A partire dal 5 febbraio 2024 è aperta ai gestori e agli Enti di governo dell’ambito (di seguito: EGA) la raccolta dei dati e delle informazioni relativi alla qualità contrattuale del servizio idrico integrato (SII) con riferimento al periodo 1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2023, ai sensi dell’articolo 77, comma 77.1, della regolazione della qualità contrattuale del SII (RQSII) di cui all’Allegato A alla deliberazione 655/2015/R/idr.
Con questa raccolta devono, essere trasmessi anche i dati relativi all’erogazione degli indennizzi automatici previsti nei casi di cui all’articolo 10 della regolazione della morosità nel SII (REMSI) di cui all’Allegato A alla deliberazione 311/2019/R/idr.
L’invio dei dati e delle informazioni, che consente ai soggetti interessati di adempiere agli obblighi di comunicazione previsti dalle sopracitate deliberazioni e, in particolare, dall’articolo 77, comma 77.1, del RQSII, e dall’articolo 11 del REMSI, è possibile esclusivamente tramite la raccolta on line e deve essere effettuato:
dai gestori entro il 15 marzo 2024 (I fase della raccolta);
dagli EGA entro il 26 aprile 2024 (II fase della raccolta). Gli EGA potranno visualizzare i dati forniti dai gestori successivamente all’invio definitivo effettuato dai gestori stessi, e in ogni caso a partire dal 16 marzo 2024, successivamente alla chiusura della I fase della raccolta.
Il sistema on line prevede la compilazione di maschere nonché la possibilità del cosiddetto “caricamento massivo”, utilizzabile nel caso in cui sia necessario rendicontare un numero consistente di dati. Non sono ammissibili dati forniti su supporti differenti da quelli messi a disposizione dalla sezione dedicata.
L'Autorità ha messo a disposizione degli EGA e dei gestori, la seguente modulistica per adempiere alla Raccolta dati “Qualità tecnica (RQTI) - monitoraggio" (RQTI 2024) - all’interno della raccolta denominata “Tariffe e Qualità tecnica servizi idrici”:
lo schema tipo di “Relazione di accompagnamento - Qualità tecnica” che, oltre ad indicare i contenuti di dettaglio della relazione medesima (Sezione I), nella Sezione II, esplicita la documentazione di supporto necessaria alla validazione richiesta dalla lettera del citato comma 1.3.
Il termine perentorio per la trasmissione dei dati per la valutazione degli obiettivi di qualità tecnica per gli anni 2022 e 2023, è fissato al 30 aprile 2024, ai sensi del comma 1.3 della deliberazione 637/2023/R/IDR.
La Relazione descrive gli esiti dell'attività di monitoraggio condotta dall'Autorità nel secondo semestre 2023 con riferimento al riordino degli assetti locali del servizio idrico integrato, in osservanza di quanto previsto dell'art. 172, comma 3-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 7 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133
Pubblicati i risultati dei progetti finanziati dalla Joint Call Water JPI 2018 Nel 2017, l’Iniziativa di programmazione congiunta della ricerca sull’acqua Water Challenges for a Changing World (Water JPI) di cui ISPRA è partner, ha promosso la Joint Call WaterWorks2017 che ha finanziato 18 progetti collaborativi transnazionali su ricerca e innovazione a sostegno dell'attuazione delle politiche idriche sul tema “Chiusura del divario nel ciclo idrico - Miglioramento della gestione sostenibile delle risorse idriche". A termine dei progetti finanziati, dicembre 2023, è stato rilasciato il documento “Transnational funded projects brochure” che offre una panoramica dei risultati raggiunti e permette la consultazione delle risorse pubblicate grazie al collegamento diretto alla piattaforma Water JPI OpenData&OpenAccess realizzata da ISPRA nell’ambito delle attività di comunicazione e disseminazione.
