Entro il 15 maggio, gli Enti di Governo d'Ambito, devono trasmettere ad ARERA la ricognizione delle articolazioni tariffarie adottate in attuazione del Testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI) di cui alla deliberazione 665/2017/R/IDR.
https://www.arera.it/it/operatori/operatori_idr.htm
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Con la delibera 142/2019/E/idr, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) individua i gestori del settore idrico obbligati a partecipare, dall'1 luglio 2019, alle procedure attivate volontariamente dagli utenti finali dinanzi al Servizio Conciliazione (la conciliazione, nel settore idrico, non costituisce ancora condizione di procedibilità per l'accesso alla giustizia ordinaria).
Con ciò, si realizza in questo settore un ulteriore passaggio nell'applicazione graduale del secondo livello del sistema di tutele dell'Autorità per i reclami e le controversie di clienti e utenti finali dei settori regolati, nella prospettiva, a regime, dell'obbligatorietà della partecipazione al Servizio Conciliazione per tutti i gestori, come già avviene per gli operatori dei settori energetici.
In particolare, la delibera 142/2019/E/idr dispone, a partire dall'1 luglio 2019:
- l'obbligo partecipativo dinanzi al Servizio Conciliazione per i gestori che servono una quota di popolazione pari a un minimo di 300.000 abitanti residenti, corrispondente a circa il 68% della popolazione nazionale (l'elenco di tali gestori è allegato al provvedimento). Gli utenti finali serviti da questi gestori potranno utilizzare il reclamo di seconda istanza allo Sportello solo in tema di bonus sociale idrico;
- per i gestori sotto-soglia, la possibilità di comunicare all'Autorità il proprio impegno volontario alla partecipazione obbligatoria dinanzi al Servizio Conciliazione, purché tale impegno abbia una durata almeno biennale (i gestori non obbligati comunicheranno, volta per volta, l'adesione alle procedure). Sarà mantenuta, solo per gli utenti finali serviti dai gestori sotto-soglia che non si sono obbligati volontariamente alla partecipazione al Servizio Conciliazione, l'alternatività fra il reclamo di seconda istanza presso lo Sportello e il Servizio Conciliazione (per la risoluzione delle problematiche non risolte con il reclamo scritto al gestore);
- per i gestori obbligati (anche volontariamente) l'obbligo di indicare (nel proprio sito internet, nei nuovi contratti e nelle risposte ai reclami di prima istanza non risolutivi della problematica sollevata dall'utente) le modalità di attivazione del Servizio Conciliazione e di eventuali altri organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie, ad accesso gratuito, ai quali tali gestori si impegnano a partecipare.
https://www.arera.it/it/docs/19/142-19.htm
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Il convegno organizzato da Conservizi ER, tenutosi lunedì 25 marzo a Bologna, ha elaborato un'analisi della gestione a livello regionale, sottolineando come il servizio idrico in Emilia Romagna costituisca un esempio, un modello virtuoso caratterizzato da una consistente impostazione pubblica e fondato sull'iniziativa degli enti locali, supportati da imprese di gestione a carattere industriale. E' stato anche presentato un dettagliato quadro relativo a investimenti e tariffe in ambito regionale.
https://www.confservizi.emr.it/2019/03/gestione-acqua-in-emilia-romagna-esempio-virtuoso-di-gestione-industriale/
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Con comunicato del 21 febbraio Arera ha attivato la raccolta dei dati e delle informazioni relativi alla qualità contrattuale del servizio idrico integrato (SII) con riferimento al periodo 1 gennaio 2018 - 31 dicembre 2018, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, della regolazione della qualità contrattuale del SII (RQSII) di cui alla versione integrata del testo allegato alla deliberazione 655/2015/R/idr.
L'obbligo di comunicazione deve essere effettuato:
- dai gestori entro il 1 aprile 2019 (I fase della raccolta),
- dagli EGA entro il 29 aprile 2019 (II fase della raccolta).
L'invio e l'assolvimento degli obblighi di cui al sopra citato articolo 77 del RQSII è possibile esclusivamente tramite la raccolta on line.
