L'Assemblea regionale siciliana (ARS) ha approvato il ddl sulla riforma del servizio idrico in Sicilia. In sintesi gli elementi caratterizzanti:
- Vengono previsti nove ambiti territoriali ottimali;
- Affidamento della gestione del servizio idrico a una società pubblica, mista o privata. Sarà l’Assemblea dell'AATO, ad individuare il proprio modello gestionale attraverso procedure pubbliche. L'affidamento a privati sarà possibile solo nel caso in cui si dimostri più conveniente rispetto alla gestione pubblica;
- Gli affidamenti non potranno superare i 9 anni;
- Previsto un quantitativo "minimo vitale" di 50 litri al giorno per i cittadini morosi e un fondo di sostegno per il pagamento delle bollette delle famiglie meno abbienti;
- Tariffa scontata del 50% per l'acqua che non sarà impiegata per fini alimentari;
Garantendo gli attuali livelli occupazionali, la riforma incentiva l'affidamento al gestore pubblico riguardo la gestione.
Si riporta l’intero art. 6:
«Articolo 6: Gestione del servizio idrico integrato
1. La gestione del servizio idrico integrato è realizzata senza finalità lucrative, persegue obiettivi di carattere sociale e ambientale ed è finanziata attraverso meccanismi tariffari.
2. Al fine di salvaguardare l’unitarietà e la qualità del servizio, le Assemblee Territoriali Idriche, di cui all’articolo 5 comma 2, affidano la gestione delle acque, mediante servizio idrico integrato, ad Enti di diritto pubblico, quali Aziende speciali, Aziende speciali consortili, consorzi tra Comuni.
3. Compatibilmente con i criteri di cui al comma 1, dell’articolo 5, ove si rendesse necessario, il servizio idrico integrato può essere affidato, in ogni ambito territoriale ottimale, a più gestori pubblici che dispongano delle strutture e dei mezzi per la gestione del ciclo integrato dell’acqua.
4. Al fine di salvaguardare le forme e le capacità gestionali esistenti, i comuni possono provvedere alla gestione in forma diretta e pubblica del servizio idrico, in forma associata, anche ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, attraverso la costituzione di sub ambiti, composti da più Comuni facenti parte dello stesso ambito territoriale ottimale, che possono provvedere alla gestione unitaria del servizio.
5. I Comuni che si trovino in particolari condizioni geografiche, idrogeologiche, tali da rendere anti economica la gestione associata del servizio, possono gestire in forma singola e diretta il servizio idrico integrato.
6. Le società a capitale interamente pubblico continuano a gestire il servizio idrico integrato già affidato dall’Ente o dagli Enti pubblici territoriali titolari del relativo capitale sociale, nella permanente ricorrenza delle seguenti condizioni: a) divieto di cessione di quote di capitale a qualsiasi titolo a soggetti privati; b) esercizio della propria attività istituzionale in via prevalente in favore dell’ente o degli enti pubblici proprietari; c) obbligo di sottostare a forme di controllo analogo da parte dell’ente o degli enti pubblici titolari del relativo capitale sociale.
7. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’ente o gli enti pubblici territoriali titolari del capitale delle società di cui al comma 6, mediante adozione di apposita delibera del Consiglio Comunale, attestano la sussistenza dei requisiti di cui al comma 6 apportando, ove occorra, modifiche agli statuti e stabilendo la nuova durata dell’affidamento del servizio idrico integrato alle predette società.
8. Le società di cui al comma 6 che detengano a qualsiasi titolo infrastrutture e mezzi nel territorio da servire, possono assumere la gestione del sistema idrico integrato in favore degli enti locali ricadenti nell’Ambito Territoriale Ottimale ovvero dell’Area metropolitana di riferimento, ampliando la propria compagine sociale o stipulando apposito contratto di servizio con l’ente o gli enti locali interessati.
9. Nelle Convenzioni di affidamento del servizio idrico integrato è previsto un Fondo di solidarietà a sostegno dei soggetti meno abbienti utilizzato, secondo modalità definite dalle Assemblee territoriali idriche, esclusivamente per il pagamento delle bollette afferenti il servizio idrico integrato. I beneficiari del suddetto Fondo sono individuati sulla base dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e di altri indicatori reddituali, quali attestazioni che certifichino la condizione di indigenza, di disoccupazione ovvero di mancata percezione di reddito. Il Fondo è alimentato, per il primo anno, attraverso le risorse derivanti dalla tariffa del servizio idrico integrato. Decorso il primo anno dalla sua istituzione, il Fondo è alimentato mediante un accantonamento a carico del gestore, nella misura pari allo 0,2% del fatturato complessivo annuo. Con decreto dell’Assessore per l’energia ed i servizi di pubblica utilità, sentito l’Assessore per la famiglia, politiche sociali e lavoro, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.»