Il MASE, per la misura M2C4 I4.4 “Investimenti in Fognatura e Depurazione”, modificata alla luce della riprogrammazione del PNRR, ha pubblicato nella pagina DNSH ( DN SH, ossia ilprincipio del “non arrecare un danno significativo”) del sito una FAQ relativa alla variazione del tagging climatico e al passaggio dell’investimento dal Regime 1 al Regime 2 DNSH. Nella FAQ maggiori dettagli sulle previsioni applicabili in base alla scheda 24 della Guida Operativa DNSH (Circolare MEF-RGS n. 33/2022).
Con la delibera 639/2023/R/idr 639/2023/R/idr, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), che fa seguito ai documenti per la consultazione del 3 ottobre 2023, 442/2023/R/idr, e del 21 novembre 2023, 543/2023/R/idr, ha approvato il metodo tariffario idrico per il quarto periodo regolatorio 2024-2029 (MTI-4) definendo le regole per il calcolo dei costi ammessi al riconoscimento in tariffa. Si riportano di seguito, in sintesi, i contenuti del provvedimento, evidenziando in particolare quali sono gli elementi che restano invariati rispetto al periodo regolatorio precedente e quali sono gli aspetti innovativi introdotti.
Durata del quarto periodo regolatorio La durata del quarto periodo regolatorio è di sei anni. Sono previsti due aggiornamenti a cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie, secondo le modalità e i criteri che da definire consuccessivi procedimenti, e una eventuale revisione infra periodo della proposta tariffaria, su istanza motivata dell’Ente di governo dell’ambito o altro soggetto competente, che potrà essere presentata in qualsiasi momento del periodo regolatorio al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare l’equilibrio economico-finanziario della gestione.
Matrice di schemi regolatori e schema regolatorio di convergenza La regolazione tariffaria applicabile è riconducibile, in continuità al periodo regolatorio precedente, ai seguenti sistemi: 1) la matrice di schemi regolatori; 2) lo schema regolatorio di convergenza.
Costi operativi Si conferma la distinzione tra costi operativi endogeni alla gestione, costi operativi aggiornabili (tra cui quelli afferenti all’energia elettrica e alle forniture all’ingrosso) e costi operativi associati a specifiche finalità (di natura previsionale), in particolare: − Costi operativi endogeni: è mantenuto – per i primi quattro anni del nuovo periodo regolatorio – il meccanismo di efficientamento di cui al MTI-3, applicando – a partire dai costi operativi endogeni del 2022 opportunamente inflazionati – l’eventuale decurtazione di una quota calcolata in funzione: i) della differenza (ove positiva) tra i costi operativi endogeni riconosciuti al gestore nella tariffa dell’annualità 2020 e il costo operativo efficientabile, sostenuto dall’operatore con riferimento alla medesima annualità; ii) di un coefficiente che assume valori differenziati a seconda del livello procapite (riferito al 2020) del costo operativo totale sostenuto dall’operatore e del relativo costo operativo stimato calcolato sulla base dei dati relativi all’annualità 2020. − Costi operativi aggiornabili: è definita una nuova formulazione dei costi dell’energia elettrica che prevede il riconoscimento di un costo per l’acquisto di energia elettrica nell’anno (a) pari a quello sostenuto nei due anni precedenti, e in sede di conguaglio dell’anno (a+2) l’adozione di una trattazione degli oneri in questione tale da assicurare che detto costo non risulti superiore, con un intervallo di tolleranza, a un benchmark che tenga conto dei costi - riferiti al medesimo anno (a) - relativi a un mix teorico di acquisto, ponendo inizialmente una incidenza pari al 70% per i prezzi variabili e al 30% per quelli fissi, con successivi aggiornamenti. È inoltre introdotta la possibilità di valorizzare il costo dell’autoproduzione di energia elettrica nell’ambito della componente a copertura dei costi energetici, a condizione che i costi di produzione associati, ivi compresi quelli di capitale, non trovino copertura in altre componenti tariffarie. Infine, il risparmio della quantità di energia complessivamente impiegata per la gestione del servizio idrico integrato viene incentivato mediante un fattore di sharing in funzione del risparmio energetico conseguito dall’operatore. Con riferimento al riconoscimento del costo a copertura delle spese di funzionamento dell’Ente di governo dell’ambito, il parametro moltiplicativo z è posto pari a 2,5 e viene introdotta la possibilità di presentare apposita istanza per la copertura di oneri aggiuntivi connessi ad attività volte all’attuazione del PNRR. In sede di definizione dei criteri per l'aggiornamento tariffario biennale delle predisposizioni tariffarie sarà valutata la rideterminazione del valore del parametro z, nonché la declinazione di una ulteriore casistica per la presentazione della menzionata istanza, con la finalità di assicurare la copertura dei costi efficienti connessi all’attività di asseverazione - ad opera di un pool di Enti di governo dell'ambito - dei dati di qualità tecnica del gestore, trasmessi a partire dal 2026, secondo quanto disposto dalla deliberazione di aggiornamento della RQTI.
