È stato pubblicato in questi giorni sul sito web http://servizi-idrici.it/, un Working Paper che, utilizzando i dati della qualità tecnica di circa 90 gestori, sviluppa una simulazione del sistema delle premialità per questi gestori e confronta la metodologia di ARERA con quella di OFWAT. “Studiare la regolazione tariffaria per lavoro, spesso vuol dire seguire le decisioni dell’autorità, leggere le delibere, interpretare i testi, comprendere le formule, immaginarsi come queste funzioneranno. A volte ci spingiamo anche verso altre direzioni. Ci si interroga da dove nasce quella decisione e verso che cosa è rivolta. Con questo spirito si è sviluppato un esercizio, quello di analizzare e simulare il provvedimento di ARERA in materia di Qualità tecnica. La ricerca sviluppa una simulazione delle premialità previste dal provvedimento utilizzando i dati della qualità tecnica di circa 90 gestori, così come sono stati pubblicati da ARERA nelle delibere di approvazione dei provvedimenti tariffari. Con l’occasione si è messo a confronto la metodologia utilizzata da ARERA con quella di OFWAT tratteggiandone le differenze. La differenza sostanziale sta nell’introduzione dell’utente all’interno del meccanismo di incentivazione per il calcolo del beneficio a fronte dei maggiori costi. Mentre OFWAT ne fa un pilastro, ARERA non lo prevede con la conseguenza che rimane difficile affermare che il sistema pur potendo migliorare la qualità del servizio, porti un beneficio netto all’utente, mentre è certo che determini, per le imprese ammesse alla premialità, un incremento del rendimento del capitale investito.” Il Working Paper è stato realizzato da Paolo Peruzzi ed è pubblicato su: http://servizi-idrici.it/wp-content/uploads/2020/07/WP-5-La-regolazione-della-qualit%C3%A0- tecnica-nei-provvedimenti-di-ARERA.pdf
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Le approvazioni delle proposte di aggiornamento biennale delle tariffe per gli anni 2018 e 2019 deliberate dall’Autorità, al 31 dicembre 2019 riguardano 98 gestioni che servono 34.097.585 abitanti (il 59% della popolazione nazionale).Rispetto all’anno precedente, la variazione media delle tariffe approvata è stata del +1,1% nel 2019 (con, in particolare, un incremento medio delle tariffe del 2,1% per circa 24,51 milioni di abitanti e una riduzione del -1,3% per 9,58 milioni di abitanti). Si conferma, dunque, una sostanziale stabilità delle tariffe all’utenza, pur in presenza dell’avviato percorso di miglioramento della qualità del servizio idrico integrato.Con riferimento al secondo periodo regolatorio (considerando l’aggiornamento del fabbisogno di investimenti pianificato dai soggetti competenti per il biennio 2018-2019), i programmi degli interventi trasmessi all’Autorità portano a quantificare, per il quadriennio 2016-2019, una spesa per investimenti da finanziare attraverso tariffa di 9 miliardi di €; in termini pro capite, 178 €/abitante a livello nazionale, con valori più elevati al Centro, 225 €/abitante. Considerando anche le previsioni in ordine alla disponibilità di finanziamenti pubblici per la realizzazione di infrastrutture idriche, gli investimenti programmati per il quadriennio 2016-2019 risultano, in termini pro capite, di 235 €/abitante a livello nazionale, con il valore più elevato nel Sud e Isole (281 €/abitante).La spesa per investimenti, in termini assoluti, inclusa la disponibilità di fondi pubblici, ammonta quindi a 11,9 miliardi di euro€ per il quadriennio (2,2 miliardi nel 2016; 2,8 miliardi nel 2017; 3,5 e 3,4 miliardi di euro, rispettivamente, nelle annualità 2018 e 2019).Inoltre il recepimento della regolazione della qualità tecnica ha portatogli enti di governo dell'ambito -d'intesa con i relativi soggetti gestori -a pianificare, per gli anni 2018 e 2019, ulteriori investimenti rispetto a quelli previsti in sede di prima predisposizione tariffaria, di fatto rideterminando in aumento, di circa il 14%, la spesa per investimenti (coperta da tariffa) inizialmente programmata per il citato biennio 2018-2019.Le verifiche compiute dall’Autorità con riferimento ai costi delle immobilizzazioni inseriti in tariffa per il biennio 2016-2017 hanno evidenziato un tasso di realizzazione degli interventi programmati rispettivamente pari dell’82,8% per il 2016 e dell’85,0% per il 2017, facendo registrare un incremento rispetto ai tassi di realizzazione riferiti alle annualità precedenti (pari all’81,9% per il 2014 e al 77,6% per il 2015). Con riferimento a un campione di 103 gestioni (che erogano il servizio a