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Un’altra anomalìa contenuta nella legge approvata dall’ARS nei giorni scorsi sul nuovo sistema di gestione idrica che fa accendere il led d’incostituzionalità concerne la durata dell’affidamento del servizio riservata alla sola ipotesi di concessionario privato. Secondo quanto previsto dalla novella disposizione, la gestione del servizio idrico integrato può essere affidata, per un periodo non superiore a nove anni, all'esito di procedure di evidenza pubblica. In sostanza il legislatore regionale, pur di scoraggiare la partecipazione di imprenditori privati alla gestione del servizio idrico, prescrive una durata dell’affidamento non superiore a nove anni. Tale vincolo temporale, ovviamente, appare manifestamente irragionevole ed arbitrariamente apposto al solo fine di raggiungere il mascherato obiettivo di optare per un modello di gestione pubblicistica del servizio che, altrettanto irragionevolmente ed arbitrariamente, non presenta il medesimo limite temporale dei nove anni. Anche in questa occasione legislativa, i parlamentari dell’ARS dimostrano di non conoscere adeguatamente le dinamiche sottese alla gestione dei servizi pubblici in generale ed a quello idrico in particolare. La durata dell’affidamento, infatti, è un elemento fondamentale per determinare la possibilità di recupero dei costi, inclusi quelli di investimento, e la sua quantificazione dovrebbe tener conto del seguente trade-off: maggiore (minore) è la durata, maggiore (minore) è la possibilità di recuperare gli investimenti realizzati. Infatti, le raccomandazioni rivolte alle amministrazioni competenti sul tema invitano le medesime a parametrare la spesa prevista per investimenti e la durata del rapporto di affidamento. Nella Comunicazione interpretativa sulle concessioni nel diritto comunitario la Commissione Europea ha affermato che “la durata della concessione deve dunque essere fissata in modo da non restringere o limitare la libera concorrenza più di quanto sia necessario per ammortizzare gli investimenti e remunerare i capitali investiti in misura ragionevole pur mantenendo sul concessionario il rischio derivante dalla gestione.”
Ora, ammesso che vi sia un imprenditore disposto a partecipare in presenza di un siffatto vincolo temporale che limita ogni forma di ammortizzazione degli investimenti e quindi di recupero dei costi, le conseguenze di siffatta anomalìa si ripercuoteranno inevitabilmente sull’ammontare della tariffa. Ciò, perché il servizio idrico integrato altro non è che l’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue. In tale contesto, la tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell’entità dei costi di gestione delle opere, e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell’Autorità d’ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi.
(Massimo Greco)
Pubblicato su Vivienna.it il 14 agosto 2015
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L'ARS ha approvato gli articoli 5 e 6 della legge regionale di riforma del servizio idrico: Approvati 9 Ambiti territoriali idrici. Affidamenti a gestioni pubbliche e/o miste e/o private ma che escludono finalità lucrative e riducono la possibilità di disservizi, pena multe da 100.000.000 euro se si sospende l’erogazione per più di un giorno al 2% della popolazione servita o rescissione del contratto se superiore a 4 giorni. Possibilità per i comuni che non hanno consegnato le reti di gestire direttamente il servizio se più economico che in forma associata.
«Articolo 6: Gestione del servizio idrico integrato
1. La gestione del servizio idrico integrato è realizzata senza finalità lucrative, persegue obiettivi di carattere sociale e ambientale ed è finanziata attraverso meccanismi tariffari.
2. Al fine di salvaguardare l’unitarietà e la qualità del servizio, le Assemblee Territoriali Idriche, di cui all’articolo 5 comma 2, affidano la gestione delle acque, mediante servizio idrico integrato, ad Enti di diritto pubblico, quali Aziende speciali, Aziende speciali consortili, consorzi tra Comuni.
