliche di interesse nazionale». La legge regionale n.19/2015 venne quindi emanata con una serie di disposizioni di deroga ai principi di matrice statale della c.d. integrazione verticale ed orizzontale del SII e della gestione unica d’ambito territoriale; disposizioni che, fotografando la frammentarietà esistente, la legittimavano, così discostandosi dal modello statale e consentendo a Comuni singoli o associati di gestire il servizio, ben al di fuori delle due eccezioni previste dalla normativa statale (v. art. 147, comma 2 bis, D.Lgs. n. 152/2006). Di seguito all’impugnativa del Consiglio dei Ministri, la Corte Costituzionale, nell’approfondire la portata del citato art.14, Stat.Sic, ha evidenziato che la previsione statutaria è da riferire alla mera disciplina demaniale del bene idrico e marittimo, come si desume sia dal dato letterale, che significativamente considera l’acqua in quanto oggetto di opera pubblica, sia dal dato di contesto del collegamento con la norma statutaria, che dispone l’appartenenza delle acque pubbliche al demanio regionale, con l’eccezione delle acque che interessano la difesa e i servizi di carattere nazionale (art. 32). Escluso che il servizio idrico integrato possa rientrare nella competenza esclusiva della Regione, la 6 legge regionale è stata dichiarata in molte parti incostituzionale dalla Corte, che ha sostanzialmente riconosciuto che le norme sulla gestione e quelle sulla tariffa del servizio idrico sono di competenza statale (nel rispetto della normativa europea), rientrando nelle materie dell’ambiente e della concorrenza, e che quindi non può esistere un “modello” siciliano di SII. La Sicilia rimane pertanto pienamente allineata alle altre Regioni a statuto ordinario, quanto alla disciplina del SII, potendo (e dovendo) il legislatore regionale, al pari dei legislatori delle Regioni a statuto ordinario, provvedere (soltanto) in ordine alla delimitazione degli ambiti territoriali ed alla costituzione e disciplina organizzativa degli Enti di Governo di detti ambiti. Il venir meno delle disposizioni dichiarate incostituzionali non ha comportato vuoti normativi tali da rendere necessario un nuovo intervento del legislatore regionale, ben potendosi ricostruire un unitario quadro normativo di riferimento, composto dalle disposizioni regionali non impugnate (relative all’assetto organizzativo del SII articolato in nove ambiti provinciali e nove Enti di Governo, denominati Assemblee Territoriali Idriche: v. artt. 2 e 3, L. r. n.. 19/2015 cit.) e dalle norme statali, anche di derivazione comunitaria di cui agli artt. 147 e segg. del D.Lgs. n. 152/06, con riferimento alle competenze da attribuire agli Enti di Governo, alle modalità gestionali ed alla tariffa. In sintesi, oggi anche in ambito regionale vale il principio della unicità della gestione in ciascun ambito territoriale ottimale, nel rispetto del quale le Assemblee territoriali idriche-ATI, secondo gli adempimenti declinati nel T.U. Ambiente, sono tenute ad affidare il SII. Le richiamate vicende costituzionali indirizzano le riflessioni che seguono. Infatti, da quanto celermente rammentato deriva che le novità e/o iniziative normative, che interessano e/o incrociano la disciplina del servizio idrico integrato in Sicilia, andranno individuate non solo in ambito regionale, ma anche e soprattutto a livello statale, essendo la normativa statale pienamente applicabile in Sicilia, al pari delle Regioni a statuto ordinario. La chiave di lettura di novità e proposte di revisione della disciplina vigente: assicurare la piena attuazione del P.N.R.R. - Come si vedrà, in questo momento storico, le iniziative normative statali, ma anche regionali, sul tema che ci occupa, si correlano tutte ad un unico obiettivo: assicurare l’allocazione delle risorse del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza in capo a centri operativi efficienti ed efficaci, in grado di portare a termine gli interventi infrastrutturali finanziati, nel rispetto delle scadenze assegnate. Va da sé che, nel servizio idrico integrato, ciò significa assicurare in tempi brevi la piena attuazione dei quell’assetto industrializzato che