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Recentemente, ARPAT, sulla base delle informazioni fornite dall'Autorità Idrica Toscana ha reso disponibile on line la mappatura (ed i relativi open data) delle captazioni idriche sotterranee e superficiali ai fini idropotabili della Regione Toscana. Tali approvvigionamenti sono soggetti alla disciplina delle aree di salvaguardia di cui all'articolo 94 del D. Lgs. 152/2006 che prevede:

  • zone di tutela assoluta: area circostante le captazioni di estensione di almeno 10 metri adeguatamente protetta e adibita esclusivamente alle opere di presa.
  • zone di rispetto: porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta di estensione pari a 200 metri dal punto di captazione dove sono vietate alcune attivita' fra cui spandimento di concimi e prodotti fitosanitari in assenza di un piano di utilizzazione disciplinato dalla Regione, pascolo e stabulazione del bestiame, gestione dei rifiuti, stoccaggio di prodotti o sostanze chimiche pericolose.

http://www.arpat.toscana.it/notizie/notizie-brevi/2015/on-line-la-mappa-dei-punti-di-captazione-delle-acque-destinate-ad-essere-potabilizzate

 

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Il 10 settembre 2015 presso il Campidoglio, è stata presentata la nuova carta Idrogeologica di Roma, realizzata nell'ambito di un Protocollo d'intesa siglato tra Dipartimento Tutela Ambientale di Roma Capitale, il Dipartimento di Scienze dell'Università Roma TRE, il Servizio Geologico d'Italia (ISPRA), il Centro di Ricerca per la Previsione, Prevenzione e Controllo dei Rischi Geologici dell'Università Sapienza di Roma, l'Istituto di Geologia Applicata e Geoingegneria del CNR e l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.

La Cartografia, raccoglie dati originali e le più aggiornate conoscenze in ambito idrogeologico nel contesto romano, e costituisce un valido strumento per la tutela delle risorse idriche di Roma.

http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Locandinaaqua2015.pdf

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Si chiama "Le Stanze dell'Acqua" ed e' il progetto che il Programma delle Nazioni Unite per la Valutazione delle Risorse Idriche Mondiali (Un-WWap) presentera' ad Expo' 2015. "Le stanze dell'acqua" attraverso 5 cortometraggi arricchiti da monologhi, accompagnera' gli spettatori alla scoperta dell'acqua, dal ciclo idrologico, al concetto di governance fino a interrogarsi sulla possibilita' di guerre future su questa risorsa

Data: 21 settembre 2015

Luogo: Milano | Expo, Padiglione Italia, dalle ore 18.30

Organizzato da: WWAP UNESCO

Più informazioni su:

  1. org #water4peace

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/SC/images/The_Water_Rooms.pdf

  1. unesco.org/water/wwap

 

 

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L'ARS  ha approvato gli articoli 5 e 6 della legge regionale di riforma del servizio idrico: Approvati  9 Ambiti territoriali idrici. Affidamenti a gestioni pubbliche e/o miste e/o private ma che escludono finalità lucrative e riducono la possibilità di disservizi, pena multe da 100.000.000 euro se si sospende l’erogazione per più di un giorno al 2% della popolazione servita o rescissione del contratto se superiore a 4 giorni. Possibilità per i comuni che non hanno consegnato le reti di gestire direttamente il servizio se più economico che in forma associata.