Costi operativi associati a specifiche finalità: Si stabilisce di mantenere la facoltà di ricomprendere tra i costi operativi (ove ne ricorrano i presupposti e su motivata istanza) eventuali oneri aggiuntivi riconducibili a specifiche finalità e in particolare: - costi operativi di piano rivisti dall'Ente di governo dell’ambito in presenza di significativi processi di aggregazione gestionale ovvero di nuovi processi tecnici gestiti, esplicitando che tali oneri possono essere riconducibili, a titolo esemplificativo, all’estensione del servizio di acquedotto, fognatura o depurazione in vaste aree del territorio, ovvero alla nuova attività di gestione delle acque meteoriche (ove l’Ente di governo esercitasse la facoltà di includerla nel servizio idrico integrato, pur risultandone esclusa in precedenza) o al potenziamento della medesima, nonché ad attività aggiuntive richieste dall’entrata in vigore di nuove normative e i cui oneri risultino connessi a finalità diverse rispetto a quelle a cui sono destinate le altre componenti ricomprese negli Ope tel; - costi per adeguamenti agli standard di qualità tecnica e di qualità contrattuale, disponendo che i medesimi possano comprendere: i) oneri valorizzati nei limiti delle pertinenti componenti di costo individuate ai fini della determinazione tariffaria 2023 o, se inferiori, nei limiti degli oneri effettivamente rendicontati con riferimento alla medesima annualità; ii) oneri aggiuntivi rispetto a quelli di cui al precedente alinea a fronte: dei nuovi obiettivi di qualità tecnica (di cui alla deliberazione 637/2023/R/IDR), solo ove il gestore si collochi in una delle classi del macro-indicatore di riferimento a cui sia associato l’obiettivo di miglioramento del livello di partenza; delle più recenti valutazioni in sede di applicazione del meccanismo incentivante di qualità tecnica e contrattuale che abbiano comportato l’attribuzione di penalità; - oneri legati al mantenimento o all’introduzione di agevolazioni ulteriori rispetto a quelle minime previste dalla regolazione (bonus idrico integrativo), nonché ai costi per l’intervento di limitazione associabili ai casi di cui al comma 7.3 lett. a) dell’Allegato A alla deliberazione 311/2019/R/IDR; - costi per le misure tese a rendere gli utenti (anche delle singole unità immobiliari sottese alle utenze condominiali) maggiormente consapevoli dei propri consumi nonché per favorire le procedure di limitazione in caso di morosità e di disalimentazione selettiva della fornitura ove ne ricorrano i presupposti.
Componenti a conguaglio Si stabilisce di aggiornare il trattamento delle componenti a conguaglio per tenere conto, da un lato degli adeguamenti e delle modifiche apportate ai costi operativi aggiornabili, dall’altro dell’inclusione dei seguenti elementi di novità: i) possibilità di pieno recupero dei costi di energia elettrica effettivamente sostenuti nel 2022, a condizione che sia presentata motivata istanza da parte del soggetto competente, corredata da un piano di azioni per il contenimento del costo dell'energia, con una valutazione del potenziale risparmio energetico, nonché delle misure per garantire la sostenibilità della tariffa per le utenze finali; ii) componente – a decurtazione dei costi riconosciuti – quantificata sulla base delle penalità attribuite dall’Autorità e indicate, ai fini delle predisposizioni tariffarie per gli anni
Nel 2017, l’Iniziativa di programmazione congiunta della ricerca sull’acqua Water Challenges for a Changing World (Water JPI) di cui ISPRA è partner, ha promosso la Joint Call WaterWorks2017 che ha finanziato 18 progetti collaborativi transnazionali su ricerca e innovazione a sostegno dell'attuazione delle politiche idriche sul tema “Chiusura del divario nel ciclo idrico - Miglioramento della gestione sostenibile delle risorse idriche".
