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E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il D.L. 30 dicembre 2013, n. 150 "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative" (c.d. Milleproroghe), nel quale vi sono disposizioni riguardanti i servizi pubblici locali:

Art. 13   Termini in materia di servizi pubblici locali

  1. In deroga a quanto  previsto  dall'articolo  34,  comma  21  del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2012,  n.  221,  al  fine  di  garantire  la continuita' del servizio, laddove l'ente  di  governo  dell'ambito  o bacino  territoriale  ottimale  e  omogeneo  abbia  gia'  avviato  le procedure di affidamento, il servizio e' espletato dal gestore o  dai gestori gia' operanti fino al subentro del nuovo gestore  e  comunque non oltre il 31 dicembre 2014.
  2. La mancata  istituzione  o  designazione  dell'ente  di  governo dell'ambito territoriale ottimale ai sensi del comma 1  dell'articolo 3-bis del decreto-legge del 13 agosto 2011, n. 138,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 14  settembre  2011,  n.  148,  ovvero  la mancata deliberazione dell'affidamento entro il termine del 30 giugno 2014, comportano l'esercizio dei  poteri  sostitutivi  da  parte  del Prefetto competente per  territorio,  le  cui  spese  sono  a  carico dell'ente inadempiente, che provvede agli  adempimenti  necessari  al completamento della procedura di affidamento  entro  il  31  dicembre 2014.
  3. Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 1 e  2  comporta la cessazione degli affidamenti non conformi  ai  requisiti  previsti dalla normativa europea alla data del 31 dicembre 2014.
  4.  Il  presente  articolo  non  si  applica  ai  servizi  di   cui all'articolo 34, comma 25, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.