la normativa vigente ha voluto imprimere alla gestione del servizio e, dunque, accelerare il definitivo superamento della frammentarietà gestionale esistente, soprattutto nel Mezzogiorno, ove è ancora presente una elevata quota di gestioni comunali (v. infra, Memoria del 27 luglio 2022 dell’ARERA). Vedremo infatti che la presenza di un ente di governo d’ambito pienamente operativo ed il completamento delle procedure di affidamento del servizio ad un gestore unico costituiscono fattore abilitante per l’erogazione delle risorse e per l’implementazione degli interventi. Ma andiamo con ordine. Il Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.), trasmesso dal Governo al Parlamento il 25 aprile 2021 ed alla Commissione europea il 30 aprile 2021, si presenta come un programma di interventi infrastrutturali e di riforme normative, di portata ed ambizione inedite. Articolato in sei Misure e sedici Componenti, il PNRR ben si coordina con i sei pilastri del Next Generation EU e soddisfa largamente i parametri fissati dai regolamenti europei sulle quote di progetti “verdi” e digitali. Il 40% delle risorse sono destinate al Mezzogiorno, a conferma dell’attenzione per il riequilibrio territoriale. Con la definizione del PNRR, il Governo ha ricompreso, tra le iniziative da adottare, oltre alle linee di investimento, anche quelle relative all’attuazione delle riforme. Il PNRR contiene infatti un ambizioso progetto di riforme: riforme orizzontali o di contesto, d’interesse trasversale a tutte le Missioni del Piano (riforma della Pubblica Amministrazione; riforma della giustizia); riforme c.d. abilitanti, recanti interventi funzionali a garantire l’attuazione del Piano (tra queste, riforma per la semplificazione e razionalizzazione della normativa e riforma per la promozione della concorrenza); e riforme settoriali, contenute all’interno delle singole Missioni, ritenendosi che le linee di intervento debbano essere accompagnate, appunto, da riforme idonee a migliorare le condizioni regolatorie ordinamentali di contesto ed a incrementare la competitività. Ciò significa che gli intenti riformatori della disciplina vigente vanno individuati innanzitutto all’interno del PNRR stesso. 7 Va rammentato che sin dalle fasi iniziali del PNRR, il settore idrico è apparso il naturale destinatario di una significativa quota di finanziamenti per la sua caratteristica di servizio essenziale e per la vetustà delle sue infrastrutture, abbisognevoli di ammodernamento. Se già la richiamata riforma c.d. abilitante avente ad oggetto la promozione della concorrenza e l'impegno del Governo ad approvare il disegno di legge per il mercato e la concorrenza per il 2021, come vedremo, è di interesse per la disamina in oggetto, per mettere a fuoco le riforme settoriali previste dal Piano per il settore idrico, dobbiamo verificare all’interno della singola Missione e Componente dedicata. Nel PNRR, è la Missione 2 Rivoluzione verde e transizione ecologica, Componente 4-Tutela del territorio e della risorsa idrica, che individua quattro investimenti e due riforme con lo scopo di “garantire la sicurezza dell’approvvigionamento e la gestione sostenibile delle risorse idriche lungo l’intero ciclo”. Ecco in breve gli interventi previsti nel PNRR: - Investimento 4.1: infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico; l’obiettivo è rendere più efficienti e resilienti le infrastrutture idriche primarie per usi civili, agricoli, industriali e ambientali, in modo da garantire la sicurezza dell'approvvigionamento idrico in tutti i settori e superare la "politica di emergenza"; - Investimento 4.2: riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua; l’obiettivo è ridurre del 15% le perdite di acqua potabile anche attraverso la digitalizzazione delle reti, per favorire una gestione ottimale delle risorse idriche, ridurre gli sprechi e limitare le inefficienze; - Investimento 4.3: resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche; l’obiettivo è di acquisire maggiore capacità di affrontare le situazioni di emergenza nell'uso dell'acqua in agricoltura, dovute alla scarsità e alla diversa distribuzione delle