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Con la delibera 311/2019/R/idr, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) adotta le direttive per la gestione della morosità nel servizio idrico integrato (SII), che avranno applicazione a partire dal 1° gennaio 2020. Le misure adottate mirano al contenimento della morosità, nel rispetto dei diritti dell’utente e tenendo conto dell’equilibrio economico-finanziario della gestione. Prevedono infatti di non far ricadere sulla generalità degli utenti l’onere complessivo della morosità; garantiscono il quantitativo minimo vitale agli utenti domestici residenti, ancorché morosi, necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali (tutelando in primo luogo le utenze vulnerabili); favoriscono il corretto esercizio degli strumenti di gestione del credito da parte del gestore (definendo procedure per la limitazione/sospensione della fornitura e per l’eventuale disalimentazione delle utenze morose, nonché assicurando che sia salvaguardata la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento); assicurano all’utente finale sia l’adeguatezza e la trasparenza dell’informazione in merito alle azioni messe in atto dal gestore a tutela del proprio credito, sia la certezza delle modalità e delle tempistiche per lo svolgimento delle stesse.

https://www.arera.it/it/docs/19/311-19.htm

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Presso lo Studio Legale Satta Romano & Associati e con il patrocinio dell’Associazione Idrotecnica Italiana, della rivista ApertaContrada e di PW Advisory & Capital Services, in occasione della presentazione del libro “La gestione dei servizi pubblici e la dimonìa dello Stato”, di Renato Conti – Aracne Editrice, si è svolta una interessante tavola rotonda sul tema, di sempre maggior attualità, dell’organizzazione dei servizi pubblici e delle attività in concessione, tra istanze di ri-pubblicizzazione, esigenze di investimento e gestione industriale, ruolo dello Stato. Presenti, oltre all’Autore, il Prof. Avv. Filippo Satta, Emerito di Diritto Amministrativo; il prof. Antonio Massaruttto, Associato di Economia Applicata all’Università di Udine ed eserto di regolazione; il DG di Utilitalia, Giordano Colarullo, l’ing. Roberto Zocchi, European Business Director WRc - Water Research Centre e Segretario Generale dell’Associazione Idrotecnica Italiana, il Prof. Avv. Anna Romano, professore a contratto di diritto e legislazione dei LL.PP. e l’ing. Andrea Mangano, Managing Partner  di PW Advisory & Capital Services Italia e Vice Presidente dell’Associazione Idrotecnica Italiana. Folto ed attento il pubblico, che è intervenuto con ulteriori contributi di rilievo al dibattito.
Nel contesto del dibattito parlamentare sulla proposta di legge (prima firmataria l’On. Federica Daga, M5S) per la ripubblicizzazione del servizio idrico integrato, nonché delle vicissitudini legate alla concessione di Autostrade per l’Italia, l’Autore si interroga sull’esistenza di ragioni economiche, politiche, gestionali o storiche per accordare la preferenza al modello gestionale pubblicistico e deindustrializzato. Lo fa ripercorrendo le ragioni e gli sviluppi della stagione delle aziende municipalizzate e speciali, che non fu età dell’oro, e concludendo per l’insostenibilità, economica e giuridica, di una proposta che metterebbe a gravissimo rischio la capacità dell’Italia di colmare il gap impiantistico ed infrastrutturale che attanaglia i servizi pubblici, ed il SII in modo particolare, soprattutto al Centro-Sud, con un terzo della popolazione che non beneficia di allacci in fogna e/o di depurazione dei reflui e le conseguenti procedure di infrazione che costano al Paese diversi milioni di Euro all’anno.
L’assetto proprietario dei gestori, peraltro già soggetti al controllo pubblico nella gran parte dei casi, è totalmente irrilevante rispetto alla conduzione del servizio. Quello che conta, invece, è la definizione di un quadro stabile e chiaro di regole e controlli, uniformemente applicato in tutto il territorio, che dia certezza sull’attuazione dei programmi di investimento nella conservazione funzionale delle infrastrutture e degli impianti così come nello sviluppo delle nuove realizzazioni necessarie per garantire al Paese di rimanere al centro delle dinamiche economiche e sociali del nostro tempo.
La proposta di pubblicizzazione dei servizi idrici, in particolare, cela malamente un disegno per l’allargamento forzoso del perimetro dello Stato, che sottende il mito falso e bugiardo della pretesa corrispondenza tra pubblicità e gratuità del servizio – che non è e non può mai essere, e che solo sostituisce il prelievo fiscale a quello tariffario; e appare piuttosto interessata a ricondurre sotto la mano della politica la gestione dei miliardari flussi di investimento che dovranno essere destinati al SII nei prossimi anni. Non a caso, la proposta Daga mira anche a smantellare le competenze regolatorie dell’ARERA per riportarle in ambito ministeriale.
Non senza nascondere che qualche ragione si trova anche nel campo avverso:  sia per la scarsa qualità della comunicazione sin qui sviluppata dai soggetti gestori, che hanno così alimentato sospetti e cattivi pensieri, sia perché uno dei principali strumenti utilizzati per alleviare il peso degli investimenti dalle finanze pubbliche, la società mista, cioè un veicolo capitalista per il perseguimento di finalità pubblicistiche, si è rivelato un ibrido sterile e fuori dallo stesso controllo dei suoi ideatori, come la creatura di Frankenstein, piuttosto che un’evoluzione darwiniana della società di capitali; in esso impera il conflitto di interessi, cioè l’opposto di quel Partenariato Pubblico Privato che la Commissione Europea avalla invece proprio perché non è una privatizzazione.
È nella regolazione, da completare e da applicare in modo omogeneo sul territorio nazionale, che si può trovare il temperamento delle storture che pure, senza dubbio, si sono verificate nell’applicazione della Legge Galli (n. 36/94). Per questo l’Autore include nel libro una sua proposta, dove vengono dettati lo statuto e le finalità delle società concessionarie di servizi pubblici a rilevanza economica, distinguendo finalmente tra le diverse forme previste dalla legge – in-house providing, società mista e affidamento a terzi – in funzione degli obiettivi specifici che si intende raggiungere date le condizioni di ciascuna gestione; e dove si prevede un meccanismo di controlli sulle prestazioni tecniche ed economiche dei gestori, terziarizzato rispetto all’Autorità, eppure ad esclusivo beneficio di questa.