oltre 40 milioni di abitanti), per il 2019 la spesa media annua sostenuta da un’utenza domestica residente tipo (famiglia di 3 persone, con consumo annuo pari a 150 m3), ammonta a 312 €/anno a livello nazionale (2,08 €/m3), con un valore più contenuto nel Nord-Ovest(244 €/anno; 1,62 €/m3)e più elevato nel Centro (389 €/anno; 2,59 €/m3), area quest’ultima in cui i soggetti competenti hanno programmato, per il periodo 2016-2019, una maggiore spesa pro capite per investimenti da finanziare attraverso tariffa. Questa spesa è composta, in media, da corrispettivi del servizio acquedotto per il 40%, dei servizi di fognatura e depurazione per il 12% e il 29%,dalla quota fissa per il 10% e da imposte (IVA) per il 9%.Per quanto riguarda uno dei principali indicatori della qualità tecnica, quello delle “Perdite idriche”2,nel 2016(gli ultimi dati tecnici disponibili)si registra un valore delle perdite idriche lineari(calcolato rapportando le perdite totali alla lunghezza della rete) mediamente pari a 24 m3/km/giorno, nonché un valore medio di partenza delle perdite idriche percentuali (calcolato rapportando le perdite totali al volume complessivo in ingresso nel sistema di acquedotto) pari al 43,7%. Si rilevano valori di perdite più contenuti al Nord e valori medi più elevati al Centro e nel Sud e Isole, area quest’ultima dove circa la metà della risorsa idrica immessa nei sistemi di acquedotto viene dispersa. Si conferma ancora l’esistenza, nel Paese, di un water service divide, con valori dei parametri tecnici che tendono generalmente a rappresentare situazioni di maggiore criticità in corrispondenza dell’area Sud e Isole.La distribuzione del fabbisogno di investimenti (al lordo dei contributi) a livello nazionale evidenzia la concentrazione degli sforzi dei gestori al contenimento del livello di perdite idriche, che risulta obiettivo prioritario nelle scelte di pianificazione degli Enti di governo dell’ambito. Complessivamente le risorse destinate agli interventi per il suo miglioramento costituiscono circa un quarto del fabbisogno totale del campione per il biennio 2018- 20193), con punte del 32% nel Sud e nelle Isole. Seguono gli investimenti per il miglioramento della qualità dell’acqua depurata e per l’adeguamento del sistema fognario, (in particolare nell’ottica di minimizzare gli allagamenti e sversamenti da fognatura), che si attestano rispettivamente al 19,6% e al 14,1%. Con riferimento alle singole attività del servizio idrico integrato, il fabbisogno nazionale è sostanzialmente equamente distribuito tra obiettivi della fase di acquedotto (42,5%) e obiettivi delle fasi di raccolta e trattamento(46,2%), questi ultimi rivolti, in particolare, a risolvere o prevenire infrazioni rispetto alle Direttive europee. https://www.arera.it/it/relaz_ann/20/20.htm
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L'Autorità in seguito al documento di consultazione n. 187/2020, ha adottato un insieme di misure urgenti - comunque garantendo la stabilità del quadro di regole sviluppato negli anni - al fine di mitigare, con l'introduzione di alcuni elementi di flessibilità, gli effetti dell'emergenza da COVID-19 sull'equilibrio economico e finanziario delle gestioni del servizio idrico integrato e sulle condizioni di svolgimento delle prestazioni, garantendo la continuità dei servizi essenziali nonché creando le condizioni per il rilancio della spesa per investimenti. Vengono quindi modificate le deliberazioni: 580/2019 (MTI3), 655/2015 (RQSI), 917/2017 (RQTI), 218/2016 (TIMSI), 665/2017 (TICSI). https://www.arera.it/it/docs/20/235-20.htm
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La legge 160/2019 del 27 12 2019 (legge di bilancio 2020) è intervenuta a normare i rapporti tra imprese (gestori e fornitori) e utenza prevedendo nei cinque commi dal 291 al 295 dell’art.1 una serie di modifiche a partire dall’Art.1 comma 291 che recita: “I gestori di servizi di pubblica utilità e gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche hanno l’obbligo di trasmettere agli utenti le comunicazioni con cui si contestano, in modo chiaro e dettagliato, gli eventuali mancati pagamenti di fatture e si comunica la sospensione delle forniture in caso di mancata regolarizzazione, con adeguato preavviso, non inferiore a quaranta giorni, tramite raccomandata con avviso di ricevimento”, norme che impattano fortemente sui settori regolati Arera ed in particolare sulle procedure inerenti il settore idrico relative alla gestione della morosità dell’utenza e gli strumenti messi a disposizione.