3. Compatibilmente con i criteri di cui al comma 1, dell’articolo 5, ove si rendesse necessario, il servizio idrico integrato può essere affidato, in ogni ambito territoriale ottimale, a più gestori pubblici che dispongano delle strutture e dei mezzi per la gestione del ciclo integrato dell’acqua.
4. Al fine di salvaguardare le forme e le capacità gestionali esistenti, i comuni possono provvedere alla gestione in forma diretta e pubblica del servizio idrico, in forma associata, anche ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, attraverso la costituzione di sub ambiti, composti da più Comuni facenti parte dello stesso ambito territoriale ottimale, che possono provvedere alla gestione unitaria del servizio.
5. I Comuni che si trovino in particolari condizioni geografiche, idrogeologiche, tali da rendere anti economica la gestione associata del servizio, possono gestire in forma singola e diretta il servizio idrico integrato.
6. Le società a capitale interamente pubblico continuano a gestire il servizio idrico integrato già affidato dall’Ente o dagli Enti pubblici territoriali titolari del relativo capitale sociale, nella permanente ricorrenza delle seguenti condizioni: a) divieto di cessione di quote di capitale a qualsiasi titolo a soggetti privati; b) esercizio della propria attività istituzionale in via prevalente in favore dell’ente o degli enti pubblici proprietari; c) obbligo di sottostare a forme di controllo analogo da parte dell’ente o degli enti pubblici titolari del relativo capitale sociale.
7. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’ente o gli enti pubblici territoriali titolari del capitale delle società di cui al comma 6, mediante adozione di apposita delibera del Consiglio Comunale, attestano la sussistenza dei requisiti di cui al comma 6 apportando, ove occorra, modifiche agli statuti e stabilendo la nuova durata dell’affidamento del servizio idrico integrato alle predette società.
8. Le società di cui al comma 6 che detengano a qualsiasi titolo infrastrutture e mezzi nel territorio da servire, possono assumere la gestione del sistema idrico integrato in favore degli enti locali ricadenti nell’Ambito Territoriale Ottimale ovvero dell’Area metropolitana di riferimento, ampliando la propria compagine sociale o stipulando apposito contratto di servizio con l’ente o gli enti locali interessati.
9. Nelle Convenzioni di affidamento del servizio idrico integrato è previsto un Fondo di solidarietà a sostegno dei soggetti meno abbienti utilizzato, secondo modalità definite dalle Assemblee territoriali idriche, esclusivamente per il pagamento delle bollette afferenti il servizio idrico integrato. I beneficiari del suddetto Fondo sono individuati sulla base dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e di altri indicatori reddituali, quali attestazioni che certifichino la condizione di indigenza, di disoccupazione ovvero di mancata percezione di reddito. Il Fondo è alimentato, per il primo anno, attraverso le risorse derivanti dalla tariffa del servizio idrico integrato. Decorso il primo anno dalla sua istituzione, il Fondo è alimentato mediante un accantonamento a carico del gestore, nella misura pari allo 0,2% del fatturato complessivo annuo. Con decreto dell’Assessore per l’energia ed i servizi di pubblica utilità, sentito l’Assessore per la famiglia, politiche sociali e lavoro, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.»
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Successivamente alla verifica ispettiva presso il Consorzio Idrico Terra di Lavoro, effettuata nel febbraio 2015, con la Delibera 23 luglio 2015 n. 370/2015/S/idr, l’Autorità ha avviato un procedimento per l’adozione di provvedimenti sanzionatori e prescrittivi per violazioni della regolazione tariffaria del servizio idrico integrato. Il CITL, è gestore del servizio di distribuzione in 31 Comuni consorziati della provincia di Caserta oltre che esercente l’attività di vendita all’ingrosso in 4 comuni della medesima provincia;
http://www.autorita.energia.it/it/docs/15/370-15.htm
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Si riporta integralmente il comunicato dell’AEEGSI del 6 luglio 2015, sulla recente indagine sui costi ambientali e della risorsa acqua.