risorse; - Investimento 4.4: fognatura e depurazione, l’obiettivo è quello di consentire alla rete fognaria e alla depurazione in Italia di raggiungere gli standard dettati dalle direttive europee, soprattutto al Mezzogiorno. Quanto alle riforme settoriali: - Riforma 4.1: semplificazione normativa e rafforzamento della governance per la realizzazione degli investimenti nelle infrastrutture di approvvigionamento idrico con l’obiettivo di semplificare e rendere più efficace l'attuazione del Piano Nazionale di interventi nel settore idrico, oltre a fornire misure di sostegno e di accompagnamento per gli organismi esecutivi che non sono in grado di effettuare investimenti relativi agli appalti primari entro i tempi previsti;  Riforma 4.2: garantire la piena capacità gestionale per i servizi idrici integrati con l’obiettivo di rafforzare, soprattutto al Sud dove appare più necessario, il processo di industrializzazione del settore, favorendo la costituzione di operatori integrati, pubblici o privati, per consentire economie di scala e garantire una gestione efficiente degli investimenti e delle operazioni; ridurre il water service divide tra Mezzogiorno e Centro-Nord. Migliorare la governance del sistema idrico integrato appare dunque necessario per realizzare gli interventi finanziati attraverso il PNRR. Circa tre mesi dopo la trasmissione del PNRR alla Commissione europea, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente-ARERA, in data 27 luglio 2021, rivolge una segnalazione a Parlamento e Governo in merito allo stato di criticità dei servizi idrici in alcune Regioni del Mezzogiorno e formula proposte di revisione della disciplina vigente. E' interessante rilevare che l'ARERA evidenzia di avere intensificato, in questo particolare momento, la propria attività di segnalazione in merito ai profili di criticità rilevati in esito all’ordinaria attività di monitoraggio semestrale che le è stata affidata dalla legge, “in quanto la mancata risoluzione, nel breve periodo, di tali situazioni (strutturali in talune aree) nel riordino degli assetti del settore idrico potrebbe minare la piena efficacia degli obiettivi e delle azioni di riforma che si prevede di attivare in particolare nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) “Next Generation Italia”. Torna pertanto la medesima preoccupazione correlata al PNRR ed alle risorse disponibili. Viene ivi sottolineato che “l'articolazione delle misure di intervento e di riforma previste per il settore idrico nel PNRR sottendono infatti la necessità di coniugare l’obiettivo di individuare le aree caratterizzate da maggiori necessità di ammodernamento delle infrastrutture con quello di assicurare – nell’orizzonte temporale 2021-2026 – la programmazione e la realizzazione degli interventi necessari a tale scopo. Ciò implica un rafforzamento della capacità di governance e di organizzazione da parte degli interlocutori istituzionali che, a livello regionale e locale, saranno chiamati ad assicurare, nei pertinenti territori, la realizzazione delle misure infrastrutturali individuate nel PNRR e a monitorare il rispetto 8 delle scadenze fissate a livello comunitario.” (così, pag. 3). In particolare, rileva l’Autorità, permane un water service divide: a fronte di una ampia area del Paese, collocata in prevalenza al Nord e al Centro, in cui la fruizione dei servizi, la realizzazione degli investimenti, l’attività legislativa regionale, i meccanismi decisori degli enti di governo dell’ambito e le capacità gestionali e di carattere industriale degli operatori appaiono in linea con il raggiungimento dei più elevati obiettivi del settore, persistono situazioni, principalmente nel Sud e nelle Isole, in cui si perpetuano inefficienze. Pur riconoscendo i miglioramenti nella riorganizzazione degli assetti relativi alla Regione Siciliana (dal cui riscontro si evince la piena operatività di talune delle Assemblee territoriali idriche istituite con la legge regionale 11 agosto 2015, n. 19), anche a seguito dell’esercizio di poteri sostitutivi da parte della Regione secondo la normativa vigente, l'Autorità ritiene utile segnalare il permanere, nelle regioni