Secondo la Sezione Autonomie della Corte dei Conti (Del 2/2014), il Comune può trasformare in azienda consortile una spa attiva nei servizi pubblici locali a rilevanza economica, perché entrambe le società sono dotate di patrimonio proprio a garanzia dei creditori. Nel caso in questione i giudici hanno concesso il via libera alla trasformazione della Smat di Torino - gestore del servizio idrico integrato - in azienda speciale consortile di diritto pubblico.
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La Commissione europea chiede all’Italia di allineare la politica sulle acque alle norme dell’UE. Le carenze riscontrate riguardano l'attuazione nel diritto nazionale della direttiva quadro sulle acque, che costituisce il quadro in cui s'iscrive l'azione dell'Unione in materia di politica delle risorse idriche. Dopo aver rilevato una serie di problemi in occasione dei controlli della conformità effettuati nel 2009, nel maggio 2010 la Commissione ha inviato all'Italia una lettera di costituzione in mora, cui ha fatto seguito un parere motivato nel marzo 2012. Se l'Italia non si conformerà alla direttiva, la questione potrà essere deferita alla Corte di giustizia dell'UE.
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La nuova direttiva sulle concessioni pubbliche, “non impone la privatizzazione delle imprese pubbliche che forniscono servizi al pubblico” ed ha riconosciuto la particolare natura dell'acqua come un bene pubblico, accettandone l'esclusione dal campo di applicazione delle nuove regole. Per inciso, l'accordo sulle nuove regole europee per le concessioni ricorda che gli Stati membri “restano liberi di decidere come desiderino siano eseguiti i lavori pubblici o erogati i servizi”, se in-house o esternalizzandoli a società private.
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Il tribunale di Pescara ha ammesso al concordato preventivo l’Aca, il gestore idrico dei circa 60 Comuni pescaresi. Per i giudici, infatti, Aca - nonostante sia partecipata da soli soggetti pubblici - è da ritenersi «un soggetto di diritto privato» e quindi assoggettabile alla legge fallimentare.
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Gli undici progetti, ai quali viene destinato un totale di 50 milioni di finanziamento (dalla gara 2013 “Ambiente” del Settimo programma quadro 2007-2013), coinvolgono 179 partner provenienti da organizzazioni di ricerca ed imprese private (tra cui oltre 70 Pmi), di 19 Paesi Ue. Dalle biotecnologie per il trattamento dell'inquinamento da metalli pesanti nelle acque di scarico, alla gestione intelligente delle reti di distribuzione: sono solo due esempi degli undici nuovi progetti di ricerca approvati per il finanziamento Ue, con l'obiettivo di promuovere soluzioni innovative per le sfide legate al tema dell'acqua.
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Etra, multiutility vicentina, e Ato Brenta hanno vinto davanti al Tar regionale perché la gestione del servizio acquedottistico nel comune di Nove non poteva essere affidata alla Noveimpianti srl. Secondo i giudici, quindi, va annullata la delibera comunale di marzo 2013 dell'affidamento in house per trent'anni, in quanto, la gestione dell'acquedotto, non può essere diviso dalla gestione della fognatura e della depurazione delle acque reflue.
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Lo ha stabilito il giudice di pace di Viterbo, che ha accolto i ricorsi di alcuni utenti di Talete spa, supportati dal Comitato Acqua Potabile - Adoc. Il gestore, intanto, si è appellato contro la sentenza. Agli utenti che hanno presentato ricorso spetterà un assegno da 1.000 euro come risarcimento per l’erogazione di acqua con livelli di arsenico superiori alla soglia consentita potrebbe aumentare, nonché uno sconto del 50% sulle prossime bollette.
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La competenza a determinare le tariffe dei servizi idrici per le gestioni ex CIPE spetta all'Autorità per l'energia elettrica e il gas.