«Articolo 6: Gestione del servizio idrico integrato
1. La gestione del servizio idrico integrato è realizzata senza finalità lucrative, persegue obiettivi di carattere sociale e ambientale ed è finanziata attraverso meccanismi tariffari.
2. Al fine di salvaguardare l’unitarietà e la qualità del servizio, le Assemblee Territoriali Idriche, di cui all’articolo 5 comma 2, affidano la gestione delle acque, mediante servizio idrico integrato, ad Enti di diritto pubblico, quali Aziende speciali, Aziende speciali consortili, consorzi tra Comuni.
3. Compatibilmente con i criteri di cui al comma 1, dell’articolo 5, ove si rendesse necessario, il servizio idrico integrato può essere affidato, in ogni ambito territoriale ottimale, a più gestori pubblici che dispongano delle strutture e dei mezzi per la gestione del ciclo integrato dell’acqua.
4. Al fine di salvaguardare le forme e le capacità gestionali esistenti, i comuni possono provvedere alla gestione in forma diretta e pubblica del servizio idrico, in forma associata, anche ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, attraverso la costituzione di sub ambiti, composti da più Comuni facenti parte dello stesso ambito territoriale ottimale, che possono provvedere alla gestione unitaria del servizio.
5. I Comuni che si trovino in particolari condizioni geografiche, idrogeologiche, tali da rendere anti economica la gestione associata del servizio, possono gestire in forma singola e diretta il servizio idrico integrato.
6. Le società a capitale interamente pubblico continuano a gestire il servizio idrico integrato già affidato dall’Ente o dagli Enti pubblici territoriali titolari del relativo capitale sociale, nella permanente ricorrenza delle seguenti condizioni: a) divieto di cessione di quote di capitale a qualsiasi titolo a soggetti privati; b) esercizio della propria attività istituzionale in via prevalente in favore dell’ente o degli enti pubblici proprietari; c) obbligo di sottostare a forme di controllo analogo da parte dell’ente o degli enti pubblici titolari del relativo capitale sociale.
7. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’ente o gli enti pubblici territoriali titolari del capitale delle società di cui al comma 6, mediante adozione di apposita delibera del Consiglio Comunale, attestano la sussistenza dei requisiti di cui al comma 6 apportando, ove occorra, modifiche agli statuti e stabilendo la nuova durata dell’affidamento del servizio idrico integrato alle predette società.
8. Le società di cui al comma 6 che detengano a qualsiasi titolo infrastrutture e mezzi nel territorio da servire, possono assumere la gestione del sistema idrico integrato in favore degli enti locali ricadenti nell’Ambito Territoriale Ottimale ovvero dell’Area metropolitana di riferimento, ampliando la propria compagine sociale o stipulando apposito contratto di servizio con l’ente o gli enti locali interessati.
9. Nelle Convenzioni di affidamento del servizio idrico integrato è previsto un Fondo di solidarietà a sostegno dei soggetti meno abbienti utilizzato, secondo modalità definite dalle Assemblee territoriali idriche, esclusivamente per il pagamento delle bollette afferenti il servizio idrico integrato. I beneficiari del suddetto Fondo sono individuati sulla base dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e di altri indicatori reddituali, quali attestazioni che certifichino la condizione di indigenza, di disoccupazione ovvero di mancata percezione di reddito. Il Fondo è alimentato, per il primo anno, attraverso le risorse derivanti dalla tariffa del servizio idrico integrato. Decorso il primo anno dalla sua istituzione, il Fondo è alimentato mediante un accantonamento a carico del gestore, nella misura pari allo 0,2% del fatturato complessivo annuo. Con decreto dell’Assessore per l’energia ed i servizi di pubblica utilità, sentito l’Assessore per la famiglia, politiche sociali e lavoro, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.»

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Le linee guida approvate l’8 settembre dalla Giunta provinciale di Bolzano danno una maggiore autonomia ai  Comuni altoatesini nello stabilire le tariffe per i servizi di scarico e depurazione delle acque reflue.

I criteri predisposti prevedono che, a fianco del sistema a quota fissa annuale, possa trovare spazio un calcolo legato ad ogni singolo scarico. In sostanza, per le acque reflue domestiche e industriali non allacciate alle condutture delle acque nere, i costi dei servizi di fognatura e depurazione potranno essere calcolati in due modi: tramite la lettura annuale dei contatori, come da consolidata tradizione, oppure - questa la novità - applicando una tariffa ad ogni singolo conferimento.

http://www.provincia.bz.it/aprov/amministrazione/service/attualita.asp?aktuelles_action=4&aktuelles_article_id=513267