Una preliminare osservazione rispetto alla tempistica: La legge 160 è entrata in vigore il primo gennaio 2020 esattamente nello stesso giorno della delibera Arera 311/2019/R/Idr sulla regolazione della morosità nel servizio idrico integrato e quindi conseguentemente il ritardo nell’adeguamento ha lasciato in una pericolosa incertezza regolatoria l’intero settore. Quanto poi alla completezza dell’intervento regolatorio, nonostante l’impatto della legge 160 nei servizi presenti una forte carica innovativa (basta leggere i due commi 292 e 295 per capirne la portata), l’Arera ad oggi è intervenuta solo per prendere atto dell’abrogazione dell’art.5 della legge 205/2018 (sulla prescrizione biennale nei conguagli) sull’accertata responsabilità dell’utente nella mancata lettura dei consumi nei misuratori non accessibili e appunto il comma 291 sulla morosità tralasciando ancora oggi la parte che ha introdotto la cd. penale automatica prevista dal comma 292. Un’ultima osservazione preliminare va a sottolineare che le normative richiamate (legge 160/2019 e legge 205/2018 sulla prescrizione breve) identificano genericamente la categoria degli utenti (intesa come inclusiva dei professionisti e delle micro imprese) e non più esclusivamente quella di “consumatore” in ciò superando una storica limitazione della tutela dei diritti prevista dal codice del consumo alla suddetta categoria e travolgendo lo steccato che finora divideva nettamente le azioni di tutela e gli strumenti utilizzabili. Passiamo ora all’analisi dei testi mettendo a confronto la “vecchia” regolazione Arera (delibera 311) con la nuova (delibera 221) e analizzandole alla luce della normativa primaria (legge 160).
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Da pochi giorni è disponibile l'edizione 2019 della raccolta dei conti annuali separati (CAS) redatti ai sensi dell'Allegato A alla delibera 137/2016/R/com (TIUC), relativi all'esercizio che si apre dopo il 31 dicembre 2018 (esercizio 2019).
I termini previsti dal TIUC per la trasmissione dei CAS relativi all'esercizio 2019 decorrono dal 11 giugno 2020 solo qualora tale data sia successiva alla data di approvazione del bilancio o, in assenza di questo, di chiusura dell'esercizio sociale. Pertanto, nel caso di approvazione del bilancio in data successiva alla data odierna, i termini previsti dal TIUC decorrono dalla data di approvazione. Le edizioni precedenti al 2019 rimangono disponibili per la trasmissione dei relativi CAS. Si informa, altresì, che la raccolta verrà sospesa nel periodo dall' 8 al 16 agosto p.v. per ragioni tecniche; di conseguenza, nel suddetto periodo, i termini previsti dall'articolo 30 del TIUC per l'invio si considerano sospesi.
L'apertura della raccolta riguarda tutti gli operatori che esercitano una o più attività di cui al comma 4.1 del TIUC, compresi tutti i gestori del SII e le multiutilities. Sono disponibili, pertanto, dalla data odierna, tutti i Regimi di separazione contabile previsti dal TIUC:
Regime ordinario; Regime semplificato; Regime semplificato del SII; Regime consolidato; Regime servizi.
I gestori del SII possono selezionare il "Regime semplificato del SII" unicamente qualora operino in un solo ATO e servano meno di 50.000 abitanti, o qualora gestori grossisti di dimensioni rilevanti autorizzati dall'Ente di governo dell'ambito competente a predisporre i CAS secondo il regime semplificato del SII (comma 8.2 del TIUC e art. 2 della deliberazione 137/2016/R/com).