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La nuova pubblicazione di Inail (Istituto nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro) raccoglie le istruzioni operative pianificate per attuare modelli di intervento in sicurezza, salvaguardando la tutela dei lavoratori del settore e degli ambienti di vita. Sono state realizzate sulla base di numerose esperienze acquisite on site e dal confronto in riunioni tecniche e Conferenze dei Servizi (nazionali e locali) con Ministeri, Regioni, Autorità di vigilanza regionali e locali, SNPA, ISS, Università, sentiti altresì alcuni tra i massimi esperti italiani, Associazioni di categoria e aziende del settore.
 
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pub-rim-in-sicurezza-tubazioni-idriche.pdf

 

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Entro il 15 maggio, gli Enti di Governo d'Ambito, devono trasmettere ad ARERA la ricognizione delle articolazioni tariffarie adottate in attuazione del Testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI) di cui alla deliberazione 665/2017/R/IDR.

https://www.arera.it/it/operatori/operatori_idr.htm

 

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Ai fini della definizione di un primo stralcio della sezione «acquedotti» del Piano nazionale di cui all'articolo 1, comma 516, della legge 205/2017, come successivamente integrata dalle disposizioni recate dalla legge 145/2018, con la Relazione pubblicata il 24 giugno 2019, l'Autorità fornisce un cluster iniziale di interventi che aggiorna e integra l'elenco presentato nelle Relazioni precedenti (268/2018/I/idr e 538/2018/I/idr), individuati dai soggetti territorialmente competenti come necessari e urgenti per la realizzazione dei seguenti obiettivi prioritari: a) raggiungimento di adeguati livelli di qualità tecnica, ivi compreso l'obiettivo di riduzione della dispersione delle risorse idriche; b) recupero e ampliamento della tenuta e del trasporto della risorsa idrica, anche con riferimento alla capacità di invaso; c) diffusione di strumenti mirati al risparmio di acqua negli usi agricoli, industriali e civili.
Relazione 20 giugno 2019 252/2019/l/idr

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Con la delibera 142/2019/E/idr, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) individua i gestori del settore idrico obbligati a partecipare, dall'1 luglio 2019, alle procedure attivate volontariamente dagli utenti finali dinanzi al Servizio Conciliazione (la conciliazione, nel settore idrico, non costituisce ancora condizione di procedibilità per l'accesso alla giustizia ordinaria).