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Successivamente alla verifica ispettiva presso il Consorzio Idrico Terra di Lavoro, effettuata nel febbraio 2015, con la Delibera 23 luglio 2015 n. 370/2015/S/idr, l’Autorità ha avviato un procedimento per l’adozione di provvedimenti sanzionatori e prescrittivi per violazioni della regolazione tariffaria del servizio idrico integrato. Il CITL, è gestore del servizio di distribuzione in 31 Comuni consorziati della provincia di Caserta oltre che esercente l’attività di vendita all’ingrosso in 4 comuni della medesima provincia;

 

http://www.autorita.energia.it/it/docs/15/370-15.htm

 

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“Il progetto per un possibile percorso aggregativo tra Centro Veneto Servizi e Polesine Acque, società di gestione del Servizio idrico integrato, è in discussione ormai da alcuni anni. Qual è il senso di questa operazione? Assicurare che, anche in futuro, l’acqua resti un “bene comune”, gestito da società che rispondono solo ai sindaci e, quindi, ai cittadini. E che hanno come obiettivo tenere basse le tariffe e fare investimenti per il territorio, non distribuire dividendi. Questo è il senso dell’affidamento in house, che accomuna CVS e Polesine Acque: unendosi, le due società potrebbero fare massa critica, essere più efficienti e poter resistere ad eventuali assalti da parte delle grosse società che con l’acqua fanno semplicemente business.”

http://www.centrovenetoservizi.it/news.php?news_id=115

 

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Approvato definitivamente dal Senato il disegno di legge n. 1962, noto come “Legge europea 2014” recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea”. Si riporta in particolare l’art.  8:

Disposizioni in materia di affidamento di servizi pubblici locali. Procedure di infrazione n. 2012/2050 e 2011/4003

1. Il comma 22 dell'articolo 34 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è sostituito dal seguente:

«22. Gli affidamenti diretti assentiti alla data del 31 dicembre 2004 a società a partecipazione pubblica già quotate in mercati regolamentati a tale data e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile alla medesima data, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto; gli affidamenti che non prevedono una data di scadenza cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, il 31 dicembre 2020. Gli affidamenti diretti a società poste, successivamente al 31 dicembre 2004, sotto il controllo di società quotate a seguito di operazioni societarie effettuate in assenza di procedure conformi ai princìpi e alle disposizioni dell'Unione europea applicabili allo specifico affidamento cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, il 31 dicembre 2018 o alla scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto, se anteriori».

http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/45750.htm

 

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L'Assemblea regionale siciliana (ARS) ha approvato il ddl sulla riforma del servizio idrico in Sicilia. In sintesi gli elementi caratterizzanti:

- Vengono previsti nove ambiti territoriali ottimali;

- Affidamento della gestione del servizio idrico a una società pubblica, mista o privata. Sarà l’Assemblea dell'AATO, ad individuare il proprio modello gestionale attraverso procedure pubbliche. L'affidamento a privati sarà possibile solo nel caso in cui si dimostri più conveniente rispetto alla gestione pubblica;

- Gli affidamenti non potranno superare i 9 anni;

- Previsto un quantitativo "minimo vitale" di 50 litri al giorno per i cittadini morosi e un fondo di sostegno per il pagamento delle bollette delle famiglie meno abbienti;

- Tariffa scontata del 50% per l'acqua che non sarà impiegata per fini alimentari;

Garantendo gli attuali livelli occupazionali, la riforma incentiva l'affidamento al gestore pubblico riguardo la gestione.

Si riporta l’intero art. 6:

«Articolo 6: Gestione del servizio idrico integrato

1. La gestione del servizio idrico integrato è realizzata senza finalità lucrative, persegue obiettivi di carattere sociale e ambientale ed è finanziata attraverso meccanismi tariffari.

2. Al fine di salvaguardare l’unitarietà e la qualità del servizio, le Assemblee Territoriali Idriche, di cui all’articolo 5 comma 2, affidano la gestione delle acque, mediante servizio idrico integrato, ad Enti di diritto pubblico, quali Aziende speciali, Aziende speciali consortili, consorzi tra Comuni.