A termine dei progetti finanziati, dicembre 2023, è stato rilasciato il documento “Transnational funded projects brochure” che offre una panoramica dei risultati raggiunti e permette la consultazione delle risorse pubblicate grazie al collegamento diretto alla piattaforma Water JPI OpenData&OpenAccess realizzata da ISPRA nell’ambito delle attività di comunicazione e disseminazione.
Con la delibera 637/2023/R/idr, Arera aggiorna la regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato (RQTI), con l’obiettivo di rafforzare il set di indicatori in vigore e di introdurre ulteriori standard, anche alla luce dello scenario climatico in atto e delle più recenti novità legislative in materia di qualità. Sono contestualmente aggiornate anche gli allegati alle deliberazioni 586/2012/R/idr e 655/2015/R/idr per gli aspetti di pertinenza.
L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ha recentemente adottato un pacchetto di misure impostando un intervento regolatorio per il settore idrico sulla base di uno scenario diverso da quello tradizionale (molto più ampio e in grado di includere complessità di maggiori dimensioni), anche fornendo strumenti per superare i gravi limiti infrastrutturali evidenziati dal Climate Change. La Divisione Ambiente ha organizzato un Seminario a Milano per il 30 gennaio 2024 in cui sono stati illustrati (anche soffermandosi sulle principali modalità applicative) i criteri e le regole adottati con: la deliberazione 637/2023/R/idr, allo scopo di arricchire e aggiornare la regolazione della qualità tecnica del servizio idrico per mitigare le criticità legate al cambiamento climatico, introducendo un nuovo macro-indicatore denominato “M0 – Resilienza idrica”, volto a monitorare l’efficacia attesa del complesso sistema degli approvvigionamenti a fronte delle previsioni in ordine al soddisfacimento della domanda idrica nel territorio gestito, inclusi gli usi diversi dal civile; la deliberazione 639/2023/R/idr, di approvazione del metodo tariffario idrico per il quarto periodo regolatorio (MTI-4), nell’ambito della quale sono stati disciplinati anche i criteri per la determinazione della tariffa idrica da applicare 2 agli utenti della società Acque del Sud S.p.A. (alla quale – ad opera del comma 2- bis dell’articolo 23 del decreto-legge 44/23 – sono trasferite le funzioni del soppresso Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, EIPLI). Illustrazione dei provvedimenti per l’aggiornamento e il completamento della regolazione settoriale Aggiornamento della regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato pdf 3 MB Metodo tariffario idrico per il quarto periodo regolatorio (MTI-4) pdf 3 MB Tariffe e qualità: visione d’insieme pdf 2 MB https://www.arera.it/eventi/dettaglio/la-recente-evoluzione-della-regolazione-del-servizio-idricoi
1) Delibera 5 dicembre 2023 n. 579/2023/R/idr: approvazione della revisione tariffaria infra periodo, proposto dall’Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti per il gestore HERA S.p.A. (operante nel sub ambito - Bologna) https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/23/579-23
Con deliberazione 16 luglio 2019, 311/2019/R/idr, recante “Regolazione della morosità nel servizio idrico integrato”, l’Autorità ha avviato un’attività di monitoraggio sui casi in cui la procedura di limitazione (nel caso di utenze domestiche residenti disalimentabili) ovvero la promozione della disalimentazione selettiva (nel caso di utenze condominiali) non risultino tecnicamente fattibili (articolo 2). In particolare, ai sensi della deliberazione in parola, è richiesto al competente Ente di governo dell’ambito (di seguito: EGA) di trasmettere ogni anno all’Autorità entro il 28 febbraio – in collaborazione con il gestore – un’apposita relazione