Determinazione dei costi ambientali e della risorsa del servizio idrico integrato relativi all’anno 2015
“Con il "Piano per la salvaguardia delle risorse idriche europee" emanato dalla Commissione europea nel 2012 (Strategia Blue Print), lo sviluppo di una politica dei prezzi dell'acqua che fosse espressione dei due principi cardine della Direttiva Quadro sulle Acque (Direttiva 2000/60/CE) - il principio "chi inquina paga" (Polluters Pay Principle) e di "recupero totale dei costi" (Full Cost Recovery Principle) - è stato posto fra le condizionalità ex-ante per l'accesso ai Fondi di Sviluppo Rurali e di Coesione. Già tramite l'adozione del Metodo Tariffario Idrico (MTI) l'Autorità aveva posto le basi per individuare, enucleare e progressivamente portare in evidenza - secondo principi di trasparenza ed accountability - i costi ambientali e della risorsa (ERC), che, in osservanza di quanto disposto dalla Direttiva 2000/60/CE, erano già considerati tra i costi finanziari efficienti di cui la tariffa del servizio idrico garantisce copertura. Nel rispetto delle prescrizioni comunitarie, la deliberazione 643/2013/R/idr, ha previsto di:
- porre pari a zero, per l'anno 2014, la componente ERC, allo scopo di evitare la doppia contabilizzazione dei costi già riconosciuti alle gestioni nelle determinazioni tariffarie relative all'annualità in questione;
- esplicitare distintamente - a seguito dello scomputo dei costi ambientali e della risorsa dalle altre componenti tariffarie - il valore della componente ERC, come voce del vincolo ai ricavi del gestore (VRG), a partire dal 2015, nelle more dell'adozione di direttive per la trasparenza della contabilità e per la separazione contabile dei gestori che consentano di giungere ad una disaggregazione dei costi utile al perseguimento degli obiettivi di efficienza e di utilizzo razionale della risorsa auspicati dalla disciplina euro-unitaria.
Anche tenuto conto delle previsioni recate dalla richiamata deliberazione, la Commissione europea con la decisione di esecuzione C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014 ha approvato "determinati elementi dell'accordo di partenariato con l'Italia" - CCI 2014IT16M8PA00 - accordo che prevede, oltre alla valutazione dell'adempimento delle condizionalità ex-ante applicabili a livello nazionale di cui sopra, anche una sintesi delle azioni da intraprendere e il relativo calendario di attuazione. In coerenza con quanto stabilito dalla Commissione europea nella decisione richiamata, l'Autorità, nella deliberazione 662/R/2014/idr - adottata successivamente al documento per la consultazione 539/2014/R/idr -, ha disposto di dar seguito all'individuazione degli ERC per l'anno 2015 secondo le prescrizioni della richiamata deliberazione 643/2013/R/idr ed ha previsto di comunicare gli esiti di questa prima fase di enucleazione entro giugno 2015.
Nella medesima deliberazione 662/2014/R/idr, l'Autorità - in coerenza con le "Linee Guida" che il MATTM stava definendo in materia alla data di pubblicazione del richiamato provvedimento, adottate successivamente con decreto 24 febbraio 2015 n.39 "Regolamento recante i criteri per la definizione del costo della risorsa per i vari settori di impiego dell'acqua" - ha individuato un primo insieme di oneri da ricomprendere nella componente ERC2015, quali:
- oneri locali (canoni di derivazione e sottensione idrica, contributi a comunità montane),
- altri costi operativi, per la parte in cui le medesime voci siano destinate "all'attuazione di specifiche misure connesse alla tutela ed alla produzione delle risorse idriche o alla riduzione/eliminazione del danno ambientale o finalizzati a contenere o mitigare il costo-opportunità della risorsa".
L'Autorità, inoltre, ha previsto che i soggetti competenti alla predisposizione tariffaria esplicitassero i costi ambientali e della risorsa - quantificando la componente ERC2015 per ciascuna gestione e rideterminando contestualmente le componenti del vincolo ai ricavi del gestore in cui i costi ambientali e della risorsa fossero già stati eventualmente ricompresi - e trasmettessero all'Autorità i dati e le informazioni a tal fine rilevanti, secondo le modalità e le tempistiche definite nella determinazione n. 4-DSID del 31 marzo 2015. Il termine previsto per l'invio dei dati e delle informazioni richieste è scaduto lo scorso 30 aprile, sebbene l'analisi che segue tenga in considerazione anche comunicazioni trasmesse all'Autorità in data successiva. Appare opportuno specificare che, nelle more della definizione della disciplina dell'unbundling contabile, si è deciso di rimandare la puntuale attribuzione, alla componente ERC, dei costi delle immobilizzazioni relativi al servizio di depurazione alla successiva fase di enucleazione dei costi ambientali e della risorsa, prevista per il secondo periodo regolatorio.