meridionali e tra queste in Sicilia, di molteplici casi di mancato affidamento della gestione del servizio idrico integrato ad un gestore unico, ai sensi del decreto legislativo n. 152/06 in ambiti territoriali che rimangono di conseguenza caratterizzati dalla presenza di molteplici entità deputate alla gestione dei servizi idrici (principalmente piccole gestioni comunali in economia). Ne derivano criticità nelle attività demandate a livello locale in merito all’aggiornamento degli atti di programmazione e di organizzazione della gestione necessari a un ordinato recepimento degli obblighi fissati dalla regolazione. Tale criticità, rileva l’Autorità, potrebbe avere l’effetto potenziale, ex ante, di non garantire una corretta quantificazione del fabbisogno di investimenti necessari al recupero dei ritardi infrastrutturali nel territorio coinvolto ed, ex post, di non assicurare un efficace presidio nella realizzazione degli interventi pianificati (in termini di monitoraggio e rendicontazione. L’Autorità auspica quindi che si giunga rapidamente alla configurazione di situazioni gestionali dotate delle necessarie capacità organizzative e realizzative, considerato che solo la presenza di un Ente di governo dell’ambito pienamente operativo ed il completamento delle procedure di affidamento del servizio ad un gestore integrato costituiranno condizione necessaria per l’allocazione delle risorse del PNRR e per l’efficace implementazione degli interventi selezionati. Le difficoltà riscontrate in taluni contesti inducono l'ARERA a suggerire a Governo e Parlamento l’utilità di interventi normativi di modifica delle vigenti previsioni legislative, che si possono riassumere in cinque punti:  valutare l’opportunità di introdurre semplificazioni nelle procedure di affidamento (rafforzare la garanzia delle tempistiche e della qualità dei programmi);  declinare soluzioni ulteriori rispetto al modello del commissariamento, per sua natura circoscritto e specifico a talune criticità e, pertanto, difficilmente impiegabile con riferimento alla definizione di soluzioni strutturali articolate e di ampio respiro;  un’azione di riforma volta al rafforzamento della governance della gestione del servizio idrico integrato, soprattutto in considerazione del permanere di situazioni di mancato affidamento del servizio in alcune aree del Paese (per Molise, Calabria e per la parte maggioritaria degli ambiti territoriali di Campania e Sicilia), nonché a superare perduranti carenze operative;  prevedere un termine perentorio entro cui siano perfezionati i processi di affidamento del servizio idrico integrato da parte degli enti di governo dell’ambito o – in caso di inerzia dei citati enti di governo – dai Presidenti delle pertinenti Regioni;  dare ausilio ai soggetti territoriali sopra richiamati, attraverso il supporto tecnico, in termini organizzativi e di know-how specifico (anche per i profili normativi e regolatori), da parte di un soggetto societario a controllo pubblico che abbia maturato esperienza in progetti di assistenza alle amministrazioni pubbliche impegnate nei processi di organizzazione, pianificazione ed efficientamento dei servizi pubblici locali. Le novità e/o le iniziative legislative a livello statale a seguito degli impegni assunti nel PNRR e della segnalazione dell'ARERA – Abbiano visto che lo stesso PNRR evidenzia come “nel Mezzogiorno l’insufficiente presenza di gestori industriali e l’ampia quota di gestione in economia traccia un quadro del comparto idrico molto frammentato e complesso (...). Precedenti esperienze dimostrano che nel Mezzogiorno l’evoluzione autoctona del sistema non è percorribile senza un intervento centrale finalizzato alla sua risoluzione. La riforma è quindi rivolta a rafforzare il processo di industrializzazione del settore (favorendo la costituzione di operatori integrati, pubblici o privati, con l'obiettivo di realizzare economie di 12 scala e garantire una gestione efficiente degli investimenti e delle operazioni) e ridurre il divario esistente (water service divide) tra il Centro-Nord e il Mezzogiorno”. 