Il tribunale di Pescara ha ammesso al concordato preventivo l’Aca, il gestore idrico dei circa 60 Comuni pescaresi. Per i giudici, infatti, Aca - nonostante sia partecipata da soli soggetti pubblici - è da ritenersi «un soggetto di diritto privato» e quindi assoggettabile alla legge fallimentare.
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Etra, multiutility vicentina, e Ato Brenta hanno vinto davanti al Tar regionale perché la gestione del servizio acquedottistico nel comune di Nove non poteva essere affidata alla Noveimpianti srl. Secondo i giudici, quindi, va annullata la delibera comunale di marzo 2013 dell'affidamento in house per trent'anni, in quanto, la gestione dell'acquedotto, non può essere diviso dalla gestione della fognatura e della depurazione delle acque reflue.
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La competenza a determinare le tariffe dei servizi idrici per le gestioni ex CIPE spetta all'Autorità per l'energia elettrica e il gas.
Il vuoto tariffario relativo alle annualità 2010 e 2011 deve essere colmato dall'Autorità ora attributaria in via ordinaria e istituzionale dei poteri regolatori, ossia dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, che ha già provveduto per le annualità 2012 e 2013 con la deliberazione n. 585/2012/R/IDR del 28 dicembre 2012, avviando altresì il procedimento per la restituzione agli utenti della componente tariffaria corrispondente alla remunerazione del capitale per il periodo 21 luglio-31 dicembre 2011 (con la deliberazione 31 gennaio 2013 n. 38/2013/R/IDR), quest'ultima assunta previo parere n. 257 del 25 gennaio 2013 della Sezione Seconda del Consiglio di Stato, ossia per il periodo a far data dall'effetto abrogativo del referendum indetto con il d.P.R. 23 marzo 2011, come stabilita dall'art. 1, comma 1, del d.P.R. 18 luglio 2011, n. 116.
Ne consegue che l'Autorità, che già si è riconosciuta competente, sia pure a tali limitati fini, per periodo precedente l'attribuzione di competenza di cui all'art. 21 comma 19 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella L. 22 dicembre 2011, n. 214, dovrà darsi carico anche delle determinazioni tariffarie relative alle annualità 2010 e 2011
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Gli atti acquisiti dalla Direzione antimafia della Procura della Repubblica di Napoli presso Regione Campania, Arpac e Comando militare americano e nove laboratori clinici serviranno a chiarire se è potabile l'acqua della regione Campania e come vengono effettuate le analisi su di essa. (leggi l'articolo)
(Fonte: Il Sole 24 Ore)
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Si segnalano due seminari di approfondimento sul Metodo Tariffario Idrico (Del. AEEG 643/2013/idr):
- 7 febbraio 2014: Ref Ricerche
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La situazione delle infrastrutture idriche e della gestione dell’acqua è fortemente critica da tempo; per tentare un superamento di questa cronica debolezza strutturale si calcola siano necessari almeno cinquanta miliardi di euro per interventi urgenti. Vediamo nel dettaglio: (leggi tutto l'articolo)
(Fonte: http://www.ferraraitalia.it)
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L'articolo 34 della Delibera AEEG n. 643/2013/IDR ha parzialmente modificato le disposizioni contenute deliberazione n. 86/2013/IDR sul deposito cauzionale. In sintesi:
- Il deposito cauzionale massimo applicato dal gestore può essere alternativamente determinato:
- in misura pari al valore dei corrispettivi unitari dovuti per un massimo di tre mensilità di consumo medio annuo;
- in misura pari al valore medio per tipologia di utenza dei corrispettivi unitari dovuti per un massimo di tre mensilità di consumo medio annuo.
- Il deposito cauzionale massimo per le utenze condominiali, applicato da ciascun gestore, è pari al 60% della somma dei valori dei depositi cauzionali, riferiti agli utenti sottesi all’utenza condominiale stessa.
- Eventuali conguagli devono essere versati entro il 30 giugno 2014.
- Le nuove disposizioni sul deposito cauzionale entrano in vigore il 1° giugno 2014.
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E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il D.L. 30 dicembre 2013, n. 150 "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative" (c.d. Milleproroghe), nel quale vi sono disposizioni riguardanti i servizi pubblici locali:
Art. 13 Termini in materia di servizi pubblici locali
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 34, comma 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, al fine di garantire la continuita' del servizio, laddove l'ente di governo dell'ambito o bacino territoriale ottimale e omogeneo abbia gia' avviato le procedure di affidamento, il servizio e' espletato dal gestore o dai gestori gia' operanti fino al subentro del nuovo gestore e comunque non oltre il 31 dicembre 2014.
2. La mancata istituzione o designazione dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale ai sensi del comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge del 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, ovvero la mancata deliberazione dell'affidamento entro il termine del 30 giugno 2014, comportano l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Prefetto competente per territorio, le cui spese sono a carico dell'ente inadempiente, che provvede agli adempimenti necessari al completamento della procedura di affidamento entro il 31 dicembre 2014.
3. Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 1 e 2 comporta la cessazione degli affidamenti non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea alla data del 31 dicembre 2014.