Le informazioni ed i dati in ordine all'esplicitazione dei costi ambientali e della risorsa sono stati trasmessi da 63 Enti d'Ambito e da altri 2 soggetti competenti e riguardano, essenzialmente con riferimento alla voce "Oneri locali", 256 gestioni che erogano il servizio a 46 milioni di abitanti.
Risulta che nella componente ERC, per l'anno 2015, sono stati esplicitati:
- 89 milioni di euro precedentemente ricompresi tra gli oneri locali: detto ammontare rappresenta la quota parte degli oneri locali (canoni di derivazione e sottensione idrica, contributi per consorzi di bonifica, contributi a comunità montane, oneri per aree di salvaguardia ed altri oneri locali) che può essere ricondotta ad iniziative di tutela e protezione della risorsa idrica.
- 257 milioni di euro, precedentemente quantificati tra gli altri costi operativi: l'importo in questione rappresenta una stima dei costi operativi attribuibili ai costi ambientali e della risorsa con riferimento ad un campione significativo di gestori - selezionato con preferenza per le gestioni "monoutility" (con adeguati standard di servizio offerto) che sappiamo essere dotate di infrastrutture e svolgere attività tali da poter essere ricondotte alla voceERC - che erogano il servizio ad oltre 17 milioni di abitanti, residenti in Piemonte, Lombardia, Veneto, Toscana, Emilia Romagna, Lazio, Puglia, Sardegna. In particolare, detta stima riguarda i costi ricompresi tra i costi ambientali evidenziati nell'ambito del DCO 539/2014/R/idr, ossia:
- gli oneri relativi alla depurazione sostenuti per ottemperare agli obblighi derivanti della Direttiva 91/271/CE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, che rientra tra le misure atte a riparare al "danno" ambientale che provoca un refluo non trattato conformemente alle disposizioni vigenti rispetto al refluo di qualità corrispondente agli standard stabiliti;
- gli eventuali oneri residui - relativi al 2013 - afferenti "alle attività di progettazione e di realizzazione o completamento degli impianti di depurazione, nonché quelli relativi ai connessi investimenti, come espressamente individuati e programmati dai piani d'ambito" di cui all'art. 8-sexies del d.l. 208/08.
L'esplicitazione della quota parte di altri costi operativi da attribuire alla componente ERC2015 è stata effettuata d'ufficio, dall'Autorità, sulla base delle specifiche comunicazioni all'uopo ricevute da un numero estremamente limitato di soggetti competenti e considerando le informazioni disponibili in ordine al grado di sviluppo della depurazione in alcune aree del Paese. La valorizzazione complessiva della componente ERC2015 è stata ottenuta sommando alla quota parte degli oneri locali, la stima dei costi operativi attribuibili ai costi ambientali e della risorsa, e restituisce uno scenario in cui risultano esplicitabili come costi ambientali e della risorsa, per l'anno 2015, costi operativi per 346 milioni di euro.
L'Autorità, nel contribuire, per quanto di competenza, all'attuazione degli accordi pattuiti tra Stato italiano e Commissione europea tramite la decisione sopra richiamata, secondo le modalità previste dalla deliberazione 662/2014/R/idr, ha comunicato in data 26 giugno gli esiti di questa prima fase di enucleazione e determinazione dei costi ambientali e della risorsa al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed al Direttore dell'Agenzia per la Coesione Territoriale.”
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Approvato definitivamente dal Senato il disegno di legge n. 1962, noto come “Legge europea 2014” recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea”. Si riporta in particolare l’art. 8:
Disposizioni in materia di affidamento di servizi pubblici locali. Procedure di infrazione n. 2012/2050 e 2011/4003
1. Il comma 22 dell'articolo 34 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è sostituito dal seguente:
«22. Gli affidamenti diretti assentiti alla data del 31 dicembre 2004 a società a partecipazione pubblica già quotate in mercati regolamentati a tale data e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile alla medesima data, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto; gli affidamenti che non prevedono una data di scadenza cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, il 31 dicembre 2020. Gli affidamenti diretti a società poste, successivamente al 31 dicembre 2004, sotto il controllo di società quotate a seguito di operazioni societarie effettuate in assenza di procedure conformi ai princìpi e alle disposizioni dell'Unione europea applicabili allo specifico affidamento cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, il 31 dicembre 2018 o alla scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto, se anteriori».