9 Abbiamo poi evidenziato che l'ARERA, mossa da questa stessa valutazione, ha suggerito revisioni normative, “auspica(ndo) che le proposte normative appena illustrate possano trovare, ove condivise, positivo accoglimento in tempi rapidi, affinché producano utili ed efficaci effetti.”. In effetti, sono due le novità da segnalare, entrambe temporalmente registrate nel mese di novembre 2021. La prima, la ritroviamo nel D.L. 6 novembre 2021, n. 152, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose.”. E' l'art. 22, D.L. cit., che prevede una serie di “Misure per agevolare la realizzazione degli interventi finanziati con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico” e, tra queste, al comma 1-quinquies, l'integrazione dell'art. 147 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 al quale, dopo il comma 2-bis, viene aggiunto il seguente comma: «2-ter. Entro il 1° luglio 2022, le gestioni del servizio idrico in forma autonoma per le quali l'ente di governo dell'ambito non si sia ancora espresso sulla ricorrenza dei requisiti per la salvaguardia di cui al comma 2-bis, lettera b), confluiscono nella gestione unica individuata dal medesimo ente. Entro il 30 settembre 2022, l'ente di governo dell'ambito provvede ad affidare al gestore unico tutte le gestioni non fatte salve ai sensi del citato comma 2-bis». E' la spinta acceleratoria verso la definitiva cessazione della frammentazione imputabile alla persistente quota di Comuni che continuano a gestire in autonomia, molto elevata in Sicilia, ove si pensi ai tre ambiti territoriali ottimali di Messina, Trapani e Ragusa privi di gestore unico e di gestioni salvaguardate ex art. 172, comma 2, D.Lgs. n. 152/2006 e connotati solo da gestioni comunali. Occorrerà concludere le istruttorie di competenza degli Enti di Governo e dunque fare convergere entro il 30 settembre 2022 le gestioni in forma autonoma (che non hanno chiesto ed ottenuto la salvaguardia ex art. 147, comma 2 bis, D.Lgs. n. 152/2006) nella gestione unica. Trattasi di un intervento normativo “chirurgico” che rafforza principi cogenti già inerenti alla disciplina vigente, ribadendo quanto già ivi contenuto (v. comma 2 bis, art. 147), ossia che le gestioni del servizio idrico in forma autonoma da parte dei comuni possono sussistere solo nel caso in cui si dimostri di avere i seguenti particolari requisiti: approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate; sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali; utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico. Nel caso in cui tali requisiti non siano riconosciuti dagli Enti di Governo dell’Ambito è fatto obbligo di confluire nella gestione unica. L’unica reale modifica introdotta è la definizione della data del 1° luglio 2022 entro la quale necessariamente dovrà avvenire tale riconoscimento o si sarà obbligati a confluire in un gestore unico d’ambito al 30 settembre 2022. La seconda novità degna di attenzione è contenuta nel Disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021, approvato in Consiglio dei Ministri il 4 novembre 2022. Il Disegno di legge, come dichiarato dal Governo, mira ad assicurare una maggiore qualità ed efficienza nell’erogazione dei servizi pubblici locali, prevedendo una serie di norme finalizzate a definire un quadro regolatorio maggiormente coerente con i principi del diritto europeo. Particolare attenzione è posta al trasporto pubblico locale, anche non di linea. In questa prospettiva, è prevista, all'art. 6 del DDL, una delega al Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo di riordino della materia dei servizi pubblici locali, anche tramite l’adozione di un apposito testo unico. Il decreto legislativo dovrà essere adottato nel rispetto di molteplici principi e criteri direttivi declinati all'art. 6 citato. Che la vera partita sul futuro del servizio idrico e dei servizi pubblici locali si giocherà sul DDL Concorrenza, si appalesa già chiaro ove si considerino le prime reazioni al disegno di legge. Da una parte, quello che potrebbe ancora essere definito il fronte referendario del 2011 contesta quanto previsto alle lettere f) e seguenti dell'art. 6, paventando il rischio che venga vanificato l’esito