3. Compatibilmente con i criteri di cui al comma 1, dell’articolo 5, ove si rendesse necessario, il servizio idrico integrato può essere affidato, in ogni ambito territoriale ottimale, a più gestori pubblici che dispongano delle strutture e dei mezzi per la gestione del ciclo integrato dell’acqua.

4. Al fine di salvaguardare le forme e le capacità gestionali esistenti, i comuni possono provvedere alla gestione in forma diretta e pubblica del servizio idrico, in forma associata, anche ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, attraverso la costituzione di sub ambiti, composti da più Comuni facenti parte dello stesso ambito territoriale ottimale, che possono provvedere alla gestione unitaria del servizio.

5. I Comuni che si trovino in particolari condizioni geografiche, idrogeologiche, tali da rendere anti economica la gestione associata del servizio, possono gestire in forma singola e diretta il servizio idrico integrato.

6. Le società a capitale interamente pubblico continuano a gestire il servizio idrico integrato già affidato dall’Ente o dagli Enti pubblici territoriali titolari del relativo capitale sociale, nella permanente ricorrenza delle seguenti condizioni: a) divieto di cessione di quote di capitale a qualsiasi titolo a soggetti privati; b) esercizio della propria attività istituzionale in via prevalente in favore dell’ente o degli enti pubblici proprietari; c) obbligo di sottostare a forme di controllo analogo da parte dell’ente o degli enti pubblici titolari del relativo capitale sociale.

7. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’ente o gli enti pubblici territoriali titolari del capitale delle società di cui al comma 6, mediante adozione di apposita delibera del Consiglio Comunale, attestano la sussistenza dei requisiti di cui al comma 6 apportando, ove occorra, modifiche agli statuti e stabilendo la nuova durata dell’affidamento del servizio idrico integrato alle predette società.

8. Le società di cui al comma 6 che detengano a qualsiasi titolo infrastrutture e mezzi nel territorio da servire, possono assumere la gestione del sistema idrico integrato in favore degli enti locali ricadenti nell’Ambito Territoriale Ottimale ovvero dell’Area metropolitana di riferimento, ampliando la propria compagine sociale o stipulando apposito contratto di servizio con l’ente o gli enti locali interessati.

9. Nelle Convenzioni di affidamento del servizio idrico integrato è previsto un Fondo di solidarietà a sostegno dei soggetti meno abbienti utilizzato, secondo modalità definite dalle Assemblee territoriali idriche, esclusivamente per il pagamento delle bollette afferenti il servizio idrico integrato. I beneficiari del suddetto Fondo sono individuati sulla base dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e di altri indicatori reddituali, quali attestazioni che certifichino la condizione di indigenza, di disoccupazione ovvero di mancata percezione di reddito. Il Fondo è alimentato, per il primo anno, attraverso le risorse derivanti dalla tariffa del servizio idrico integrato. Decorso il primo anno dalla sua istituzione, il Fondo è alimentato mediante un accantonamento a carico del gestore, nella misura pari allo 0,2% del fatturato complessivo annuo. Con decreto dell’Assessore per l’energia ed i servizi di pubblica utilità, sentito l’Assessore per la famiglia, politiche sociali e lavoro, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.»

 

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Con il documento per la consultazione n. 379 del 23.07.2015 l’AEEGSI illustra le linee di intervento che intende seguire per la regolazione della separazione contabile nel servizio idrico integrato. Nel documento vengono illustrati, in particolare, gli orientamenti dell'Autorità relativamente alla perimetrazione dei principali oggetti di separazione contabile, e le prime proposte in tema di semplificazione e razionalizzazione degli obblighi informativi per gli esercenti i servizi idrici e di efficacia delle nuove disposizioni in materia di unbundling.

