L'Autorità, con delibera n. 229/2022 ha concluso il procedimento di riesame del Metodo Tariffario Idrico 3 (2022-2023), di cui alla deliberazione 639/2021/R/IDR, in ottemperanza alle ordinanze del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano (Sezione Prima) nn. 373/2022, 383/2022, 384/2022, 385/2022 e 386/2022, “in relazione alla straordinaria e documentata entità dei rincari dei costi energetici”:
All'art. 2 della delibera, viene inoltre prevista una anticipazione finanziaria: "a fronte di comprovate criticità finanziarie della gestione, nel rispetto delle condizioni e nei limiti di cui ai successivi commi 2.2 e 2.3, l’Ente di governo dell’ambito – su richiesta del pertinente gestore – può formulare motivata istanza alla CSEA, informandone l’Autorità, per l’attivazione di forme di anticipazione finanziaria connesse al reperimento di risorse per far fronte a parte delle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica." L’ammissibilità all’anticipazione finanziaria è subordinata alle seguenti condizionalità: a) assenza di situazioni di scioglimento o di liquidazione del gestore beneficiario, di procedure concorsuali per insolvenza o accordi stragiudiziali o piani asseverati ai sensi dell'articolo 67, comma 3, lettera d), della legge fallimentare di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis della medesima legge; b) ottemperanza, da parte del competente Ente di governo dell’ambito, agli obblighi di adozione e trasmissione all’Autorità dell’aggiornamento biennale della predisposizione tariffaria (2022-2023) ai sensi di quanto previsto dalle deliberazioni 580/2019/R/IDR e 639/2021/R/IDR; c) aver fatto ricorso - nell'ambito dell'aggiornamento delle predisposizioni tariffarie di cui al precedente alinea - alla facoltà di valorizzare, per l’annualità 2022, la componente aggiuntiva di natura previsionale di cui al comma 20.3 del MTI-3, da inserire nell’ambito della componente di costo per l'energia elettrica (