La compilazione e l'invio della dichiarazione preliminare, propedeutica all'invio dei conti annuali separati, è obbligatoria; a tal proposito, si precisa che, nel caso in cui l'esercente ricada in uno dei casi di esenzione dall'invio dei conti annuali separati previsti dal comma 31.1 del TIUC, la compilazione della dichiarazione preliminare è comunque obbligatoria in quanto unico strumento per darne comunicazione ufficiale all'Autorità.
Le imprese esonerate dall'obbligo di iscrizione all'Anagrafica operatori ai sensi della deliberazione dell'Autorità 25 ottobre 2012, 443/2012/A non sono tenute ad inviare né i conti annuali separati né la dichiarazione preliminare.
E' inoltre disponibile: a) la versione aggiornata del manuale di contabilità regolatoria per l'edizione 2019 della raccolta dei conti annuali separati (CAS) redatti ai sensi dell'Allegato A alla deliberazione 24 marzo 2016, 137/2016/R/com (TIUC), relativi all'esercizio che si apre dopo il 31 dicembre 2018 (esercizio 2019). Nel manuale sono contenute le specifiche contabili di maggior dettaglio per la redazione dei CAS e ulteriori istruzioni relative alla separazione contabile delle attività del settore idrico.
Manuale di contabilità regolatoria 2019
b) il manuale d'uso del sistema telematico di unbundling contabile aggiornato, che fornisce chiarimenti in merito all'obbligo di invio, alla corretta compilazione della dichiarazione preliminare e al corretto utilizzo del sistema.
Manuale d'uso https://www.arera.it/it/comunicati/20/200610unb.htm.
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La normativa emergenziale ha introdotto alcune novità anche in materia di normativa ambientale, che risultano tutt’ora confermate dal decreto n.34/2020 c.d. rilancio, pubblicato in gazzetta lo scorso 19 maggio. In particolare, risultano degne di nota, le novità in tema: di autorizzazioni ambientali all’esercizio degli impianti delle realtà imprenditoriali del settore produttivo; di adempimenti in materia di gestione di rifiuti; di deposito temporaneo di cui all’art. 183 comma 1 lett. bb del d.lgn.152/2006. Scorrendo la legge n.27/2020 che ha convertito con modifiche il decreto legge cosiddetto “Cura Italia”, individuiamo la proroga fino a 90 giorni successivi alla cessazione dello stato di emergenza delle autorizzazioni A.U.A. (Autorizzazione Unica Ambientale) o A.I.A. (Autorizzazione Integrata Ambientale) e di tutte le “autorizzazioni ambientali comunque denominate” in scadenza tra il 31 gennaio ed il 31 luglio 2020 (cfr. art. 103 comma 2 l.n.27/2020). Di conseguenza, essendo attualmente fissato per legge al 31 luglio 2020 il termine dello stato di emergenza, l’attività degli impianti ricadenti nella previsione normativa in commento potrà essere legittimamente esercitata (salvo ulteriori proroghe) ameno fino a fine ottobre 2020, anche senza il provvedimento di rinnovo dell’autorizzazione ambientale all’esercizio. Risultano inoltre ampliati i limiti quantitativi e/o temporali del deposito temporaneo di rifiuti di cui all’art. 183 comma 1 lett. bb) del d.lgs.n.152/2006. I produttori di rifiuti speciali potranno dunque tenere in deposito temporaneo fino a 60 metri cubi di rifiuti (di cui massimo 20 metri cubi di rifiuti pericolosi) oppure, indipendentemente dalla quantità, potranno mantenerli depositati fino ad un massimo di 18 mesi (in luogo dei 12 mesi previsti dalla normativa ordinaria), il tutto fermo il rispetto delle norme antincendio e dell’insieme delle altre indicazioni stabilite dall’art. 183 comma 1 lett. bb del d.lgs.n.152/2006 per la regolarità del deposito temporaneo presso il luogo di produzione e prima della raccolta per il trasporto presso un impianto di trattamento (cfr. art. 113- bis). La nuova normativa