Con ciò, si realizza in questo settore un ulteriore passaggio nell'applicazione graduale del secondo livello del sistema di tutele dell'Autorità per i reclami e le controversie di clienti e utenti finali dei settori regolati, nella prospettiva, a regime, dell'obbligatorietà della partecipazione al Servizio Conciliazione per tutti i gestori, come già avviene per gli operatori dei settori energetici.

In particolare, la delibera 142/2019/E/idr dispone, a partire dall'1 luglio 2019:

  • l'obbligo partecipativo dinanzi al Servizio Conciliazione per i gestori che servono una quota di popolazione pari a un minimo di 300.000 abitanti residenti, corrispondente a circa il 68% della popolazione nazionale (l'elenco di tali gestori è allegato al provvedimento). Gli utenti finali serviti da questi gestori potranno utilizzare il reclamo di seconda istanza allo Sportello solo in tema di bonus sociale idrico;
  • per i gestori sotto-soglia, la possibilità di comunicare all'Autorità il proprio impegno volontario alla partecipazione obbligatoria dinanzi al Servizio Conciliazione, purché tale impegno abbia una durata almeno biennale (i gestori non obbligati comunicheranno, volta per volta, l'adesione alle procedure). Sarà mantenuta, solo per gli utenti finali serviti dai gestori sotto-soglia che non si sono obbligati volontariamente alla partecipazione al Servizio Conciliazione, l'alternatività fra il reclamo di seconda istanza presso lo Sportello e il Servizio Conciliazione (per la risoluzione delle problematiche non risolte con il reclamo scritto al gestore);
  • per i gestori obbligati (anche volontariamente) l'obbligo di indicare (nel proprio sito internet, nei nuovi contratti e nelle risposte ai reclami di prima istanza non risolutivi della problematica sollevata dall'utente) le modalità di attivazione del Servizio Conciliazione e di eventuali altri organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie, ad accesso gratuito, ai quali tali gestori si impegnano a partecipare.

https://www.arera.it/it/docs/19/142-19.htm

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Con il documento di consultazione 158/2019/R/IDR, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) illustra i propri orientamenti riguardo alle misure da introdurre per il contenimento della morosità nel servizio idrico integrato; quali, in particolare: le condizioni per la limitazione e la sospensione della fornitura nei confronti delle utenze domestiche residenti morose (diverse da quelle vulnerabili), le procedure per la gestione e il contenimento della morosità nel caso delle utenze condominiali, le forme di rateizzazione dei pagamenti e di comunicazione all’utenza da adottare anche in caso di morosità.

L’Autorità intende adottare il provvedimento finale, recante la regolazione della morosità nel servizio idrico integrato (REMSI), nel mese di giugno 2019, prevedendone l’applicazione a decorrere dal 1° settembre 2019.
 
I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all’Autorità le proprie osservazioni entro il 17 maggio 2019.
 
In maggior dettaglio, il documento di consultazione 158/2019/R/IDR, che segue i DCO 603/2017/R/idr e
80/2018/R/idr (ai quali si rinvia per un approfondimento degli orientamenti che si intendono confermare),
prospetta l’introduzione delle seguenti misure:
 
•   Morosità pregressa.
Per le situazioni di morosità precedenti all’entrata in vigore del provvedimento finale, il gestore dovrà adottare procedure di recupero del credito che contemplino, in particolare, l’attivazione di piani di rateizzazione differenziati per tener conto delle condizioni dei singoli utenti. Nell’ambito della disciplina delle procedure per la limitazione/sospensione della fornitura per le utenze domestiche residenti non vulnerabili, potrà essere valutata l’eventuale introduzione di parametri che tengano conto di perduranti situazioni di morosità pregressa.
 