al fine di acquisire elementi informativi in ordine: agli impedimenti tecnici riscontrati nelle procedure di limitazione ovvero nella promozione della disalimentazione selettiva e ai costi per il relativo superamento (comma 2.1, lett. a); alle eventuali penali applicate al gestore qualora l’EGA accerti, anche a seguito di controlli a campione, la fattibilità tecnica di procedure di limitazione ovvero di disalimentazione selettiva in presenza di utenze condominiali per le quali il gestore avesse invece dichiarato l’impossibilità di intervento (comma 2.2). A partire dal 18 gennaio 2024 è aperta agli EGA la raccolta dei dati e delle informazioni relativi all’applicazione delle disposizioni del REMSI con riferimento al periodo 1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2023, ai sensi dell’articolo 2, comma 2.1, lett. a), e comma 2.2 della deliberazione 311/2019/R/idr. In continuità con la scorsa edizione della raccolta, si richiede agli EGA di fornire altresì i dati relativi alla morosità per le differenti tipologie d’uso (uso domestico e uso diverso dal domestico e relative sotto-tipologie ai sensi del TICSI), ai fini dell’acquisizione di ulteriori elementi utili all’attività di monitoraggio. Gli EGA potranno accedere al sistema on line e provvedere alla trasmissione dei dati e delle informazioni richieste solo previo accreditamento presso l'Anagrafica Operatori e la compilazione dell’Anagrafica Territoriale Idrica (ATID). L’invio dei dati e delle informazioni richiesti, che consente ai soggetti interessati di adempiere agli obblighi di monitoraggio previsti dalla sopracitata deliberazione 311/2019/R/idr, è possibile esclusivamente tramite la raccolta on line e l’utilizzo del template messo a disposizione dall’Autorità. Si chiarisce pertanto che template difformi non potranno essere processati e il loro utilizzo non permetterà di adempiere ai richiamati obblighi. La trasmissione di quanto richiesto deve essere effettuata non oltre il 28 febbraio 2024
L’ANEA, Associazione Nazionale degli Enti di governo d’Ambito per l’idrico e i rifiuti, ha organizzato per mercoledì 06 dicembre 2023 presso Palazzo Santa Chiara in Romadalle ore 10.00 alle ore 14.00, il Convegno “Oltre 20 anni di Servizio Idrico Integrato in Italia: le prospettive della governance locale”.
Durante il Convegno verrà presentato uno studio commissionato a Ref Ricerche sulla regolazione del Servizio Idrico Integrato, dall’emanazione della Legge 5 gennaio 1994 n. 36 (cd. Legge Galli) ad oggi, ponendo particolare attenzione al ruolo svolto agli Enti di Governo d’Ambito (EGATO), enti territorialmente competenti della regolazione locale del Servizio Idrico.
Il Convegno rappresenterà un’importante occasione di incontro e confronto tra i diversi attori coinvolti nella regolazione del servizio idrico ed un’opportunità di riflessione sul ruolo che saranno chiamati a svolgere nel prossimo futuro gli EGATO.
È necessario evidenziare che le funzioni di regolazione, indirizzo e controllo degli EGATO previste dalla Legge Galli sono costantemente cresciute, per ampiezza e profondità dell’azione, richiedendo sempre maggiori competenze specialistiche e multidisciplinari.Il ruolo degli EGATO è oggi un cardine per lo sviluppo del servizio e delle infrastrutture sul territorio anche alla luce delle sfide che il Servizio Idrico del XXI secolo è chiamato ad affrontare. Le sfide delle politiche europee per la mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti del clima richiedono un coordinamento sempre maggiore tra la gestione della risorsa e la tutela dell’ambiente implicando la necessità di affrontare, insieme ai gestori e agli altri soggetti competenti, l’impegno di programmazioni più complesse, multi-obiettivo e coordinate nella pianificazione di area vasta.