non specifica la durata di questo ampliamento contingente del deposito temporaneo. L’interpretazione coerente della disciplina emergenziale impone, ad avviso di chi scrive, di coordinare l’art. 113 bis sul deposito temporaneo con l’art. 103 comma 2 sulla proroga delle autorizzazioni ambientali. Dovremmo dunque ritenere che l’ampliamento del deposito temporaneo (qualitativo o quantitativo) sia consentito fino ai 90 giorni successivi alla cessazione dello stato di emergenza, dunque fino a fine ottobre 2020 salvo proroghe. Con l’art. 113 della legge in commento risulta inoltre confermato il rinvio al 30 giugno 2020 degli adempimenti ambientali in materia di: trasmissione del MUD annuale, versamento del diritto annuale di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali, comunicazione annuale dei dati relativi a pile e accumulatori, presentazione al Centro di Coordinamento della comunicazione dei RAEE trattati. Parallelamente agli interventi nazionali incidenti sull’intera disciplina delle autorizzazioni ambientali, vanno segnalati gli interventi regionali in materia di gestione dei rifiuti urbani e/o speciali. Tali interventi regionali consistono in ordinanze contingibili ed urgenti adottate ex art. 191 d.lgs.n.152/2006, che stabiliscono l’ampliamento della potenzialità di gestione degli impianti regionali di recupero e smaltimento rifiuti già autorizzati ed in esercizio che si dimostrino capaci di rispettare tutti i limiti di emissione ed i vincoli delle normative 9 antincendio vigenti. Altra novità da segnalare, questa introdotta dal decreto rilancio con l’intenzione (trattandosi di vera e propria modifica del d.lgs.n.152/2006) di mantenersi permanente anche post emergenza, è la soppressione del Comitato tecnico istruttorio previsto dall’art. 8 comma 3 del d.lgs.n.152/2006. Tale Comitato operava in supporto della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale Via-Vas, Commissione che, dal 19 maggio us (data di entrata in vigore del decreto n. 34/2020), non potrà più avvalersene. Testo aggiornato al 26 maggio 2020
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A breve sarà aperta la Raccolta dati "Qualità tecnica (RQTI) - monitoraggio" (RQTI 2020), con cui i soggetti interessati potranno, in particolare, provvedere alla trasmissione online dei dati richiesti nell'ambito del procedimento avviato, con deliberazione 46/2020/R/idr, volto allo svolgimento delle valutazioni quantitative previste dal meccanismo di incentivazione della qualità tecnica di cui alla deliberazione 917/2017/R/idr per gli anni 2018 e 2019.
Arera inoltre mette a disposizione la modulistica, che gli Enti di governo dell'ambito o gli altri soggetti competenti individuati con legge regionale, responsabili della predisposizione tariffaria, dovranno utilizzare per la trasmissione dei dati e delle informazioni in merito alla qualità tecnica del servizio idrico integrato con riferimento agli anni 2017, 2018 e 2019, ai sensi di quanto previsto dai commi 3.1 e 8.2 della richiamata deliberazione 917/2017/R/IDR, e secondo le modalità previste dall'articolo 30 dell'Allegato A alla medesima deliberazione (RQTI). Detta modulistica include:
il file "RQTI_2020" lo schema tipo di "Relazione di accompagnamento - Qualità tecnica" il modello di Dichiarazione di veridicità dei dati e di ottemperanza agli obblighi di cui al d.lgs 31/2001 da redigere a cura del legale rappresentante del gestore.
Sulla base di quanto prospettato nel documento per la consultazione 187/2020/R/idr e alla luce delle osservazioni ricevute, il termine per la trasmissione dei dati per la valutazione degli obiettivi di qualità tecnica per gli anni 2018 e 2019, fissato al 17 giugno 2020[1] è ulteriormente differito al 17 luglio 2020.