•   Utenti non disalimentabili.
In coerenza con le previsioni recate dal d.P.C.M. 29 agosto 2016, non potrà essere in nessun caso sospesa o disattivata la fornitura alle utenze:
o  domestiche residenti in documentato stato di disagio economico sociale che beneficiano del “bonus sociale idrico” (escludendo i beneficiari del “bonus integrativo” eventualmente individuato a livello locale);
o  ad “Uso pubblico non disalimentabile” (ospedali  e strutture ospedaliere, case di cura e di assistenza, presidi operativi di emergenza relativi a strutture militari e di vigilanza, carceri, istituti scolastici di ogni ordine e grado, ulteriori utenze pubbliche che garantiscono l’incolumità sanitaria e la sicurezza fisica delle persone).
L’Autorità, a seguito di una più approfondita analisi circa le eventuali criticità relative all’acquisizione delle necessarie informazioni da parte dei gestori, valuterà la possibilità di ricomprendere tra i soggetti non disalimentabili anche le utenze domestiche residenti nel cui nucleo familiare siano presenti persone in stato di disagio fisico.
 
•   Condizioni per la limitazione e la sospensione della fornitura alle utenze domestiche residenti.
In caso di morosità delle utenze domestiche residenti (diverse da quelle vulnerabili):
o la sospensione del servizio potrà essere effettuata dal gestore soltanto successivamente:
1)   all’intervento  di  limitazione,  volto  ad  assicurare  un  flusso di  acqua  erogata  tale  da
garantire il quantitativo essenziale di acqua (50 litri/abitante/giorno);

 

2)   al mancato pagamento di fatture che complessivamente siano superiori a un importo pari al corrispettivo annuo dovuto per la fascia di consumo annuo agevolato (con modalità di addebito delle spese e periodi di limitazione differenziati in funzione dell’entità della morosità del singolo utente);
o  la  disattivazione  della  fornitura  (con  contestuale  risoluzione  del  contratto  e  rimozione  del contatore) potrà essere effettuata dal gestore esclusivamente nel caso in cui (dopo l’intervento di limitazione o di sospensione, e in costanza di mora) si verifichi la manomissione dei sigilli ovvero dei riduttori di flusso.
 
•   Gestione della morosità in caso di utenze condominiali.
Nel caso di utenze condominiali (cioè aggregate, dotate di un unico misuratore), il gestore:
o  non potrà attivare la procedura di limitazione/sospensione, ovvero disattivazione della fornitura idrica, a fronte di pagamenti parziali, a condizione che questi ultimi:
1)   siano effettuati - entro la scadenza dei termini previsti nella comunicazione di messa in mora - in un’unica soluzione;
2)   siano pari almeno alla metà dell’importo complessivo dovuto;
o  avrà la facoltà di procedere alla limitazione/sospensione, ovvero disattivazione della fornitura idrica, qualora - entro sei (6) mesi a far data dall’avvenuto pagamento parziale - non si provveda al saldo dell’importo dovuto.
L’Autorità – in una prospettiva di lungo periodo - intende comunque promuovere misure per rendere applicabili, anche nei casi di utenze condominiali, procedure di disalimentazione selettiva (mediante
l’installazione di un misuratore per ogni singola unità immobiliare).
 
•   Regole generali di rateizzazione e comunicazione all’utenza.
Ai fini di definire una disciplina dei pagamenti che rafforzi i profili di sostenibilità per l’utenza finale, il gestore:
o  sarà tenuto a garantire la possibilità di rateizzare il pagamento qualora la fattura emessa superi dell’80% (in luogo del 100% attualmente stabilito dalla Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato - RQSII) il valore dell’addebito medio riferito alle bollette emesse nel corso degli ultimi 12 mesi;
o  dovrà allegare ai documenti di fatturazione i bollettini per il pagamento rateale dell’importo dovuto qualora la fattura emessa superi del 150% il valore dell’addebito medio riferito alle bollette emesse nel corso degli ultimi dodici (12) mesi;
o  dovrà indicare nella fattura almeno le seguenti informazioni:
1)   il termine per l’inoltro della richiesta di rateizzazione;
2)   la possibilità di richiedere un piano di rateizzazione (con rate non cumulabili e con una periodicità corrispondente a quella di fatturazione), ovvero di adottare un diverso accordo fra le parti;
3)   gli interessi di dilazione applicati;
4)   l’indicazione del nominativo e del riferimento organizzativo del gestore incaricato di fornire, ove necessario, eventuali ulteriori chiarimenti.
 
