Il Tribunale di Caltanissetta, con sentenza dell’11/11/2013, ha annullato un'ingiunzione di pagamento per il servizio idrico sulla base della contestazione dell’utente sull’ammontare dei consumi registrati dal gestore del servizio idrico, in contraddittorio con una propria perizia sul contatore. Per il giudice - che ha richiamato la giurisprudenza della Cassazione -, l'obbligo del gestore di computare gli addebiti sulla base delle indicazioni del contatore «non si può risolvere in un privilegio fondato sulla non contestabilità del dato recato in bolletta» (Cassazione n. 10313/04). Se l'utente infatti contesta i valori ricavati dal contatore, è obbligo del gestore offrire la prova del suo corretto funzionamento e l'affidabilità dei valori registrati (Cassazione n. 18231/08).