Per i gestori fino a 50.000 abitanti si dovrà comunicare nella relativa pagina della raccolta:
- Di essere esenti dall’invio dei dati;
- Indicare la data di ultimo aggiornamento della Carta del servizio (secondo la 655/2015);
- La data della pubblicazione della Carta del servizio aggiornata sul sito internet;
- Dichiarazione di veridicità.
Per i gestori con più di 50.000 abitanti il sistema di raccolta prevede la compilazione di maschere web e la possibilità del cosiddetto "caricamento massivo" attraverso fogli excel scaricabili dal sito, utilizzabile nel caso in cui sia necessario rendicontare un numero consistente di dati.
Non sono ammissibili dati forniti su supporti differenti di quelli messi a disposizione sul sito Arera.
https://www.arera.it/it/comunicati/19/190220.htm
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La discussione parlamentare attualmente in corso sui progetti di legge C52 (c.d. Daga) e C773 (c.d. Braga) sulla gestione pubblica del servizio idrico, con la presentazione di numerosi emendamenti, analisi e report vari, rischia di rimettere tutto in discussione e quindi di generare ulteriore confusione. La norma infatti, produrrà cambiamenti profondi nel sistema idrico nazionale con varianti strategiche rilevanti nei sistemi di gestione, nei water management, nella realizzazione degli investimenti e nella applicazione delle tariffe.
Sul tema generale la nostra opinione è che la qualità della gestione non debba dipendere dalla natura dell’azienda (perché ci sono aziende private eccellenti e aziende pubbliche inefficienti, e viceversa), che la natura pubblica del bene acqua sia meglio garantita da una Autorità nazionale terza efficacia (rispetto alle Regioni comunque politicizzate e discordi nelle scelte), che il valore dell’acqua debba avere un prezzo (perché ha un costo e non ritengo debba essere gratuita, ma che anzi i cittadini siano consapevoli e coinvolti economicamente) e soprattutto che la tariffa debba contenere anche gli investimenti necessari (e non credo che possano essere caricati nel bilancio nazionale già critico per molti centri di costo). Però la normativa futura impone altre scelte.
In realtà, il D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale), è ben impostato, sarebbero necessari solo alcuni ritocchi:
- Ritornare al principio di unitarietà della gestione, con l’obiettivo di pervenire comunque a un modello industriale di rafforzamento e successive aggregazioni.
Facciamo una breve ricostruzione normativa:
Il Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/2006), nella sua versione iniziale prevedeva:
- all’art. 147, comma 1, che i servizi idrici “sono organizzati sulla base degli ambiti territoriali ottimali [ATO] definiti dalle regioni in attuazione della l. 5 gennaio 1994, n. 36” (c.d. “legge Galli”), consentiva alle regioni medesime di “modificare le delimitazioni degli ambiti territoriali ottimali per migliorare la gestione del servizio idrico integrato”, nel rispetto, tra l’altro, dei principi di “unicità della gestione” e del “superamento della frammentazione verticale delle gestioni” (comma 2, lett. b);
- all’art. 150, comma 1, che le autorità d’ambito, nel rispetto del piano d’ambito e del “principio di unicità della gestione” per ciascun ambito deliberano la forma di gestione fra quelle di cui all’art. 113, comma 5 del t.u. 267/2000 (TUEL) [il c. 1 dell’art. 150, è stato abrogato con l’art. 12, c., lett. b), del d.p.r. 7 settembre 2010, n. 168, ad eccezione della parte in cui individua la competenza dell’autorità d’ambito per l’affidamento e la gestione del SII].
Con l’art. 2, comma 13 del d.lgs 16 gennaio 2008, n. 4 (c.d. decreto correttivo), la parola “unicità” è stata, in entrambe le norme sopra riportate, sostituita con quella di “unitarietà” (nello spirito iniziale della prima norma di settore, la cosiddetta legge Galli del 1994).
