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Con la delibera 639/2023/R/idr 639/2023/R/idr, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), che fa seguito ai documenti per la consultazione del 3 ottobre 2023, 442/2023/R/idr, e del 21 novembre 2023, 543/2023/R/idr, ha approvato il metodo tariffario idrico per il quarto periodo regolatorio 2024-2029 (MTI-4) definendo le regole per il calcolo dei costi ammessi al riconoscimento in tariffa.
Si riportano di seguito, in sintesi, i contenuti del provvedimento, evidenziando in particolare quali sono gli elementi che restano invariati rispetto al periodo regolatorio precedente e quali sono gli aspetti innovativi introdotti.

Durata del quarto periodo regolatorio
La durata del quarto periodo regolatorio è di sei anni. Sono previsti due aggiornamenti a cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie, secondo le modalità e i criteri che da definire consuccessivi procedimenti, e una eventuale revisione infra periodo della proposta tariffaria, su istanza motivata dell’Ente di governo dell’ambito o altro soggetto competente, che potrà essere presentata in qualsiasi momento del periodo regolatorio al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare l’equilibrio economico-finanziario della gestione.

Matrice di schemi regolatori e schema regolatorio di convergenza
La regolazione tariffaria applicabile è riconducibile, in continuità al periodo regolatorio precedente, ai seguenti sistemi:
1) la matrice di schemi regolatori;
2) lo schema regolatorio di convergenza.

Costi operativi
Si conferma la distinzione tra costi operativi endogeni alla gestione, costi operativi aggiornabili (tra cui quelli afferenti all’energia elettrica e alle forniture all’ingrosso) e costi operativi associati a specifiche finalità (di natura previsionale), in particolare:
− Costi operativi endogeni:  è mantenuto – per i primi quattro anni del nuovo periodo regolatorio – il meccanismo di efficientamento di cui al MTI-3, applicando – a partire dai costi operativi endogeni del 2022 opportunamente inflazionati – l’eventuale decurtazione di una quota calcolata in funzione:
i) della differenza (ove positiva) tra i costi operativi endogeni riconosciuti al gestore nella tariffa dell’annualità 2020 e il costo operativo efficientabile, sostenuto dall’operatore con riferimento alla medesima annualità;
ii) di un coefficiente che assume valori differenziati a seconda del livello procapite (riferito al 2020) del costo operativo totale sostenuto dall’operatore e del relativo costo operativo stimato calcolato sulla base dei dati relativi all’annualità 2020.  
− Costi operativi aggiornabili: è definita una nuova formulazione dei costi dell’energia elettrica che prevede il riconoscimento di un costo per l’acquisto di energia elettrica nell’anno (a) pari a quello sostenuto nei due anni precedenti, e in sede di conguaglio dell’anno (a+2) l’adozione di una trattazione degli oneri in questione tale da assicurare che detto costo non risulti superiore, con un intervallo di tolleranza, a un benchmark che tenga conto dei costi - riferiti al medesimo anno (a) - relativi a un mix teorico di acquisto, ponendo inizialmente una incidenza pari al 70% per i prezzi variabili e al 30% per quelli fissi, con successivi aggiornamenti.  È inoltre introdotta la possibilità di valorizzare il costo dell’autoproduzione di energia elettrica nell’ambito della componente a copertura dei costi energetici, a condizione che i costi di produzione associati, ivi compresi quelli di capitale, non trovino copertura in altre componenti tariffarie. Infine, il risparmio della quantità di energia complessivamente impiegata per la gestione del servizio idrico integrato viene incentivato mediante un fattore di sharing in funzione del risparmio energetico conseguito dall’operatore.
Con riferimento al riconoscimento del costo a copertura delle spese di funzionamento dell’Ente di governo dell’ambito, il parametro moltiplicativo z è posto pari a 2,5 e viene introdotta la possibilità di presentare apposita istanza per la copertura di oneri aggiuntivi connessi ad attività volte all’attuazione del PNRR. In sede di definizione dei criteri per l'aggiornamento tariffario biennale delle predisposizioni tariffarie sarà valutata la rideterminazione del valore del parametro z, nonché la declinazione di una ulteriore casistica per la presentazione della menzionata istanza, con la finalità di assicurare la copertura dei costi efficienti connessi all’attività di asseverazione - ad opera di un pool di Enti di governo dell'ambito - dei dati di qualità tecnica del gestore, trasmessi a partire dal 2026, secondo quanto disposto dalla deliberazione di aggiornamento della RQTI.