4. Il presente articolo non si applica ai servizi di cui all'articolo 34, comma 25, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
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L'articolo 9.2 della Delibera AEEG 643/2013 ha stabilito che nei casi in cui gli Enti d’Ambito o gli altri soggetti competenti risultino inadempienti ai propri obblighi di predisposizione tariffaria per gli anni 2012 e 2013, il gestore può presentare, entro 30 giorni, al soggetto competente medesimo istanza di aggiornamento tariffario, recante tutti gli atti e i documenti previsti dalle deliberazioni 347/2012/R/IDR, 585/2012/R/IDR, 73/2013/R/IDR, 88/2013/R/IDR, 271/2013/R/IDR e 459/2013/R/IDR, dandone comunicazione all’Autorità. L'Autorità, diffida l’Ente d'Ambito o altro soggetto competente ad adempiere entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali l’istanza del gestore, intendendosi accolta dall’Ente d’Ambito o altro soggetto competente per effetto di quanto già previsto dall'art. 20 della legge 7 agosto 1990 n. 241, è trasmessa all’Autorità ai fini della sua valutazione ed approvazione entro i successivi 30 giorni.
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Delibera 27 dicembre 2013 644/2013/E/idr - Avvio di indagine conoscitiva in merito ai vigenti sistemi di agevolazione e sui criteri di articolazione tariffaria applicati nel servizio idrico integrato con particolare riguardo agli utenti domestici
La Delibera 644 avvia una indagine conoscitiva in merito ai vigenti sistemi di agevolazione e sui criteri di articolazione tariffaria applicati nel settore idrico integrato applicati con particolare riferimento agli utenti domestici in condizioni economico sociali disagiate anche al fine di:
- verificare le diverse modalità di applicazione delle agevolazioni attualmente applicate dai gestori e quantificarne l'entità complessiva e per singolo utente;
- definire le necessarie modifiche dell'articolazione tariffaria per fasce di consumo o per uso determinando i criteri e le modalità per il riconoscimento delle agevolazioni per gli utenti domestici in condizioni economico sociali disagiate e la copertura dei relativi oneri.
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La Commissione dedicata all’attuazione della direttiva 91/676/CEE sulla protezione delle acque dall'inquinamento derivato dall’uso dei nitrati in agricoltura, ha presentato al Consiglio e al Parlamento europeo i dati degli ultimi quattro anni elaborati sulla base delle relazioni fornite dagli stati membri
La Direttiva Nitrati (Nitrates Directive, 1991), parte integrante della Direttiva quadro ter Framework Directive sulle acque, è stata emanata per tutelare la qualità delle acque sotterranee e superficiali dell’Europa dalle pressioni derivate dall’agricoltura e promuovere l'uso di buone pratiche per limitare l’inquinamento.
Prevede che gli stati membri debbano effettuare il monitoraggio dei nitrati e dello stato trofico di tutti i corpi idrici per individuare le acque inquinate o a rischio di inquinamento, sulla base dei parametri stabiliti dalla Direttiva stessa, e individuare le zone vulnerabili. Oltre a rilevare lo stato di fatto, i paesi membri devono adottare buone pratiche e misure, volontarie o obbligatorie, mirate a proteggere la risorsa idrica dei territori in generale e delle zone vulnerabili in particolare.
La Direttiva prevede che ogni 4 anni gli stati membri forniscano una relazione alla Commissione (art.10) (4-yearly report by the European Commission) che provvede a elaborare e aggiornare i dati e questa è la seconda relazione dall’attuazione della Direttiva. Questo ha consentito un confronto tra i dati attuali e quelli del quadriennio precedente e dunque un’analisi più approfondita dei trend in atto.
La Relazione (COM(2013)683 report) fa il punto sulla situazione al 2011 fornendo anche mappe (map viewer on the website of the Joint Research Centre) e tabelle sugli indicatori di pressione da fonti agricole analizzandoli a livello di UE e per ciascun Stato membro SWD(2013)405 (staff working document).
(Fonte: http://www.arpat.toscana.it)
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Con Delibera 27 dicembre 2013 643/2013/R/idr, l'AEEG ha approvato il Metodo Tariffario Idrico (MTI) per gli anni 2014 e 2015, a compimento del primo periodo regolatorio 2012 - 2015.
Entro il 31 marzo 2014, l’Ente d’Ambito o altro soggetto competente:
a) definisce gli obiettivi e, acquisita la proposta del gestore riguardo agli interventi necessari al relativo conseguimento, redige il programma degli interventi (PdI) di cui al comma 4.2;
b) predispone la tariffa per gli anni 2014 e 2015 nell'osservanza del metodo di cui all’Allegato A alla presente deliberazione;
c) redige coerentemente - ed adotta con proprio atto deliberativo di approvazione - il piano economico finanziario (fino al termine dell’affidamento) che garantisca, ai sensi dell’art. 149, comma 4, del d.lgs.152/06, “il raggiungimento dell’equilibrio economico finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati”;
d) ai fini dell’approvazione da parte dell’Autorità, trasmette lo schema regolatorio di cui all’articolo 4, inviando:
- i. il programma degli interventi, come disciplinato al comma 4.2;
- ii. il piano economico-finanziario, che esplicita il vincolo ai ricavi del gestore e il moltiplicatore tariffario teta (ϑ) che ciascun gestore dovrà applicare in ciascun ambito tariffario, rispettivamente per il 2014 e il 2015, secondo quanto previsto al comma 4.2;
- iii. una relazione di accompagnamento che ripercorra la metodologia applicata;
- iv. l’atto o gli atti deliberativi di predisposizione tariffaria ovvero di approvazione dell’aggiornamento del piano economico-finanziario;
- v. l’aggiornamento, ai sensi del precedente comma 5.2, dei dati necessari richiesti.
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