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/45750.htm
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362/2015/R/idr - Determinazione d’ufficio delle tariffe del servizio idrico per il grossista Acqua Campania S.p.a., con riferimento al primo periodo regolatorio 2012-2015
Provvede a determinare d'ufficio, per il primo periodo regolatorio 2012-2015, il moltiplicatore tariffario teta (pari a 0,9) per il grossista Acqua Campania S.p.A., per il quale sono stati trasmessi in forma incompleta i dati, gli atti e le informazioni necessarie a valutare la congruità dei costi di cui si chiede il riconoscimento in tariffa, nonché la coerenza degli stessi con le adeguate certificazioni degli elementi di costo e investimento.
http://www.autorita.energia.it/it/docs/15/362-15.htm
361/2015/R/idr -Determinazione d’ufficio delle tariffe del servizio idrico per le annualità 2012, 2013, 2014 e 2015
Provvede a determinare d'ufficio il moltiplicatore tariffario teta (pari a 0,9) per un gruppo di gestioni che risulta aver trasmesso i dati e gli atti richiesti in modo incompleto e tale da non consentirne l'utilizzo ai fini tariffari.
http://www.autorita.energia.it/it/docs/15/361-15.htm
338/2015/R/idr - Determinazione d’ufficio delle tariffe del servizio idrico per il grossista Regione Campania, con riferimento al primo periodo regolatorio 2012-2015
Provvede a determinare d'ufficio, per il primo periodo regolatorio 2012-2015, il moltiplicatore tariffario teta (pari a 0,9) per il grossista Regione Campania che risulta aver trasmesso i dati e gli atti richiesti in modo incompleto e tale da non consentirne l'utilizzo ai fini tariffari.
http://www.autorita.energia.it/it/docs/15/338-15.htm
337/2015/R/idr - Esclusione dall’aggiornamento delle tariffe del servizio idrico, per le annualità 2012, 2013, 2014 e 2015
Provvede ad escludere dall'aggiornamento tariffario - ponendo il teta massimo pari a 1 - le gestioni che ricadono nei casi di cui all'articolo 3 della deliberazione 585/2012/R/idr, all'articolo 2 della deliberazione 88/2013/R/idr e all'articolo 7 della deliberazione 643/2013/R/idr.
http://www.autorita.energia.it/it/docs/15/337-15.htm
325/2015/R/idr - Esclusione dall'aggiornamento delle tariffe del servizio idrico, per le annualità 2012, 2013, 2014 e 2015
Provvede ad escludere dall'aggiornamento tariffario - ponendo il teta massimo pari a 1 - le gestioni che ricadono nei casi di cui all'articolo 3 della deliberazione 585/2012/R/IDR, all'articolo 2 della deliberazione 88/2013/R/IDR e all'articolo 7 della deliberazione 643/2013/R/IDR.
http://www.autorita.energia.it/it/docs/15/325-15.htm
324/2015/R/idr - Determinazione d'ufficio delle tariffe del servizio idrico, per le annualità 2012, 2013, 2014 e 2015
Provvede a determinare d’ufficio il moltiplicatore tariffario teta (pari a 0,9) per un gruppo di gestioni che risulta aver trasmesso i dati e gli atti richiesti in modo incompleto e tale da non consentirne l’utilizzo ai fini tariffari.
http://www.autorita.energia.it/it/docs/15/324-15.htm
312/2015/R/idr - Determinazioni in ordine alle predisposizioni tariffarie proposte dall’Ente d’Ambito Provincia di Imperia, per gli anni 2014 e 2015
Il presente provvedimento provvede ad escludere dall'aggiornamento tariffario, ponendo provvisoriamente il valore del moltiplicatore ϑ pari ad 1, per gli anni 2014 e 2015, il gestore Rivieracqua S.c.p.A., ovvero le singole gestioni (non ancora interessate da provvedimenti tariffari da parte dell'Autorità) a cui la medesima società non risulta attualmente subentrata, nelle more dell'acquisizione degli ulteriori elementi finalizzati alla conclusione del procedimento di approvazione tariffaria.
http://www.autorita.energia.it/it/docs/15/312-15.htm
311/2015/R/idr pubblicata il 26 giugno 2015
Provvede ad avviare una indagine conoscitiva sui Comuni esercenti i servizi idrici interessati da procedure di riequilibrio finanziario pluriennale.