Costi operativi associati a specifiche finalità:
Si stabilisce di mantenere la facoltà di ricomprendere tra i costi operativi (ove ne ricorrano i presupposti e su motivata istanza) eventuali oneri aggiuntivi riconducibili a specifiche finalità e in particolare:
- costi operativi di piano rivisti dall'Ente di governo dell’ambito in presenza di significativi processi di aggregazione gestionale ovvero di nuovi processi tecnici gestiti, esplicitando che tali oneri possono essere riconducibili, a titolo esemplificativo, all’estensione del servizio di acquedotto, fognatura o depurazione in vaste aree del territorio, ovvero alla nuova attività di gestione delle acque meteoriche (ove l’Ente di governo esercitasse la facoltà di includerla nel servizio idrico integrato, pur risultandone esclusa in precedenza) o al potenziamento della medesima, nonché ad attività aggiuntive richieste dall’entrata in vigore di nuove normative e i cui oneri risultino connessi a finalità diverse rispetto a quelle a cui sono destinate le altre componenti ricomprese negli Ope tel;
- costi per adeguamenti agli standard di qualità tecnica e di qualità contrattuale, disponendo che i medesimi possano comprendere:
i) oneri valorizzati nei limiti delle pertinenti componenti di costo individuate ai fini della determinazione tariffaria 2023 o, se inferiori, nei limiti degli oneri effettivamente rendicontati con riferimento alla medesima annualità;
ii) oneri aggiuntivi rispetto a quelli di cui al precedente alinea a fronte: dei nuovi obiettivi di qualità tecnica (di cui alla deliberazione 637/2023/R/IDR), solo ove il gestore si collochi in una delle classi del macro-indicatore di riferimento a cui sia associato l’obiettivo di miglioramento del livello di partenza; delle più recenti valutazioni in sede di applicazione del meccanismo incentivante di qualità tecnica e contrattuale che abbiano comportato l’attribuzione di penalità;
- oneri legati al mantenimento o all’introduzione di agevolazioni ulteriori rispetto a quelle minime previste dalla regolazione (bonus idrico integrativo), nonché ai costi per l’intervento di limitazione associabili ai casi di cui al comma 7.3 lett. a) dell’Allegato A alla deliberazione 311/2019/R/IDR;
- costi per le misure tese a rendere gli utenti (anche delle singole unità immobiliari sottese alle utenze condominiali) maggiormente consapevoli dei propri consumi nonché per favorire le procedure di limitazione in caso di morosità e di disalimentazione selettiva della fornitura ove ne ricorrano i presupposti.

Componenti a conguaglio
Si stabilisce di aggiornare il trattamento delle componenti a conguaglio per tenere conto, da un lato degli adeguamenti e delle modifiche apportate ai costi operativi aggiornabili, dall’altro dell’inclusione dei seguenti elementi di novità:
i) possibilità di pieno recupero dei costi di energia elettrica effettivamente sostenuti nel 2022, a condizione che sia presentata motivata istanza da parte del soggetto competente, corredata da un piano di azioni per il contenimento del costo dell'energia, con una valutazione del potenziale risparmio energetico, nonché delle misure per garantire la sostenibilità della tariffa per le utenze finali;
ii) componente – a decurtazione dei costi riconosciuti – quantificata sulla base delle penalità attribuite dall’Autorità e indicate, ai fini delle predisposizioni tariffarie per gli anni