Il vuoto tariffario relativo alle annualità 2010 e 2011 deve essere colmato dall'Autorità ora attributaria in via ordinaria e istituzionale dei poteri regolatori, ossia dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, che ha già provveduto per le annualità 2012 e 2013 con la deliberazione n. 585/2012/R/IDR del 28 dicembre 2012, avviando altresì il procedimento per la restituzione agli utenti della componente tariffaria corrispondente alla remunerazione del capitale per il periodo 21 luglio-31 dicembre 2011 (con la deliberazione 31 gennaio 2013 n. 38/2013/R/IDR), quest'ultima assunta previo parere n. 257 del 25 gennaio 2013 della Sezione Seconda del Consiglio di Stato, ossia per il periodo a far data dall'effetto abrogativo del referendum indetto con il d.P.R. 23 marzo 2011, come stabilita dall'art. 1, comma 1, del d.P.R. 18 luglio 2011, n. 116.
Ne consegue che l'Autorità, che già si è riconosciuta competente, sia pure a tali limitati fini, per periodo precedente l'attribuzione di competenza di cui all'art. 21 comma 19 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella L. 22 dicembre 2011, n. 214, dovrà darsi carico anche delle determinazioni tariffarie relative alle annualità 2010 e 2011
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Il Giudice di Pace di Aragona (AG) ha dichiarato l’illegittimità della bolletta idrica di un utente perché mancava l’indicazione della quantità d’acqua consumata. "In buona sostanza - si legge nella sentenza - chi consuma molta acqua paga lo stesso importo di chi consuma pochissimo o addirittura nulla: ad esempio, l’anziano pensionato che abita da solo in due stanze, paga il medesimo importo della famiglia numerosa che abita in una villa magari con piscina e giardino. Il criterio corretto, così come previsto dalla Legge statale e comunitaria, ma contemplato anche dal regolamento idrico approvato solo qualche anno fa dal Consiglio comunale, richiederebbe che il Comune provvedesse alla misurazione dell’acqua consumata dall’utente, attraverso apposito contatore, facendogli pagare soltanto l’acqua consumata".
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Si segnalano due seminari di approfondimento sul Metodo Tariffario Idrico (Del. AEEG 643/2013/idr):
- 7 febbraio 2014: Ref Ricerche
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Il Tribunale di Caltanissetta, con sentenza dell’11/11/2013, ha annullato un'ingiunzione di pagamento per il servizio idrico sulla base della contestazione dell’utente sull’ammontare dei consumi registrati dal gestore del servizio idrico, in contraddittorio con una propria perizia sul contatore. Per il giudice - che ha richiamato la giurisprudenza della Cassazione -, l'obbligo del gestore di computare gli addebiti sulla base delle indicazioni del contatore «non si può risolvere in un privilegio fondato sulla non contestabilità del dato recato in bolletta» (Cassazione n. 10313/04). Se l'utente infatti contesta i valori ricavati dal contatore, è obbligo del gestore offrire la prova del suo corretto funzionamento e l'affidabilità dei valori registrati (Cassazione n. 18231/08).
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L'articolo 34 della Delibera AEEG n. 643/2013/IDR ha parzialmente modificato le disposizioni contenute deliberazione n. 86/2013/IDR sul deposito cauzionale. In sintesi:
- Il deposito cauzionale massimo applicato dal gestore può essere alternativamente determinato:
- in misura pari al valore dei corrispettivi unitari dovuti per un massimo di tre mensilità di consumo medio annuo;
- in misura pari al valore medio per tipologia di utenza dei corrispettivi unitari dovuti per un massimo di tre mensilità di consumo medio annuo.
- Il deposito cauzionale massimo per le utenze condominiali, applicato da ciascun gestore, è pari al 60% della somma dei valori dei depositi cauzionali, riferiti agli utenti sottesi all’utenza condominiale stessa.
- Eventuali conguagli devono essere versati entro il 30 giugno 2014.
- Le nuove disposizioni sul deposito cauzionale entrano in vigore il 1° giugno 2014.
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