http://www.autorita.energia.it/it/docs/15/311-15.htm
310/2015/R/idr pubblicata il 26 giugno 2015
Provvede ad escludere dall'aggiornamento tariffario, ponendo provvisoriamente il valore del moltiplicatore ϑ pari ad 1, per il primo periodo regolatorio 2012-2015, taluni Comuni esercenti i servizi idrici assoggettati a procedure di riequilibrio finanziario, nelle more dell'acquisizione degli elementi finalizzati alla conclusione del procedimento di approvazione tariffaria.
http://www.autorita.energia.it/it/docs/15/310-15.htm
295/2015/R/idr pubblicata il 19 giugno 2015
Approva lo specifico schema regolatorio, recante le predisposizioni tariffarie per gli anni 2014 e 2015, proposto dal Consorzio ATO 5 Enna in liquidazione per il gestore Acquaenna S.c.p.A
http://www.autorita.energia.it/it/docs/15/295-15.htm
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Con il documento per la consultazione n. 379 del 23.07.2015 l’AEEGSI illustra le linee di intervento che intende seguire per la regolazione della separazione contabile nel servizio idrico integrato. Nel documento vengono illustrati, in particolare, gli orientamenti dell'Autorità relativamente alla perimetrazione dei principali oggetti di separazione contabile, e le prime proposte in tema di semplificazione e razionalizzazione degli obblighi informativi per gli esercenti i servizi idrici e di efficacia delle nuove disposizioni in materia di unbundling.
Nello specifico, l'intervento dell'Autorità è volto a definire una disciplina dell'unbundling contabile del SII che permetta di definire un flusso informativo certo, omogeneo e comparabile tra operatori - nonché utilizzabile ai fini del calcolo tariffario - delle singole fasi della filiera idrica, consentendo il raggiungimento dei seguenti obiettivi generali:
- definire corrispettivi tariffari cost reflective;
- individuare, monitorare gli investimenti e i contributi pubblici per Attività e Comparti;
- incentivare l'efficienza e l'efficacia dei gestori;
- disincentivare fenomeni di cost padding (ossia disincentivare comportamenti opportunistici dei gestori finalizzati a incrementare artificiosamente i costi dei servizi regolati).
http://www.autorita.energia.it/it/docs/dc/15/379-15.jsp
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L’atto di costituzione della società è avvenuto il 10 giugno, presso la Sala Consiglio di Villa Recalcati, sede della Provincia. Alfa srl è una società totalmente pubblica che, sulla base della scelta fatta dai sindaci stessi, è controllata in-house, ovvero da tutti i Comuni soci. Alfa srl gestirà il servizio idrico integrato di 95 comuni della provincia di Varese su 139.
http://www.provincia.va.it/it/66201/13849
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L’AEEGSI ha pubblicato il documento per la consultazione n. 406 del 30.07.2015 che illustra gli orientamenti generali dell'Autorità ai fini della definizione dell'impianto della nuova regolazione della tariffa del servizio idrico integrato per il secondo periodo regolatorio, presentando alcune proposte tese a far evolvere l'approccio asimmetrico e innovativo - che, attraverso una regolazione per schemi, ha caratterizzato il Metodo Tariffario Idrico (MTI) per gli anni 2014 e 2015 - e a tener conto del framework delle decisioni dell'Ente di governo dell'ambito.
http://www.autorita.energia.it/it/docs/dc/15/406-15.jsp
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Il consiglio di amministrazione dell’Ufficio d’Ambito di Lecco, nella seduta del 30 giugno 2015, ha approvato la delibera avente ad oggetto la proposta di affidamento del servizio idrico integrato della provincia Lecco per il periodo 1 Gennaio 2016 – 31 Dicembre 2035 alla società Lario Reti Holding con la modalità dell’in-house providing, cioè dell’affidamento diretto senza gara ad una società a totale partecipazione pubblica.
L'affidamento formale, sarebbe ora subordinato alla modifica dello Statuto, della composizione societaria, ecc., in quanto, come chiarito dalla sentenza della Corte dei Conti della Lombardia n. 195 del 13 maggio2015, i presupposti dell'in-house, del controllo analogo di primo livello, devono sussistere al momento dell''affidamento stesso e non essere acquisiti successivamente.
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