referendario. Si tratta dei criteri della legge delega che mirano a ridefinire la disciplina dei servizi pubblici locali, al fine di rafforzarne la qualità e l’efficienza e a razionalizzare il ricorso da parte degli enti locali allo strumento delle società in house, anche attraverso la previsione dell’obbligo di dimostrare, da parte degli enti medesimi, le ragioni del mancato ricorso al mercato, dei benefici della forma dell’in house dal punto di vista finanziario e della qualità dei servizi e dei risultati conseguiti nelle pregresse gestioni attraverso tale sistema di auto-produzione e anche attraverso controlli sulle gestioni in autoproduzione. Altri sono i criteri che hanno invece provocato reazioni da parte dell’ARERA, la quale ha depositato, in 10 data 4 marzo 2022, presso la competente 10^ Commissione legislativa una “Memoria sul DDL recante “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021” (Memoria 82/22/I/com). Invero, l'Autorità, anche in coerenza con i suggerimenti dati nella Segnalazione del 27 luglio 2021, appoggia gli intenti governativi di rafforzamento della governance di settore e la spinta all’aggregazione gestionale (v. art. 6, lett. d ed e). L'ARERA, nella medesima memoria, invita -di contro- ad evitare interventi normativi sull’assetto delle competenze regolatorie (v. art. 6, lett. b ed r) che potrebbero causare criticità tali da pregiudicare i caratteri di stabilità, chiarezza e certezza di una regolazione settoriale oramai consolidata che, soprattutto nel settore idrico, “ha già prodotto un rilevante incremento della spesa per investimenti, passata da valori prossimi al miliardo di euro nell’anno 2012 a circa il quadruplo nel 2020, assistendo ad un avviato percorso di miglioramento della qualità del servizio idrico integrato”. Non ci si sottrae ad un primo rapido commento dell’art. 6 del DDL. La norma rimette in gioco una normativa assai tormentata, quella che disciplina i servizi pubblici locali, rischiando ancora una volta sovrapposizioni normative che finiscono col rallentare la piena attuazione del modello organizzativo e gestionale del settore idrico, richiedendo ogni riforma tempi di metabolizzazione da parte dei centri di responsabilità destinatari della stessa. A ben vedere, piuttosto che modificare ancora una volta il quadro normativo, sarebbe opportuno che il Governo intervenisse sulla piena applicazione delle norme esistenti e sugli adempimenti a carico delle istituzioni locali preposte all’affidamento del servizio. D'altronde, oramai, a quadro normativo vigente, l'efficienza e la qualità del servizio rimane comunque legata alla regolazione indipendente e non alla forma di gestione, rendendo inutile un differente trattamento della forma di gestione in house, rispetto alle altre consentite dall'ordinamento di derivazione comunitaria. Emerge oggi un quadro complessivo che tende a limitare significativamente l'autonomia dei gestori e che, alla fine, non giustificherebbe una reale distinzione tra gestori privati, misti ed in house. Il quadro normativo regionale: novità e proposte di revisione – Anche il Governo regionale ha raccolto la sfida lanciata dal PNRR e, rispettando i limiti delle competenze rimesse dal legislatore statale alle Regioni, applicabili anche in Sicilia come sopra visto, ha approvato un disegno di legge (v. delibera di Giunta regionale n. 383 del 7 settembre 2022) di riforma della legge regionale n. 19/2015. Per completezza, va segnalato che il disegno di legge, nella sua tecnica normativa è stato di seguito modificato con emendamento sostitutivo del Governo nel corso dell'iter parlamentare presso la Commissione di merito, rimanendo identici i contenuti. Cerchiamo di comprendere il perché di questo disegno di legge di riforma e quali sono le ragioni e le prospettive governative. Il Governo/Assessorato Energia e Servizi di Pubblica Utilità aveva preso atto della fragilità delle ATI, poco efficienti ed efficaci, spesso commissariate dalla Regione in quanto inadempienti rispetto agli obblighi derivanti dal T.U. Ambiente ed in forte ritardo nella organizzazione del servizio nell'ambito territoriale di competenza. Questa rallentata