https://www.arera.it/it/comunicati/20/200616idr.htm
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Al termine del mese nel quale si è celebrata la Giornata Mondiale dell’Acqua 2020, il Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale è lieto di annunciare la pubblicazione di Aqua fons vitae. Orientations on Water, symbol of the cry of the poor and the cry of the Earth, radicato nel Magistero sociale dei Papi ed ispirato dal lavoro svolto da membri della Chiesa nazionale e locale in diversi Paesi. Il documento distingue tre aspetti o dimensioni relative all’acqua: 1) l’acqua per l’uso umano; 2) l’acqua come risorsa utilizzata in molte attività umane, in particolare l'agricoltura e l'industria; 3) l’acqua come superficie, cioè fiumi, falde acquifere sotterranee, laghi e soprattutto oceani e mari. Per ciascun aspetto, il testo presenta le relative sfide e proposte operative per accrescere la consapevolezza della questione e per l’impegno a livello locale. La parte finale del documento propone una riflessione su educazione e integrità. Aqua fons vitae è disponibile sul sito del Dicastero, al momento soltanto in lingua inglese. Il Dicastero annuncia, inoltre, che si sta definendo una strategia per affrontare la situazione relativa all’acqua, ai servizi e agli impianti igienici, all’igiene in senso lato (WASH, nell’acronimo inglese) nelle strutture sanitarie appartenenti alla Chiesa cattolica. Troppe strutture sanitarie in Paesi poveri e in via di sviluppo non hanno un adeguato accesso all’acqua per i più basilari bisogni di pulizia e igiene. Senza acqua pulita, lavelli, saponi, servizi igienici e procedure per l’igiene, miliardi di pazienti, personale di assistenza e famiglie sono messi a rischio, poiché mancano le fondamenta o le infrastrutture per cure dignitose, sicure, di qualità. Parti, interventi chirurgici, infezioni, epidemie: nulla di tutto ciò può essere gestito in modo sicuro senz’acqua; e la situazione risulta particolarmente allarmante in queste settimane segnate dalla pandemia dovuta al COVID-19. Ciononostante, migliaia di strutture sanitarie funzionano come possono senza quella salvaguardia dell’acqua che consente di pulire e di proteggere la vita. Alcuni leader a livello mondiale nel campo della salute, incluse le Nazioni Unite, hanno acquisito sempre maggiore consapevolezza della questione. Coalizioni di organismi governativi, organizzazioni private e di beneficenza stanno sviluppando piani di azione per affrontare questo problema nel modo più rapido ed efficiente possibile. Tradizionalmente, la Chiesa cattolica è stata pioniera ed estremamente impegnata nel campo della salute e dell’assistenza sanitaria in tutti i continenti. Il Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale – dopo aver consultato Congregazioni religiose, Conferenze episcopali, Agenzie di sviluppo cattoliche e qualificati esperti – desidera incoraggiare e sostenere coloro che già partecipano attivamente a questa battaglia per salvare vite umane. Numerosi sistemi cattolici di assistenza sanitaria hanno avviato indagini per definire l’estensione e la complessità del problema, esaminando un campione di strutture sanitarie cattoliche. Il Dicastero, in collaborazione con alcuni partner, come Catholic Relief Services e Global Water 2020, ha deciso di incoraggiare questo sforzo e di contribuirvi, promuovendo – quando possibile – indagini aggiuntive in alcuni Paesi selezionati. I risultati di questo studio, così come i risultati di altre indagini condotte di recente da organizzazioni sanitarie cattoliche, verranno utilizzati come punto di partenza per piani di attuazione e fundraising al fine di supportare i piani operativi. http://www.humandevelopment.va/it/news/aqua-fons-vitae-online-il-documento-del-dicastero.html
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Con la Determina n. 1/2020 Arera ha definito le procedure per la raccolta dei dati tecnici e tariffari, nonché degli schemi tipo per la relazione di accompagnamento al programma degli interventi e alla predisposizione tariffaria per il terzo periodo regolatorio 20202023, ai sensi delle deliberazioni 917/2017/R/idr, 580/2019/R/idr e 235/2020/R/idr. Entro il 31.07.2020 gli EGA dovranno trasmettere le proposte tariffarie ed i relativi documenti allegati, dei gestori presenti sul proprio territorio.
https://www.arera.it/it/docs/20/001-20dsid.htm
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Con la Delibera 26 maggio 2020 n. 186/2020/R/idr, viene adeguato il quadro regolatorio di riferimento (di cui all'Allegato B della deliberazione 547/2019/R/idr), applicabile in materia di fatturazione di importi per consumi risalenti a più di due anni, alla nuova disposizione introdotta dall'articolo 1, comma 295, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160. Conseguentemente si procede a coordinare le previsioni in materia di reclami, avvio delle procedure di costituzione in mora e trasparenza dei documenti di fatturazione, di cui alla 6 RQSII, al REMSI e all'Allegato A alla deliberazione 586/2012/R/idr. https://www.arera.it/it/docs/20/186-20.htm
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