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Aeegsi, cambiano i procedimenti sanzionatori
La deliberazione 388/2017/E/com ha introdotto delle modifiche al regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni, di cui all'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com
Termini fissati nel regolamento sanzioni: 220 giorni per la conclusione del procedimento, 120 per l'istruttoria.
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Siglato il contratto di rete d’impresa tra le due aziende emiliane di gestione del Servizio Idrico Integrato: un accordo di collaborazione che consentirà alle due aziende di condividere eccellenze e servizi in un’ottica di contenimento dei costi e comuni prospettive strategiche.
La Rete compirà le proprie attività grazie ad un fondo comune, che sarà creato dalle due società con un contributo proporzionale al numero degli abitanti serviti. Il contratto di Rete ha validità fino al 2020, con tacito rinnovo oltre questo termine, e non esclude l’ingresso di altre imprese simili per natura e obiettivi alle prime firmatarie.
L'obiettivo prioritario è quindi quello di riempire di contenuti il contratto di rete ed ottenere risultati tangibili che possano risultare di soddisfazione per gli aderenti, ma è anche uno strumento fondamentale in vista dell’approssimarsi del 2025, anno di scadenza degli attuali contratti di affidamento del Servizio per entrambi i gestori: nella programmazione delle attività, c’è infatti anche la realizzazione di uno studio con quale, individuare, in ottica di rinnovo delle concessioni , un’eventuale forma di accorpamento gestionale, riorganizzazione e integrazione dei servizi che consenta di formulare all’Agenzia Regionale per il Servizio Idrico e i Rifiuti (ATERSIR) istanza per il prolungamento dell’affidamento.
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Si segnala la pubblicazione della Sentenza n. 2481 del 26/05/2017 con la quale il Consiglio di Stato ha respinto i ricorsi avverso le sentenze del TAR Lombardia, n. 779/2014 e n. 780/2014, presentati per l'annullamento degli atti con cui l'AEEGSI avrebbe "reintrodotto" tramite la propria regolazione tariffaria il criterio "dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito" eliminato con il Referendum del 2011.
Il Consiglio di Stato ha così ribadito la piena legittimità del metodo tariffario (MTT) adottata dall’AEEGSI per definire i criteri per le tariffe del sistema idrico integrato, affermando in particolare che l'AEEGSI stabilendo i singoli parametri del metodo tariffario (MTT) ha posto attenzione alle specificità tecniche e normative che caratterizzano il Sistema Idrico Integrato, calcolando separatamente gli oneri finanziari e fiscali, attenendosi al solo criterio della copertura del costo efficiente di ogni singola componente. In definitiva, i giudici hanno sancito l’infondatezza delle censure e stabilito che il principio del cd. full cost recovery di per sé è pienamente compatibile con l'esito del referendum.
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La Corte Costituzionale con sentenza 93/2017 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di gran parte degli articoli della L.R. Sicilia n. 19/2015 sulla “Disciplina in materia di risorse idriche” , cha favoriva un regime pubblicistico
Si precisa che l’art 14 dello Statuto della regione Sicilia fa un generico riferimento alle acque pubbliche appartenenti al demanio regionale (bene idrico e marittimo)e quindi oggetto di potestà legislativa primaria, con l’eccezione delle acque che interessano la difesa e i servizi di carattere nazionale (art 32 Statuto); I servizi pubblici sono oggetto di potestà legislativa regionale concorrente ex art 17 lett h) e lett i) Cost.
Si tratta in ogni caso di competenze meno ampie rispetto a quelle spettanti alle regioni ordinarie, nello stesso ambito, in base all’art 117, comma 4, Cost ( sentenza 29/2006), alla Regione Siciliana va riconosciuta una potestà legislativa residuale, per quanto limitata, alle competenze esclusive trasversali dello Stato come la tutela della concorrenza e la tutela dell’ambiente di cui all’art 117 ,comma 2, lett e) e s) in base alla clausola di maggior favore.
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Purtroppo, è evidente, che il legislatore nazionale ed i regolatori nazionali e locali (quest'ultimi sostenuti da un discutibile parere del ministero dell'ambiente del marzo 2016), non vedono di buon occhio le due eccezioni previste dall'art. 147 comma 2 bis del Testo Unico Ambientale.
Com'è noto, il comma citato, consente l'affidamento del servizio idrico integrato in ambiti territoriali comunque non inferiori agli ambiti territoriali corrispondenti alle province o alle città metropolitane. Sono fatte salve:
a) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti già istituite ai sensi del comma 5 dell'articolo 148;
b) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti, nei comuni che presentano contestualmente le seguenti caratteristiche:
- approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate;
- sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico.
Quindi, per tutelare, sostenere e assistere le tante realtà italiane che vorrebbero continuare a gestire autonomamente il servizio idrico, nel rispetto della normativa vigente, nasce l'Osservatorio Gocce d'Acqua. Obiettivo principale dell'Osservatorio è il riconoscimento della gestione da parte dell'Egato ai sensi dell'art. 147 comma 2 bis del TUA, l'applicazione delle disposizioni dell'AEEGSI ma anche, e soprattutto, il riconoscimento a livello nazionale di un ruolo di rappresentanza e di tutela.
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La Corte costituzionale boccia definitivamente la legge della Regione Sicilia di riforma del servizio idrico. In conseguenza di tale sentenza ARS dovrà apportare sostanziali modifiche alla legge regionale n. 19 del 2015, in particolare verrà stoppata la ripubblicizzazione del settore e la previsione di uno specifico metodo tariffario regionale.
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