•   Procedura per la costituzione in mora.
Il gestore:
o  avrà l’obbligo di inviare - trascorsi almeno dieci (10) giorni solari dalla scadenza della fattura - un primo sollecito bonario di pagamento prima dell’invio della comunicazione di costituzione in mora, utilizzando eventualmente canali telematici (quali e-mail o sms) come alternativa alla forma cartacea, cui dovrà essere allegato il bollettino precompilato utile al pagamento degli importi dovuti;
Tale sollecito bonario non potrà essere inviato nel caso in cui il gestore abbia ricevuto richiesta
dall’utente finale di rateizzazione ai sensi dell’articolo 42 del RQSII;
o  provvederà all’invio della comunicazione di messa in mora trascorsi almeno venticinque (25) giorni solari dalla data di scadenza della fattura.
Sarà fatto divieto di costituzione in mora nei casi di reclamo:
1)   per malfunzionamento del misuratore accertato dal gestore ovvero di fatturazione di importi anomali, qualora l’importo dovuto superi cinquanta (50,00) Euro;
2)   inviato dall’utente entro i dieci (10) giorni successivi al termine fissato per il pagamento
della fattura di importo anomalo.
 
•   Modalità per la rateizzazione degli importi oggetto di costituzione in mora.
Il gestore avrà l’obbligo di rispettare il periodo minimo di rateizzazione, pari a dodici (12) mesi, degli importi:
o oggetto di costituzione in mora, fatta salva la facoltà per l’utente finale di concordare con il
gestore condizioni di maggior favore;
o per il reintegro del deposito cauzionale escusso dal gestore, ferma restando la possibilità per
l’utente finale di richiedere una riduzione del predetto periodo.
 
•     Tempistiche e modalità per il ripristino o la riattivazione della fornitura limitata, sospesa o disattivata per morosità. o  il gestore sarà tenuto alla riattivazione della fornitura limitata, sospesa ovvero disattivata per morosità  entro  due  (2)  giorni  feriali  dall’attestazione  dell’avvenuto  pagamento  da  parte
dell’utente finale;
o  l’utente che presenta una richiesta di voltura o subentro non sarà tenuto al pagamento della eventuale morosità pregressa relativa al punto di fornitura oggetto del contratto, a meno che non sussistano rapporti giuridici o di fatto tali da configurare una continuità con il precedente titolare dell’utenza;
o  qualora l’utente titolare di un punto di fornitura limitato, sospeso ovvero disattivato per morosità presenti una richiesta di attivazione di una nuova fornitura, il gestore potrà subordinare l’esecuzione della prestazione richiesta al pagamento, da parte del medesimo utente, della fattura non saldata sul primo punto di fornitura;
o  il gestore sarà tenuto ad erogare a favore dell’utente finale indennizzi automatici, secondo le modalità previste dal RQSII, nei casi di: mancato invio del sollecito bonario di pagamento, erronea azione per morosità, mancato rispetto delle tempistiche previste nell’ambito della costituzione in mora, mancato invio della comunicazione in mora prima della sospensione/limitazione ovvero prima della disattivazione della fornitura.
 
https://www.arera.it/it/schedetecniche/19/158-19st.htm

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Il convegno organizzato da Conservizi ER, tenutosi lunedì 25 marzo a Bologna, ha elaborato un'analisi della gestione a livello regionale, sottolineando come il servizio idrico in Emilia Romagna costituisca un esempio, un modello virtuoso caratterizzato da una consistente impostazione pubblica e fondato sull'iniziativa degli enti locali, supportati da imprese di gestione a carattere industriale. E' stato anche presentato un dettagliato quadro relativo a investimenti e tariffe in ambito regionale.

