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Con la Delibera 1 giugno 2017 n. 385/2017/E/idr, l'AEEGSI ha avviato un procedimento sanzionatorio nei confronti del Consorzio Acquedotto Tre Sorgenti , in qualità di gestore del servizio idrico.
In seguito alla verifica ispettiva effettuata nei giorni 20 e 21 dicembre 2016, è emerso che:
- in violazione dell’articolo 4, comma 3, della deliberazione 88/2013/R/idr e dell’articolo 6, comma 1, della deliberazione 643/2013/R/idr, il Consorzio avrebbe incrementato, con le fatture emesse da luglio 2013 a giugno 2014, le tariffe 2013 e 2014 rispetto a quelle previgenti prima di comunicare la proposta tariffaria all’Autorità, tra l’altro in difformità dal metodo tariffario applicabile (doc. 1.1.c allegato alla check list) ;
- in violazione della deliberazione 577/2014/R/idr il Consorzio non avrebbe, inoltre, rispettato (anche mediante i debiti conguagli) la prescritta esclusione dall’aggiornamento tariffario nelle fatture emesse successivamente alla data di pubblicazione della deliberazione 577/2013/R/idr medesima, non avendo disapplicato i citati incrementi tariffari del 2013 con riferimento ai consumi del medesimo anno e del 2014 a valere sui consumi degli anni 2014-2016 (documento 1.1.c allegato alla check list);
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Con la Delibera 1 giugno 2017 n. 386/2017/E/idr, l'AEEGSI ha avviato un procedimento sanzionatorio nei confronti del Comune di Palma di Montechiaro, in qualità di gestore del servizio idrico.
In seguito alla verifica ispettiva effettuata nei giorni 20 e 21 dicembre 2016, è emerso che:
- in violazione della deliberazione 504/2013/R/idr il Comune, non ha applicato (anche mediante i debiti conguagli) la tariffa determinata d’ufficio dall’Autorità (ponendo il valore massimo del moltiplicatore ϑ pari a 0,9) per le annualità 2012 e 2013 nelle fatture emesse successivamente alla data di pubblicazione della deliberazione 504/2013/R/idr medesima, ma ha continuato ad applicare la tariffa previgente (2011);
- in violazione dell’art. 6, comma 1 della deliberazione 643/2013/R/idr, il Comune ha incrementato le tariffe del 2014 di circa il 20% rispetto a quella previgente, con la determinazione del Sindaco 27 del 30 settembre 2014, prima di comunicare la proposta tariffaria all’Autorità, tra l’altro in difformità dal metodo tariffario e non rispettando il vincolo di cui all’art. 9, comma 3, del MTI;
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Siglato il contratto di rete d’impresa tra le due aziende emiliane di gestione del Servizio Idrico Integrato: un accordo di collaborazione che consentirà alle due aziende di condividere eccellenze e servizi in un’ottica di contenimento dei costi e comuni prospettive strategiche.
La Rete compirà le proprie attività grazie ad un fondo comune, che sarà creato dalle due società con un contributo proporzionale al numero degli abitanti serviti. Il contratto di Rete ha validità fino al 2020, con tacito rinnovo oltre questo termine, e non esclude l’ingresso di altre imprese simili per natura e obiettivi alle prime firmatarie.
L'obiettivo prioritario è quindi quello di riempire di contenuti il contratto di rete ed ottenere risultati tangibili che possano risultare di soddisfazione per gli aderenti, ma è anche uno strumento fondamentale in vista dell’approssimarsi del 2025, anno di scadenza degli attuali contratti di affidamento del Servizio per entrambi i gestori: nella programmazione delle attività, c’è infatti anche la realizzazione di uno studio con quale, individuare, in ottica di rinnovo delle concessioni , un’eventuale forma di accorpamento gestionale, riorganizzazione e integrazione dei servizi che consenta di formulare all’Agenzia Regionale per il Servizio Idrico e i Rifiuti (ATERSIR) istanza per il prolungamento dell’affidamento.
