In preparazione della Giornata Mondiale dell’Acqua, istituita nel 1992 dalle Nazioni Uniti, si vogliono presentare tre articoli con i rispettivi obiettivi di comprendere la centralità del tema dell’acqua per lo sviluppo sostenibile, di confrontare e analizzare i principali indicatori a livello mondiale e nazionale ed in ultimo comprendere quale sia il ruolo dell’ARERA e dei singoli gestori per la protezione della risorsa in Italia.
Questo primo articolo, dal carattere internazionale, vuole presentare un focus sull’Acqua come obiettivo trasversale e specifico dei SDGs – Sustainable Development Goals.
Evoluzione del concetto di sostenibilità: breve excursus dal 1972 fino ad arrivare agli attuali SDGs
Il concetto di sostenibilità emerse per la prima volta in modo diffuso nel 1972 grazie al testo “A Blueprint for survival” nel quale, ponendo l’attenzione sull’urgenza dei problemi ambientali, si propone di ristrutturare radicalmente i principi di sviluppo delle società.
La richiesta di rendere le civiltà moderne “sostenibili” ispirò la Conferenza delle Nazioni Unite sull’Ambiente Umano, comunemente detta “Conferenza di Stoccolma” del 1972, in cui per la prima volta furono trattati a livello internazionale i temi ambientali. La dichiarazione finale della Conferenza di Stoccolma fu il Manifesto sull’Ambiente in cui si prendeva atto della limitatezza delle risorse naturali sulla Terra e la necessità quindi di salvaguardarle. Durante quella conferenza si instituì l’UNEP, con l’obiettivo di coordinare gli sforzi globali per promuovere la sostenibilità e salvaguardare l’ambiente naturale. Nel 1972, su commissione del Club di Roma, fu pubblicato dal MIT il Rapporto sui limiti della crescita “The limits to growth” in cui si predicono le conseguenze della crescita della popolazione sugli ecosistemi.
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Altre tre proposte tariffarie 2016-2019 sono state deliberate dagli Enti di Gestione dell'Ambito:
- Comune di Triora (IM);
- Comune di Apricale (IM);
- Comune di Monesiglio (CN);
http://www.goccedacqua.it/
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La difficile armonizzazione tra la legislazione e la regolazione Arera del servizio idrico integrato
Un primo commento ai commi 291-295 della Legge di Bilancio 2020 (articolo a cura dell'avv.to Ovidio Marzaioli)
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La deliberazione del 30 luglio 2019 n. 355/2019/A ha determinato la misura dell'aliquota del contributo agli oneri di funzionamento dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente dovuto dai soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica, del gas e del servizio idrico integrato nell'ambito dell'attività di regolazione e controllo nei settori di propria competenza secondo quanto stabilito dalla legge del 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i..
In base alla deliberazione dell'Autorità su citata n. 355/2019/A, il contributo per il funzionamento dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente per l'anno 2019 è pari:
- per i soggetti operanti in Italia nei settori dell'energia elettrica e del gas allo 0,32 per mille dei ricavi relativi all'anno 2018 risultanti dall'ultimo bilancio approvato;
- per i soggetti operanti in Italia nel settore del servizio idrico integrato, o di una o più attività che lo compongono, allo 0,27 per mille dei ricavi relativi all'anno 2018 risultanti dall'ultimo bilancio approvato ovvero rendiconto consuntivo per i gestori in forma diretta del SII.
- per i soggetti operanti in Italia nel settore dei rifiuti allo 0,30 per mille dei ricavi relativi all'anno 2018 risultanti dall'ultimo bilancio e altresì allo 0,30 per mille dei ricavi relativi all'anno 2017 risultanti dal relativo bilancio approvato come recupero delle somme dovute per l'anno precedente come disposto dalla deliberazione n. 236/2018/A. Le attività del servizio integrato di gestione dei rifiuti sottoposte al versamento del contributo sono di seguito riportate:
- spazzamento e lavaggio delle strade;
- raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- gestione tariffe e rapporti con gli utenti;
- trattamento e recupero dei rifiuti urbani;
- trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani
- spedizione transfrontaliera.
Nella deliberazione n. 355/2019/A l'Autorità ha confermato un contributo aggiuntivo per gli oneri di funzionamento dell'Autorità dovuto dai soggetti operanti in Italia nei settori dell'energia elettrica e del gas che esercitano una o più attività infrastrutturali sottoposte a tariffa nella misura dello 0,02 per mille dei ricavi complessivi assoggettati risultanti dai bilanci approvati per l'esercizio 2018.