https://www.confservizi.emr.it/2019/03/gestione-acqua-in-emilia-romagna-esempio-virtuoso-di-gestione-industriale/

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Arera, con un comunicato del 17 aprile, informa i gestori del servizio idrico integrato, che - in riscontro alla richiesta dell'Autorità del 31 gennaio 2019, all'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), ha trasmesso, in data 8 aprile 2019, un parere sul trattamento contabile della componente di ricavo derivante dal FoNI, riguardo al quale, con comunicato del 26 ottobre 2018, l'Autorità ha fornito precise indicazioni circa la relativa modalità di rilevazione all'interno dei Conti Annuali Separati (CAS), in coerenza con quanto previsto per i contributi pubblici in conto impianti dall'OIC 16.


In particolare, nel parere sopra richiamato, l'OIC ha sottolineato che "fermo restando che l'assenza di un principio contabile non consente di esprimersi a favore di uno specifico trattamento contabile tra quelli adottati nella prassi e tenuto in conto che [il comunicato dell'Autorità del 26 ottobre 2018] precisa che la metodologia indicata è obbligatoria nei CAS e non nella redazione del bilancio d'esercizio, questo Organismo ritiene opportuno che gli operatori, a partire dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2018, indipendentemente dalla politica contabile utilizzata, adottino politiche di disponibilità delle riserve, per la parte alimentata dalla componente FoNI, coerenti con le tecniche regolatorie stabilite nella richiamata comunicazione dell'ottobre 2018".

https://www.arera.it/it/comunicati/19/190417idr.htm

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La discussione parlamentare attualmente in corso sui progetti di legge C52 (c.d. Daga) e C773 (c.d. Braga) sulla gestione pubblica del servizio idrico, con la presentazione di numerosi emendamenti, analisi e report vari, rischia di rimettere tutto in discussione e quindi di generare ulteriore confusione. La norma infatti, produrrà cambiamenti profondi nel sistema idrico nazionale con varianti strategiche rilevanti nei sistemi di gestione, nei water management, nella realizzazione degli investimenti e nella applicazione delle tariffe.
Sul tema generale la nostra opinione è che la qualità della gestione non debba dipendere dalla natura dell’azienda (perché ci sono aziende private eccellenti e aziende pubbliche inefficienti, e viceversa), che la natura pubblica del bene acqua sia meglio garantita da una Autorità nazionale terza efficacia (rispetto alle Regioni comunque politicizzate e discordi nelle scelte),  che il valore dell’acqua debba avere un prezzo (perché ha un costo e non ritengo debba essere gratuita, ma che anzi i cittadini siano consapevoli e coinvolti economicamente) e soprattutto che la tariffa debba contenere anche gli investimenti necessari (e non credo che possano essere caricati nel bilancio nazionale già critico per molti centri di costo). Però la normativa futura impone altre scelte.
In realtà, il D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale), è ben impostato, sarebbero necessari solo alcuni ritocchi:

  1. Ritornare al principio di unitarietà della gestione, con l’obiettivo di pervenire comunque a un modello industriale di rafforzamento e successive aggregazioni.  

Facciamo una breve ricostruzione normativa:
Il Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/2006), nella sua versione iniziale prevedeva:

  • all’art. 147, comma 1, che i servizi idrici “sono organizzati sulla base degli ambiti territoriali ottimali [ATO] definiti dalle regioni in attuazione della l. 5 gennaio 1994, n. 36” (c.d. “legge Galli”), consentiva alle regioni medesime di “modificare le delimitazioni degli ambiti territoriali ottimali per migliorare la gestione del servizio idrico integrato”, nel rispetto, tra l’altro, dei principi di “unicità della gestione” e del “superamento della frammentazione verticale delle gestioni” (comma 2, lett. b);
  • all’art. 150, comma 1, che le autorità d’ambito, nel rispetto del piano d’ambito e del “principio di unicità della gestione” per ciascun ambito deliberano la forma di gestione fra quelle di cui all’art. 113, comma 5 del t.u. 267/2000 (TUEL) [il c. 1 dell’art. 150, è stato abrogato con l’art. 12, c., lett. b), del d.p.r. 7 settembre 2010, n. 168, ad eccezione della parte in cui individua la competenza dell’autorità d’ambito per l’affidamento e la gestione del SII].

