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Con la deliberazione n. 324/2024 l'Autorità ha disposto di irrogare una sanzione  amministrativa pecuniaria, al Comune di Praia a Mare (gestore in eonomia) per violazioni in materia di regolazione tariffaria, misura, fatturazione e qualità contrattuale del servizio idrico integrato nonché di obblighi informativi in materia di reclami allo Sportello per il consumatore Energia e Ambiente
Nello specifico l'Autorità ha accertato la violazione, da parte del Comune di Praia a Mare, dell’articolo 39 del MTI per le utenze domestiche e dell’articolo 13, comma 2, del TICSI per le utenze non domestiche (violazione sub i.), degli articoli 7, 8 e 11 del TIMSII (violazione sub ii.), degli artt. 35 e 38 della RQSII (violazione sub iii.); degli articoli 46, 47 e 50 della RQSII (violazione sub iv.), dell’art. 72 della RQSII (violazione sub v.), del punto 2, lett. a) della deliberazione 586/2012/R/idr e degli articoli 3, 4, 6, 7, 9, 11 e 14 e dell’Allegato 2 dell’allegata Direttiva per la trasparenza (violazione sub vi.), dell’articolo 9 Regolamento reclami degli utenti idrici e della deliberazione 204/2023/E/com (violazione sub vii.);

Con lo stesso provvedimento l'Autorità ha deciso di irrogare, nei confronti del Comune di Praia a Mare, ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, sanzioni amministrative pecuniarie nella misura complessiva di euro 152.500, di cui: euro 60.000 per le violazioni sub i., ii. (relativamente al mancato utilizzo – in mancanza di lettura e autolettura - della metodologia di calcolo dei consumi stimati indicata dalla regolazione) e iii. (relativamente alla mancata fatturazione sulla base dei consumi rilevati), consistenti nella fatturazione di un consumo minimo impegnato senza tenere conto dei consumi effettivamente rilevati o, in mancanza di questi, di consumi stimati secondo la regolazione; euro 15.000 per la violazione sub ii. (relativamente alla inosservanza degli obblighi di raccolta delle misure di utenza e numero minimo di tentativi e di prendere in carico la misura comunicata dall’utente finale come autolettura); euro 25.000 per la violazione sub iii. (relativamente all’inosservanza degli obblighi di emissione di un numero di bollette/anno inferiore a quello dovuto), 7.500 per la violazione sub iv., euro 30.000 per la violazione sub v., euro 12.500 per la violazione sub vi. ed euro 2.500 per la violazione sub vii.


https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/24/324-24