Il versamento del contributo non è dovuto per somme uguali o inferiori a 100,00 (cento/00) euro, calcolando tale soglia in modo distinto per ciascuno dei soggetti di cui ai precedenti punti.
Il contributo 2019 deve essere versato entro il 27 dicembre 2019
Tutti i soggetti obbligati al versamento del contributo - ivi inclusi coloro il cui versamento è uguali o inferiori a 100,00 (cento/00) euro - sono tenuti a comunicare all'Autorità, entro il 28 febbraio 2020, i dati relativi alla contribuzione e tutte le informazioni richieste. Per la comunicazione dei dati relativi alla contribuzione è necessario utilizzare unicamente il sistema informatico di comunicazione disponibile sul sito internet dell'Autorità, previo completamento dell'accreditamento all'Anagrafica operatori dell'Autorità.
Tutti i soggetti obbligati al pagamento del contributo devono versare lo stesso, nella misura stabilita dalla deliberazione 355/2019/A, unicamente tramite bonifico bancario su apposito conto corrente intestato all'Autorità e di seguito riportato:
Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
C.so di Porta Vittoria 27, 20122 Milano (C.F. 97190020152)
IBAN: IT 30 Y 05424 01601 000001004001
In sede di versamento nello spazio della causale dovrà essere specificata la Partita IVA o C.F, la ragione sociale e la dicitura "Contributo ARERA 2019 ENERGIA" ovvero "Contributo ARERA 2019 IDRICO" ovvero "Contributo ARERA 2019/2018 RIFIUTI" secondo il proprio settore di appartenenza
I soggetti tenuti al versamento del contributo aggiuntivo di cui al punto 2 della deliberazione 355/2019/A effettuano un unico versamento utilizzando il conto corrente sopra riportato comprendendo nella somma da versare il contributo ordinario e il contributo aggiuntivo.
I soggetti operanti nel settore dei rifiuti che devono provvedere a versare il contributo su più anni afferenti le diverse attività dovranno effettuare il versamento in modo distinto per ogni anno e specificare nella causale l'anno di riferimento e devono effettuare la comunicazione degli estremi dei versamenti con dichiarazione separata per ogni anno.
I soggetti che devono provvedere a versare il contributo riconducibile a più settori dovranno effettuare il versamento in modo distinto per settore e possono effettuare la comunicazione degli estremi dei versamenti con un'unica dichiarazione.
https://www.arera.it/it/docs/
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L'Osservatorio gocce d'acqua ha organizzato il prossimo incontro per il 28 gennaio 2020 presso il Comune di Triora (IM). L'EGA di Imperia, con Delibera n. 20/2011, ha salvaguardato 25 Comuni di montagna con meno di mille abitanti e di recente ha deliberato la proposta tariffaria 2016-2019 relativa al Comune di Triora.
http://www.goccedacqua.it/
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Certo che salire a piedi tutti i giorni in cima al tiburio e poi sulla gran Guglia in costruzione per 4 anni di fila, con qualsiasi tempo, dai 69 anni in poi, dà già l’idea che uomo fosse Francesco Croce, architetto attivo a Milano nel 1700. Numerose costruzioni sono state da lui progettate, ma pochissimi conoscono il suo nome, sparito nella polvere della storia, nonostante sia stato il progettista della Gran Guglia del Duomo, monumento che l’intero mondo ci invidia e che sorregge la Madonnina, simbolo della città da secoli. Incuriosita da un articolo letto in rete, che raccontava un aspetto della storia del Duomo, appunto perso nel tempo, ho approfondito il tema, scoprendo un mondo di misteri, di intrighi e soprattutto di confronti accesi tra i vari personaggi, abitanti a Milano nel periodo della costruzione della Gran Guglia.
http://www.risorsa-acqua.it/
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Il provvedimento illustra le misure volte all'integrazione della regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato, al fine di rafforzare la tutela degli interessi dell'utenza e la garanzia di adeguati livelli di performance dei gestori.
Il provvedimento reca altresì, alla luce delle disposizioni da ultimo introdotte con la legge 205/17, alcune misure per il rafforzamento delle tutele a vantaggio degli utenti finali nei casi di fatturazione di importi per consumi risalenti a più di due anni, con particolare riferimento agli obblighi informativi posti in capo ai gestori del servizio idrico.
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E' stato presentato a Roma il 3 dicembre scorso, in occasione dell'incontro tra i paesi membri del Wareg un importante report che analizza e confronta gli schemi regolatori adottati nei paesi membri del Wareg.
http://wareg.org/index.php
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Arera ha pubblicato un comunicato stampa che annuncia la riduzione della prescrizione da 5 a 2 anni per le bollette dell'acqua in scadenza dopo il 1 gennaio 2020 e l'introduzione della fatturazione minima mensile e di un sistema di premi/penalità per migliorare il servizio.