 
Con l’art. 2, comma 13 del d.lgs 16 gennaio 2008, n. 4 (c.d. decreto correttivo), la parola “unicità” è stata, in entrambe le norme sopra riportate, sostituita con quella di “unitarietà” (nello spirito iniziale della prima norma di settore, la cosiddetta legge Galli del 1994).
 
Nel 2015 però il D.L. 12 settembre 2014, n. 133, c.d. Sblocca Italia ha reintrodotto il principio dell’unicità della gestione al fine di agevolare il processo aggregativo tra gestori.
A tale principio però facciamo le seguenti osservazioni:

  • in virtù delle due deroghe attualmente vigenti, disciplinate dall’art. 147 comma 2 bis, non è più possibile fare riferimento alla “unicità della gestione” (anche per tale motivo è stata corretta in quella, maggiormente appropriata, di “unitarietà della gestione” dal 2008 al 2015);
  • diversi ambiti territoriali ottimali sono ancor oggi in difficoltà ad individuare un solo gestore a causa ad esempio dalla diversa conformazione fisica del territorio.

Per tali ragioni risulta più appropriato introdurre un nuovo principio di unitarietà, comunque finalizzato alla riduzione del numero dei gestori ed ad una maggiore industrializzazione del settore, ma che tenga anche conto delle caratteristiche fisiche del territorio.
 

  1. Maggiore tutela delle piccole realtà (comuni, piccole isole):

L’art. 147 comma 2 bis del Testo Unico Ambientale prevede attualmente due eccezioni al principio di unicità:
a) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti già istituite ai sensi del comma 5 dell'articolo 148;
b) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti, nei comuni che presentano contestualmente le seguenti caratteristiche:
- approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate;
- sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico.
Si propone, per gli stessi motivi illustrati al punto precedente, e dall’analisi dei dati tecnici ed economici prodotti dall’Osservatorio Gocce d'Acqua (), di elevare il limite di 1000 abitanti a 5000 (come già previsto del progetto di legge “Daga”) e di estenderlo anche alle piccole isole.
Le comunità montane, ma anche le piccole isole hanno bisogno di affrontare l’ambiente in tutte le sue declinazioni, perché i vari comparti sono funzionali l’uno con l’altro. Serve una visione integrata e complementare di Agricoltura (Governo integrato e certificato delle risorse agroalimentari), Acqua (Governo integrato e certificato delle risorse idriche), Energia (Produzione di energia da fonti rinnovabili locali), Bosco (Governo integrato e certificato delle risorse forestali),Turismo (Turismo sostenibile e responsabile e valorizzazione dei prodotti a filiera corta), Edilizia (Costruzione e gestione sostenibile del patrimonio edilizio e delle infrastrutture), Reti (Efficienza energetica e integrazione intelligente degli impianti e delle reti), Attività (Sviluppo sostenibile delle attività produttive), Mobilità (Governo integrato dei servizi di mobilità), Rifiuti (Gestione sostenibile delle filiere dei rifiuti), Welfare (Gestione sostenibile dei servizi sociali), Innovazione (Innovazione e regionalità).
 
Le diverse opinioni che si sono confrontate in questo periodo hanno trascurato queste realtà che rappresentano però anche una buona parte del territorio nazionale. È un problema molto serio e molto grave. Non ci sono risorse né proposte in grado di dare risposte concrete. Bisogna pensarci subito, dopo sarà troppo tardi. Serve una soluzione normativa specifica nel rispetto del principio della unitarietà e a tutela delle piccole realtà. Evitiamo quindi, come si dice, di buttare l’acqua sporca insieme al bambino!

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La Segreteria di Stato per il Territorio, l’Ambiente e il Turismo della Repubblica di San Marino, ha emanato un comunicato stampa per fornire delucidazioni sulla gestione del Servizio Idrico Integrato.
http://www.smtvsanmarino.sm/comunicati/2019/02/21/gestione-servizio-idrico-integrato-segreteria-territorio-vuole-fare-chiarezza