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Con la Delibera 26 maggio 2017 n. 357/2017/E/idr, l'AEEGSI ha intimato al Comune di Isernia, in qualità di gestore del servizio idrico, di osservare le seguenti prescrizioni:
- adottare entro 180 la Carta dei servizi, ai sensi dell’art. 2, comma 12, lett. p) e dell’art. comma 20, lett. d) della legge 481/95;
- applicazione del moltiplicatore tariffario ϑ pari a 0,9 con riferimento alle tariffe delle annualità2012-2015, come previsto dalla deliberazione 244/2015/R/idr,
- applicazione della componente tariffaria UI1 con riferimento ai consumi del SII dall’1 gennaio 2013 ai sensi della deliberazione 6/2013/R/com;
- adempimenti relativi alla periodicità di misura dei consumi come specificato nel TIMSII, nonché agli obblighi di fatturazione ed eventuale rateizzazione dei pagamenti di cui alla RQSII.
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Si segnala la pubblicazione della Sentenza n. 2481 del 26/05/2017 con la quale il Consiglio di Stato ha respinto i ricorsi avverso le sentenze del TAR Lombardia, n. 779/2014 e n. 780/2014, presentati per l'annullamento degli atti con cui l'AEEGSI avrebbe "reintrodotto" tramite la propria regolazione tariffaria il criterio "dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito" eliminato con il Referendum del 2011.
Il Consiglio di Stato ha così ribadito la piena legittimità del metodo tariffario (MTT) adottata dall’AEEGSI per definire i criteri per le tariffe del sistema idrico integrato, affermando in particolare che l'AEEGSI stabilendo i singoli parametri del metodo tariffario (MTT) ha posto attenzione alle specificità tecniche e normative che caratterizzano il Sistema Idrico Integrato, calcolando separatamente gli oneri finanziari e fiscali, attenendosi al solo criterio della copertura del costo efficiente di ogni singola componente. In definitiva, i giudici hanno sancito l’infondatezza delle censure e stabilito che il principio del cd. full cost recovery di per sé è pienamente compatibile con l'esito del referendum.
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Con la Delibera 8 giugno 2017 n. 422/2017/E/idr, l'AEEGSI ha pubblicato un documento per la consultazione che illustra gli orientamenti in merito alla definizione della tariffa di collettamento e depurazione per i reflui industriali alla luce degli approfondimenti svolti, tenuto conto delle osservazioni pervenute in risposta ai precedenti documenti per la consultazione e della connessa disciplina dell'unbundling.
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http://www.autorita.energia.it/it/schedetecniche/17/422-17st.htm
http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/17/422-17app.pdf
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Purtroppo, è evidente, che il legislatore nazionale ed i regolatori nazionali e locali (quest'ultimi sostenuti da un discutibile parere del ministero dell'ambiente del marzo 2016), non vedono di buon occhio le due eccezioni previste dall'art. 147 comma 2 bis del Testo Unico Ambientale.
Com'è noto, il comma citato, consente l'affidamento del servizio idrico integrato in ambiti territoriali comunque non inferiori agli ambiti territoriali corrispondenti alle province o alle città metropolitane. Sono fatte salve:
a) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti già istituite ai sensi del comma 5 dell'articolo 148;
b) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti, nei comuni che presentano contestualmente le seguenti caratteristiche:
- approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate;
- sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico.
Quindi, per tutelare, sostenere e assistere le tante realtà italiane che vorrebbero continuare a gestire autonomamente il servizio idrico, nel rispetto della normativa vigente, nasce l'Osservatorio Gocce d'Acqua. Obiettivo principale dell'Osservatorio è il riconoscimento della gestione da parte dell'Egato ai sensi dell'art. 147 comma 2 bis del TUA, l'applicazione delle disposizioni dell'AEEGSI ma anche, e soprattutto, il riconoscimento a livello nazionale di un ruolo di rappresentanza e di tutela.
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Aeegsi, cambiano i procedimenti sanzionatori
La deliberazione 388/2017/E/com ha introdotto delle modifiche al regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni, di cui all'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com
Termini fissati nel regolamento sanzioni: 220 giorni per la conclusione del procedimento, 120 per l'istruttoria.
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