L'Autorità ha avviato un procedimento relativo agli interventi necessari e urgenti per il settore idrico ai fini della definizione della sezione «acquedotti» del Piano nazionale di cui all’articolo 1, comma 516, della legge 205/2017 e di verificare la persistenza di eventuali criticità nella programmazione e nella realizzazione degli interventi in determinate aree del Paese.
L’articolo 1, comma 516, della legge di bilancio di previsione 2018 dispone che - ai fini della “programmazione e realizzazione degli interventi necessari alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della siccità e per promuovere il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche” - con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sia adottato il “Piano nazionale di interventi nel settore idrico”, articolato in due sezioni: sezione «acquedotti» e sezione
«invasi»;
Il successivo comma 517 prevede che, ai fini della definizione della sezione “acquedotti” del citato Piano nazionale, l’Autorità - sentiti le regioni e gli enti locali interessati, sulla base delle programmazioni esistenti nonché del monitoraggio sull’attuazione dei piani economici finanziari dei gestori – “trasmetta l’elenco degli interventi necessari e urgenti per il settore, con specifica indicazione delle modalità e dei tempi di attuazione, per la realizzazione dei seguenti obiettivi prioritari:
a) raggiungimento di adeguati livelli di qualità tecnica;
b) recupero e ampliamento della tenuta e del trasporto della risorsa idrica, anche con riferimento alla capacità di invaso;
c) diffusione di strumenti mirati al risparmio di acqua negli usi agricoli, industriali e civili”;
Ma l’articolo 1 della legge 205/17 reca anche specifiche previsioni a sostegno della finanziabilità degli interventi contenuti nel Piano nazionale, laddove le programmazioni economico finanziarie adottate non conseguano l’equilibrio nell’ambito della normativa vigente, disponendo che:
- “gli interventi compresi nel Piano nazionale di cui al comma 516 [possano] essere assistiti dalla garanzia del Fondo di cui all'articolo 58 della legge 28 dicembre 2015, n. 221” (comma 521, secondo periodo);
- ad integrazione di quanto già previsto dal citato articolo 58 della legge 221/15, “gli interventi del Fondo di garanzia [siano] assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalità [che saranno] stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze (…)” (comma 522);
https://www.arera.it/it/docs/18/025-18.htm
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Conciliazione e negoziazione paritetica vanno inserite a pieno titolo in quella ampia categoria dei metodi alternativi di soluzione delle controversie che si denominano Alternative Dispute Resolution (ADR).
Sotto questa etichetta vengono raggruppati una serie di fenomeni piuttosto eterogenei fra loro, uniti dal criterio negativo dell’estraneità alla potestà giurisdizionale statale.
In Italia il sistema giuridico è incentrato sul diritto codificato anziché giurisprudenziale e questo ha reso difficile un rapido sviluppo delle ADR in quanto la centralità del sistema giurisdizionale è considerata il perno su cui fondare la tutela dei diritti.
Inoltre la cultura di ricorrere, con l’ausilio dell’assistenza legale, all’autorità giudiziaria per dirimere le controversie civili insorte e l’incontestabile unitarietà giurisdizionale che rende difficoltoso ogni sforzo di allontanamento dal monopolio della potestà giurisdizionale attribuito ai giudici statali, in uno al timore che gli strumenti apprestati dalle ADR siano estranei ed insufficienti a garantire giustizia, sono retaggi difficili da allontanare dal modo di “fruire” la giustizia.
La conseguenza è che il dibattito sulle ADR (Alternative Dispute Resolution), nate inizialmente come tecnica volontaria di soluzione delle controversie dei consumatori e quindi come modo di favorire l’accesso alla giustizia, ad una giustizia semplice, poco onerosa, ma pur sempre corretta, imparziale, tecnicamente precisa e per l’appunto “giusta”, sta investendo sempre di più anche l’amministrazione della giustizia ordinaria.
La tutela dei consumatori, nell’ottica di un efficiente funzionamento del mercato concorrenziale, richiede, accanto a norme protettive di diritto sostanziale, procedure di soluzione delle controversie con i professionisti che rendano agevole ed effettiva la realizzazione di tale finalità protettiva.