Nel 2015 però il D.L. 12 settembre 2014, n. 133, c.d. Sblocca Italia ha reintrodotto il principio dell’unicità della gestione al fine di agevolare il processo aggregativo tra gestori.
A tale principio però facciamo le seguenti osservazioni:
- in virtù delle due deroghe attualmente vigenti, disciplinate dall’art. 147 comma 2 bis, non è più possibile fare riferimento alla “unicità della gestione” (anche per tale motivo è stata corretta in quella, maggiormente appropriata, di “unitarietà della gestione” dal 2008 al 2015);
- diversi ambiti territoriali ottimali sono ancor oggi in difficoltà ad individuare un solo gestore a causa ad esempio dalla diversa conformazione fisica del territorio.
Per tali ragioni risulta più appropriato introdurre un nuovo principio di unitarietà, comunque finalizzato alla riduzione del numero dei gestori ed ad una maggiore industrializzazione del settore, ma che tenga anche conto delle caratteristiche fisiche del territorio.
- Maggiore tutela delle piccole realtà (comuni, piccole isole):
L’art. 147 comma 2 bis del Testo Unico Ambientale prevede attualmente due eccezioni al principio di unicità:
a) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti già istituite ai sensi del comma 5 dell'articolo 148;
b) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti, nei comuni che presentano contestualmente le seguenti caratteristiche:
- approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate;
- sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico.
Si propone, per gli stessi motivi illustrati al punto precedente, e dall’analisi dei dati tecnici ed economici prodotti dall’Osservatorio Gocce d'Acqua (), di elevare il limite di 1000 abitanti a 5000 (come già previsto del progetto di legge “Daga”) e di estenderlo anche alle piccole isole.
Le comunità montane, ma anche le piccole isole hanno bisogno di affrontare l’ambiente in tutte le sue declinazioni, perché i vari comparti sono funzionali l’uno con l’altro. Serve una visione integrata e complementare di Agricoltura (Governo integrato e certificato delle risorse agroalimentari), Acqua (Governo integrato e certificato delle risorse idriche), Energia (Produzione di energia da fonti rinnovabili locali), Bosco (Governo integrato e certificato delle risorse forestali),Turismo (Turismo sostenibile e responsabile e valorizzazione dei prodotti a filiera corta), Edilizia (Costruzione e gestione sostenibile del patrimonio edilizio e delle infrastrutture), Reti (Efficienza energetica e integrazione intelligente degli impianti e delle reti), Attività (Sviluppo sostenibile delle attività produttive), Mobilità (Governo integrato dei servizi di mobilità), Rifiuti (Gestione sostenibile delle filiere dei rifiuti), Welfare (Gestione sostenibile dei servizi sociali), Innovazione (Innovazione e regionalità).
Le diverse opinioni che si sono confrontate in questo periodo hanno trascurato queste realtà che rappresentano però anche una buona parte del territorio nazionale. È un problema molto serio e molto grave. Non ci sono risorse né proposte in grado di dare risposte concrete. Bisogna pensarci subito, dopo sarà troppo tardi. Serve una soluzione normativa specifica nel rispetto del principio della unitarietà e a tutela delle piccole realtà. Evitiamo quindi, come si dice, di buttare l’acqua sporca insieme al bambino!
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Con la presente deliberazione viene avviata un'indagine conoscitiva sulle modalità di recupero e smaltimento dei fanghi residui della depurazione, prevedendo attività specifiche di approfondimento volte a favorire l'adozione di ulteriori misure idonee ad accompagnare la transizione a un'economia circolare del settore del trattamento dei reflui.
https://www.arera.it/it/docs/19/020-19.htm
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La Segreteria di Stato per il Territorio, l’Ambiente e il Turismo della Repubblica di San Marino, ha emanato un comunicato stampa per fornire delucidazioni sulla gestione del Servizio Idrico Integrato.
http://www.smtvsanmarino.sm/comunicati/2019/02/21/gestione-servizio-idrico-integrato-segreteria-territorio-vuole-fare-chiarezza
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Con il presente provvedimento l'Autorità avvia il procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Idrico per il terzo periodo regolatorio, riunendo al medesimo il procedimento di cui alla deliberazione 518/2018/R/idr e individuando un termine unico per la conclusione del procedimento.