Nello specifico, l'intervento dell'Autorità è volto a definire una disciplina dell'unbundling contabile del SII che permetta di definire un flusso informativo certo, omogeneo e comparabile tra operatori - nonché utilizzabile ai fini del calcolo tariffario - delle singole fasi della filiera idrica, consentendo il raggiungimento dei seguenti obiettivi generali:

  • definire corrispettivi tariffari cost reflective;
  • individuare, monitorare gli investimenti e i contributi pubblici per Attività e Comparti;
  • incentivare l'efficienza e l'efficacia dei gestori;
  • disincentivare fenomeni di cost padding (ossia disincentivare comportamenti opportunistici dei gestori finalizzati a incrementare artificiosamente i costi dei servizi regolati).

http://www.autorita.energia.it/it/docs/dc/15/379-15.jsp

 

 

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Un’altra anomalìa contenuta nella legge approvata dall’ARS nei giorni scorsi sul nuovo sistema di gestione idrica che fa accendere il led d’incostituzionalità concerne la durata dell’affidamento del servizio riservata alla sola ipotesi di concessionario privato. Secondo quanto previsto dalla novella disposizione, la  gestione del servizio idrico  integrato può  essere affidata, per un periodo non superiore a nove anni, all'esito di procedure di evidenza pubblica. In sostanza il legislatore regionale, pur di scoraggiare la partecipazione di imprenditori privati alla gestione del servizio idrico, prescrive una durata dell’affidamento non superiore a nove anni. Tale vincolo temporale, ovviamente, appare manifestamente irragionevole ed arbitrariamente apposto al solo fine di raggiungere il mascherato obiettivo di optare per un modello di gestione pubblicistica del servizio che, altrettanto irragionevolmente ed arbitrariamente, non presenta il medesimo limite temporale dei nove anni. Anche in questa occasione legislativa, i parlamentari dell’ARS dimostrano di non conoscere adeguatamente le dinamiche sottese alla gestione dei servizi pubblici in generale ed a quello idrico in particolare. La durata dell’affidamento, infatti, è un elemento fondamentale per determinare la possibilità di recupero dei costi, inclusi quelli di investimento, e la sua quantificazione dovrebbe tener conto del seguente trade-off: maggiore (minore) è la durata, maggiore (minore) è la possibilità di recuperare gli investimenti realizzati. Infatti, le raccomandazioni rivolte alle amministrazioni competenti sul tema invitano le medesime a parametrare la spesa prevista per investimenti e la durata del rapporto di affidamento. Nella Comunicazione interpretativa sulle concessioni nel diritto comunitario la Commissione Europea ha affermato che “la durata della concessione deve dunque essere fissata in modo da non restringere o limitare la libera concorrenza più di quanto sia necessario per ammortizzare gli investimenti e remunerare i capitali investiti in misura ragionevole pur mantenendo sul concessionario il rischio derivante dalla gestione.”

 

Ora, ammesso che vi sia un imprenditore disposto a partecipare in presenza di un siffatto vincolo temporale che limita ogni forma di ammortizzazione degli investimenti e quindi di recupero dei costi, le conseguenze di siffatta anomalìa si ripercuoteranno inevitabilmente sull’ammontare della tariffa. Ciò, perché il servizio idrico integrato altro non è che l’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue. In tale contesto, la tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell’entità dei costi di gestione delle opere, e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell’Autorità d’ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi.

(Massimo Greco)

Pubblicato su Vivienna.it il 14 agosto 2015

http://www.vivienna.it/2015/08/14/saranno-gli-utenti-a-pagare-gli-errori-dellars-sulla-riforma-del-sistema-idrico/

 

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L’AEEGSI ha pubblicato il documento per la consultazione n. 406 del 30.07.2015 che illustra gli orientamenti generali dell'Autorità ai fini della definizione dell'impianto della nuova regolazione della tariffa del servizio idrico integrato per il secondo periodo regolatorio, presentando alcune proposte tese a far evolvere l'approccio asimmetrico e innovativo - che, attraverso una regolazione per schemi, ha caratterizzato il Metodo Tariffario Idrico (MTI) per gli anni 2014 e 2015 - e a tener conto del framework delle decisioni dell'Ente di governo dell'ambito.

http://www.autorita.energia.it/it/docs/dc/15/406-15.jsp