operatività non può che mettere a rischio il pieno utilizzo delle risorse finanziarie previste per il settore. Ora, tra le scelte di dimensionamento degli Ambiti territoriali Ottimali e dei soggetti di governo adottate dalle Regioni, quella che aveva già dato buona prova di sé e che è quindi apparsa più razionale, efficace ed efficiente è l'istituzione di una Autorità unica che sovrintende ad un unico ambito territoriale ottimale, coincidente con l'intero territorio regionale, dotata delle potestà proprie dell'Ente di Governo e i cui organi rimangono sempre espressione degli enti locali. E' una soluzione che permette di governare il servizio idrico, con una visione complessiva facente capo ad un unico Ente ben qualificato e dotato delle necessarie professionalità. E in Sicilia, a queste ragioni di carattere generale, che ben supportano l'adozione del modello dell'ambito territoriale unico, se ne accompagna una peculiare: quella di avere il c.d. sovrambito ed il gestore grossista. L'elemento rigido deriva dalla titolarità in capo alla Regione di acquedotti sovraprovinciali, che sono stati affidati ad un gestore unico, rispetto al quale l'Autorità di Governo unica, rappresentativa di tutti i Comuni dell'Isola, renderebbe coerente l'assetto organizzativo complessivo del servizio. L’ATO unico ben “vestirebbe” il citato stato infrastrutturale. Il disegno di legge ridelimita gli ambiti territoriali: non più nove ambiti ma uno solo, coincidente con l'intero territorio regionale; non più nove Assemblee territoriali Idriche ma un solo Ente di Governo, denominato Autorità Idrica Siciliana-AIS, espressione di tutti i Comuni dell'Isola, titolare delle competenze assegnate all'ente di governo dal T.U.Ambiente. Sfruttando la previsione di cui all'art. 147, comma 2 bis D.Lgs. n. 152/06 (“Qualora l'ambito territoriale ottimale coincida con l'intero territorio regionale, ove si renda necessario al fine di conseguire una 11 maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all'utenza, è consentito l'affidamento del servizio idrico integrato in ambiti territoriali comunque non inferiori agli ambiti territoriali corrispondenti alle province o alle città metropolitane”), i precedenti nove ambiti provinciali, nel DDL divengono sub-ambiti gestionali (denominati Ambiti distrettuali) dell'unico ATO, solo a fini -appuntogestionali. Il Disegno di legge ha il pregio di non aprire un periodo transitorio che frustrerebbe l'intenzione governativa di accelerare, con una governance unica più forte e qualificata, il completamento delle procedure di affidamento ad un gestore unico in ciascuno dei sub-ambiti che ne sono ancora privi, per non disperdere le risorse del PNRR, perdendo un'opportunità di ammodernamento delle infrastrutture unica. E’ infatti previsto che l'AIS subentra ex lege, senza soluzione di continuità, in tutti i rapporti attivi e passivi pendenti in capo alle attuali ATI, nonché nella convenzione stipulata dalla Regione con la società di cui all'art.1, l.r. 31 maggio 2004, n.9. E’ altresì disposto coerentemente che le ATI non sono poste in liquidazione, divenendo invece, in funzione di continuità, organi periferici dell'AIS, prive quindi di personalità giuridica distinta dall'AIS medesima, così garantendo il necessario collegamento con il territorio del sub-ambito. Infine, continuità anche rispetto al personale già in capo alle ATI che transita nel ruolo unico dell'AIS, mantenendo il trattamento giuridico ed economico in godimento presso le ATI. Il disegno di legge di iniziativa governativa è stato esitato dalla Commissione ARS di merito ed è ad oggi depositato presso la Commissione Bilancio, ove ha assunto il numero 1066-98-534/BIL. La rassegna in oggetto, va completata rammentando una norma regionale varata, su iniziativa governativa, al fine di dare ausilio agli enti locali nel percorso che deve portare all'affidamento ad un gestore unico d'ambito. Trattasi dell'art. 2, l.r. 3-8-2021 n. 22, recante “Azioni per il passaggio della gestione del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale di Agrigento.”, che, allo scopo di consentire il passaggio ad una gestione ordinaria ed efficace