Grazie anche all’impulso della normativa europea, si sono sviluppati alcuni strumenti alternativi di soluzioni delle liti (ADR) caratterizzati o dall’essere improntati a meccanismi di mediazione/conciliazione, volti ad assistere le parti al fine di una composizione amichevole, oppure da procedimenti regolamentati che portano ad una decisione non vincolante e quindi non preclusiva del ricorso al giudice ordinario (ad es. l’Arbitro Bancario Finanziario).
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A partire dal 2018 le famiglie che versano in una condizione di disagio economico potranno beneficiare di una riduzione in bolletta con il Bonus sociale idrico, di cui avranno modo di usufruire tutti i nuclei familiari con Indicatore di situazione economica equivalente (Isee) inferiore a 8.107,50 euro, limite che sale a 20.000 euro se si hanno più di 3 figli fiscalmente a carico, le condizioni già previste per usufruire del bonus elettrico e gas. La richiesta va presentata al proprio comune di residenza (o ai Caf delegati dal comune) in abbinamento alla domanda per il bonus elettrico e/o gas e permetterà di avvalersi di uno sconto in bolletta pari al costo di 18,25 mc annui (equivalenti a 50 litri al giorno, il quantitativo minimo stabilito per legge per il soddisfacimento dei bisogni personali) per ogni componente della famiglia. La detrazione sarà versata direttamente in bolletta per chi ha un contratto diretto, mentre gli utenti indiretti, ovvero le famiglie che abitano in un condominio e non dispongono di un contratto proprio di fornitura idrica, riceveranno il Bonus sociale in un'unica soluzione dal gestore del servizio idrico con le modalità individuate da quest'ultimo (ad esempio su conto corrente o con assegno circolare non trasferibile).
Potranno automaticamente usufruire del bonus idrico, analogamente a quanto previsto per il bonus elettrico e gas dal decreto legislativo 147/2017 che ha introdotto il Reddito di inclusione, anche i titolari di Carta Acquisti o di Carta ReI.
L'agevolazione è stata introdotta dall'Autorità con la delibera 897/2017/R/idr, a seguito della previsione del d.P.C.M. 13 ottobre 2016 [1]. Solo dal 1° luglio la richiesta di Bonus per il solo 2018 potrà essere presentata, essendovi la necessità di effettuare ulteriori controlli, ma consentirà comunque al richiedente di vedersi riconosciuto un ammontare una tantum a partire dal 1° gennaio. La modulistica da utilizzare sarà resa disponibile sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it) e pubblicata anche sul sito del gestore, dell'Ente di governo dell'ambito territorialmente competente e sul sito dedicato dell'Anci (www.sgate.anci.it). Sarà poi introdotto (o confermato) un Bonus idrico integrativo su base locale. riconoscendo all'utente un ammontare aggiuntivo o ampliando la soglia Isee prevista per l'ammissione al Bonus.
La delibera 897/2017/R/idr è disponibile al seguente indirizzo: https://www.autorita.energia.it/it/docs/17/897-17.htm
Presentazione del 24 gennaio 2018:
Riforma dei corrispettivi (TICSI) e Bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati (TIBSI)
Emma Putzu - Responsabile Unità Assetti e Innovazione Idrica - Direzione Sistemi Idrici
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Con il provvedimento n. 56/2018 viene avviata una indagine conoscitiva in merito ai reclami e alle segnalazioni trasmessi all'Autorità dagli utenti del servizio idrico integrato. L'indagine sarà condotta in collaborazione con DAEN per consentire l'acquisizione di informazioni e dati dai gestori interessati, avvalendosi della disponibilità della GdF, al fine di verificare il rispetto da parte dei gestori della normativa vigente del SII.