Dal 1° gennaio 2020 anche per le bollette dell'acqua, nei casi di rilevanti ritardi nella fatturazione del gestore, l'utente potrà eccepire la prescrizione e pagare solo gli importi fatturati relativi ai consumi più recenti di 2 anni. Inoltre, la delibera 547/2019/R/idr approvata ha stabilito anche una frequenza minima mensile delle fatturazioni, per evitare bollette troppo ravvicinate, e un meccanismo di premi e penalità che incentivi il miglioramento del servizio all'utenza e i rapporti contrattuali applicato a tutti i gestori, anche i più piccoli.
La riduzione della prescrizione da 5 a 2 anni, già introdotta per le forniture elettriche dal 1° marzo 2018 e gas dal 1° gennaio 2019, in attuazione della Legge di bilancio 2018, si applica alle bollette dell'acqua che scadono dopo il 1° gennaio 2020. I gestori per trasparenza saranno tenuti a emettere una fattura separata contenente esclusivamente gli importi per consumi risalenti a più di 2 anni. In alternativa questi importi dovranno essere evidenziati in maniera chiara e comprensibile nella fattura contenente anche gli importi per consumi più recenti di 2 anni. In ogni caso, i gestori sono tenuti ad informare gli utenti della possibilità di eccepire gli importi prescrittibili e a fornire un format che faciliti la comunicazione della sua volontà di non pagare (da rendere disponibile anche su sito internet e negli sportelli aperti al pubblico) e i recapiti a cui inviare la richiesta. In caso di presunta responsabilità dell'utente, invece, il gestore dovrà indicare la motivazione che ha determinato la presunta responsabilità e la possibilità di inviare un reclamo, come farlo e dove indirizzarlo.
Infine, l'Autorità ha introdotto la fatturazione minima mensile, per evitare bollette troppo ravvicinate, e un meccanismo di premi e penalità per migliorare gli standard del servizio (attivazione/disattivazione fornitura, lavori di manutenzione, tempi di intervento per le segnalazioni di malfunzionamento dei contatori) e il rapporto contrattuale tra gestore e utente (gestione del contratto, rispetto degli appuntamenti, verifiche dei contatori e del livello di pressione, risposte a richieste scritte), fissando obiettivi annuali di performance differenziati in ragione del livello di partenza delle prestazioni rese dai gestori.
https://www.arera.it/it/com_
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Con Deliberazione n. 580/2019 del 27.12.2019 Arera approva il Metodo Tariffario del servizio idrico integrato per il terzo periodo regolatorio (MTI-3), definendo le regole per il computo dei costi ammessi al riconoscimento tariffario.
https://www.arera.it/it/docs/
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La Relazione descrive gli esiti dell'attività di monitoraggio condotta dall'Autorità nel secondo semestre 2019 con riferimento al riordino degli assetti locali del servizio idrico integrato, in osservanza di quanto previsto dell'art. 172, comma 3-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 7 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, il quale dispone che "entro il 31 dicembre 2014 e, negli anni successivi, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico presenta alle Camere una relazione sul rispetto delle prescrizioni stabilite dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in particolare:
a) a carico delle regioni, per la costituzione degli enti di governo dell'ambito;
b) a carico degli enti di governo dell'ambito, per l'affidamento del servizio idrico integrato;
c) a carico degli enti locali, in relazione alla partecipazione agli enti di governo dell'ambito e in merito all'affidamento in concessione d'uso gratuito delle infrastrutture del servizio idrico integrato ai gestori affidatari del servizio".
https://www.arera.it/it/docs/
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Durante il 2018 ARPAT ha effettuato oltre 500 ispezioni agli impianti di depurazione >2.000 abitanti equivalenti (AE) in tutta la Toscana, controllando 179 depuratori su un totale di 192 censiti in tutta la regione (93%).
L'impegno dell'Agenzia è stato orientato verso gli impianti che nel corso del tempo avevano evidenziato maggiori criticità e, comunque, che trattano la maggior quantità di acque reflue: nel 2018 sono stati controllati tutti i 27 depuratori che hanno una potenzialità >50.000 AE e tutti quelli (51) compresi tra 10.000 e 50.000 AE, che rappresentano, complessivamente, quasi il 94% del carico di acque reflue depurate in Toscana.
http://www.arpat.toscana.it/
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