del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale di Agrigento, scongiurando così il verificarsi di soluzioni di continuità e pregiudizi per l'igiene e l'ordine pubblico, autorizza l'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica, dipartimento regionale delle autonomie locali, per l'esercizio finanziario 2021, ad una erogazione straordinaria pro-quota ai comuni partecipanti all'Azienda speciale consortile "A.I.C.A. - Azienda Idrica Comuni Agrigentini", per un importo complessivo non superiore a 10.000 migliaia di euro. Trattasi tuttavia di somme che, nel rispetto della natura del servizio, che è un servizio di rilevanza economica, i cui costi devono essere recuperati in tariffa, prevede che le somme, erogate ai comuni facenti parte dell'A.I.C.A. in rapporto alla popolazione residente, siano rendicontate e recuperate in cinque anni, sulla base di un dettagliato piano finanziario di rimborso annuale approvato dal consiglio comunale. Conclusioni – Il bando del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, pubblicato nel novembre 2021, per l'erogazione di risorse europee (313 milioni) del programma React EU nell'ambito del PNRR, destinate alla riduzione delle perdite idriche e della dispersione della risorsa acqua nel Mezzogiorno (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), al fine di colmare il divario territoriale in un settore di vitale importanza per i cittadini, conferma il leitmotiv di queste riflessioni. Difatti soggetti destinatari, che possono presentare i progetti volti a migliorare la qualità e gestione delle reti idriche, anche attraverso l'impiego delle migliori tecnologie digitali per il monitoraggio delle reti e il miglioramento della resilienza, sono gli Enti di Governo delle cinque Regioni del Sud; soggetti attuatori sono i gestori unici e i soggetti salvaguardati ex art. 172, comma 2 ed ex art. 147, comma 2 bis, del D.Lgs. n. 152/06, con esclusione dei Comuni che gestiscono in economia e che, privi di salvaguardia, non sono ancora confluiti in una gestione unica d'ambito. La graduatoria è già pubblicata: sono sette i progetti rivolti a ridurre le perdite di acqua nelle reti di distribuzione finanziati con i primi fondi provenienti dal piano europeo React-EUA e sono pure previste risorse aggiuntive che ne consentiranno lo scorrimento. In Sicilia, sono stati ammessi tre progetti: ATI Palermo (52.317.552,93 euro), riabilitazione digitale delle reti idriche di AMAP s.p.a.; ATI Enna (56.960.872,72 euro), riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti; ATI ATO Caltanissetta (13.864.476,05 euro), lavori di digitalization, distrettualizzazione, controllo delle pressioni in rete, monitoraggio dei parametri di qualità dell'acqua, implementazione di sistemi di automazione e telecontrollo finalizzati alla riduzione delle perdite in 22 Comuni. Si tratta, come evidente, di tre ambiti con gestore unico. Analogamente, l'ancora più recente Avviso pubblico dell'8 marzo 2022 che riguarda la Misura 2, Componente 4, Investimento 4.2 del PNRR volto a finanziarie progetti da realizzare sull'intero territorio nazionale per la riduzione delle perdite idriche, di cui il 40% è destinato alle Regioni del Sud; anche in questo caso proponenti saranno gli Enti di Governo e soggetti attuatori i gestori del servizio idrico integrato, con le caratteristiche previste nel modello organizzativo/gestionale del T.U. Ambiente. Rimane dunque confermato, quanto inizialmente premesso e cioè che la presenza di un ente di governo d’ambito pienamente operativo ed il completamento delle procedure di affidamento del servizio ad un gestore unico costituiscono fattore abilitante per l’erogazione delle risorse e per l’implementazione degli interventi. E’ auspicabile che questa forte leva possa rivelarsi idonea ad indurre celermente gli enti locali a prendere atto di come oramai si sia cristallizzato l’assetto normativo regionale del servizio sul modello imposto dallo Stato e ad assumere pertanto le idonee determinazioni in seno all’Assemblea territoriale idrica al fine di completare nel brevissimo periodo la procedura di affidamento ad un gestore unico. Articolo in pdf