https://www.arera.it/it/docs/19/034-19.htm
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La Delibera Arera n. 51/2019 integra e rinnova il procedimento di cui alla deliberazione 25/2018/R/idr, relativo agli interventi necessari e urgenti per il settore idrico ai fini della definizione della sezione «acquedotti» del Piano nazionale di cui all'articolo 1, comma 516, della legge 205/17, prevedendo che lo stesso tenga nella dovuta considerazione le recenti disposizioni introdotte dall'articolo 1, commi 153-155, della legge 145/18.
https://www.arera.it/it/docs/19/051-19.htm
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ZECCA (www.zeccaenergia.it), può vantare oltre 110 anni di esperienza nella produzione, distribuzione e vendita di energia elettrica. Al fine di superare i limiti che la dimensione impone e con lo spirito di resistere con efficienza alla overdose regolatoria che caratterizza la nostra attività, dal 2004 ZECCA offre un servizio alle utilities la cui attività è regolata dall’Autorità per l’Energia (oggi ARERA) aiutandole a gestire i processi regolati e non attraverso soluzioni efficienti e testate.
Dal 2012 ZECCA è Partner di Terranova (http://www.terranovasoftware.eu/it), leader di mercato in Italia nella realizzazione di soluzioni a valore aggiunto.
L’ARERA con Delibera 21 dicembre 2017 n. 897/2017/R/idr (TIBSI) ha regolato l’applicazione del Bonus Idrico. Così come già avviene per il servizio elettrico e gas, la piattaforma RETINEXT di Terranova permette una forte automazione del processo di gestione delle pratiche. Qui di seguito descrivo, in sintesi, le caratteristiche di pregio dell’applicativo. Ovvero:
1) Facilità e velocità nei meccanismi di interscambio dati con lo SGATE
2) Lavorazione delle pratiche guidata attraverso controlli automatici dei dati
3) Gestione sia di Bonus diretti che indiretti.
4) Monitoraggio dello stato pratiche sempre aggiornato e di facile comprensione.
5) Estrazione facilitata dei dati per eventuali controlli interni o obblighi informativi.....
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Approvazione degli aggiornamenti delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato per gli anni 2018 e 2019, proposti da:
- Ufficio d'Ambito della Provincia di Pavia per il gestore Pavia Acque s.c.a.r.l.
- Assemblea Territoriale Idrica ATO 2 Catania per il gestore Acoset S.p.a.
- Ente di Governo dell'Ambito n. 5 Astigiano Monferrato per i gestori Acquedotto della Piana S.p.a., Acquedotto Valtiglione S.p.a., Asti Servizi Pubblici S.p.a. e Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato.
- Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale 4 Marche Centro Sud - Fermano e Maceratese per il gestore Tennacola S.p.a.
- Ufficio d'Ambito della Provincia di Cremona per il gestore Padania Acque S.p.a.
https://www.arera.it/it/elenchi.htm?type=atti-18§=idr
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L'idea intorno alla quale nasce la mostra è il ruolo che l’acqua ha avuto nel trasformare il territorio definendo, nel lunghissimo arco temporale che va dal pliocene a oggi, le scelte insediative e produttive, lasciando tracce visibili nel paesaggio.
La pianura pistoiese assume qui il valore di caso esemplificativo di un percorso naturale e storico che accomuna la Toscana e la media valle dell’Arno.
Il percorso espositivo intende evocare i tratti salienti delle trasformazioni del territorio, con particolare attenzione alla piana pistoiese che è stata, di fatto, “disegnata” dalle acque, quelle dell’antico lago, dei corsi d’acqua che l’hanno colmata con le proprie alluvioni, dei canali e delle gore costruiti dall’uomo.
Il racconto viene condotto attraverso pannelli descrittivi, cartografie, fotografie, cui si aggiungono efficaci realizzazioni multimediali.
http://www.disegnidacqua.it/mostra/
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