Finalità dell’indagine è raccogliere i reclami e le segnalazioni trasmessi all’Autorità di regolazione per l’energia le reti e l’ambiente dai singoli utenti, dalle Associazioni dei Consumatori e dagli Enti pubblici territoriali, in tema di:
a. interruzioni della fornitura del servizio per cause o con modalità non conformi alla normativa vigente e/o ai contratti di utenza;
b. ritardi nell’esecuzione di lavori/allacciamenti connessi a procedure di voltura e/o subentro);
c. mancato rispetto della periodicità e trasparenza di fatturazione;
d. risposte ai reclami, alle segnalazioni e alle richieste di informazioni degli utenti (mancate risposte, risposte inconferenti/generiche inviate anche utilizzando moduli standard, non adeguata assistenza da parte degli operatori dei call center).
http://www.autorita.energia.it/it/docs/18/56-18.htm
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Con la delibera 918/2017/R/IDR l’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico definisce regole e procedure ai fini dell’aggiornamento biennale (2018-2019) delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato, aggiornando l’Allegato A del metodo tariffario idrico 2016-2019 MTI-2 (delibera 664/2015/R/IDR), anche in considerazione dell’evoluzione del complessivo quadro regolatorio, con la progressiva attuazione della disciplina relativa alla qualità contrattuale,
l’introduzione della regolazione della qualità tecnica, l’approvazione del testo integrato sui corrispettivi e la regolazione del bonus sociale idrico.
Pertanto, la delibera disciplina i criteri da seguire per l’aggiornamento delle componenti di costo ammesse al riconoscimento tariffario per gli anni 2018 e 2019.
In particolare, per quanto attiene i dati da utilizzare ai fini dell’aggiornamento del vincolo ai ricavi del gestore (VRG) e del moltiplicatore tariffario ϑ , si prevede che:
la determinazione delle tariffe del 2018 venga aggiornata con i dati di bilancio relativi all’anno 2016 o, in mancanza, con quelli dell’ultimo bilancio disponibile;
la determinazione delle tariffe per l’anno 2019 venga aggiornata con i dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all’anno 2017 o, in mancanza, con quelli dell’ultimo bilancio disponibile, salvo le componenti per le quali è esplicitamente ammesso un dato stimato.
Ai fini dell’aggiornamento dei costi operativi, la delibera:
individua un costo medio di settore della fornitura elettrica (da utilizzarsi per la rideterminazione della componente relativa ai costi dell’energia elettrica di cui dell’articolo 25 del MTI-2) pari a 0,1585 €/kWh;
estende alle annualità 2018 e 2019 le medesime regole di computo adottate per il biennio precedente per la determinazione dei costi per gli acquisti all’ingrosso (COws).
Relativamente ai costi ambientali e della risorsa, la delibera amplia la tipologia di oneri da poter esplicitare come a ERC, tenuto conto dei costi operativi aggiuntivi che potrebbero emergere a fronte del conseguimento dei nuovi obiettivi fissati in corrispondenza degli standard introdotti con la recente regolazione della qualità tecnica.
Sono quindi definiti i criteri per l’aggiornamento delle componenti a conguaglio (componente a RcTOT ).
Nell’ambito delle misure a sostegno degli investimenti, il provvedimento:
prevede, in continuità con il biennio precedente, specifici controlli sull’effettiva realizzazione degli investimenti previsti per gli anni 2016 e 2017, nonché sulla congruità tra gli obiettivi prioritari previsti per le annualità successive e la sostenibilità economico-finanziaria della gestione;
introduce, a partire dal 2018, l’obbligo di destinare la componente Fondo nuovi investimenti, a FoNI , esclusivamente alla realizzazione dei nuovi investimenti per il raggiungimento degli specifici obiettivi individuati nel programma degli interventi elaborato per il pertinente territorio.
Per sostenere il miglioramento della qualità delle prestazioni erogate all’utenza, a fronte di nuovi obiettivi fissati in corrispondenza di target evolutivi differenziati in funzione del livello di partenza di ciascun operatore, la delibera 918/2017/R/IDR prevede:
la copertura, sotto determinate condizioni, degli eventuali costi operativi aggiuntivi (OpexQT ) relativi ad aspetti riconducibili all’adeguamento a taluni standard di qualità tecnica;
specifiche modalità di copertura del meccanismo di premialità relativo alla qualità tecnica del servizio idrico integrato attraverso la prevalente destinazione della componente perequativa UI2 alla promozione della qualità tecnica, la quantificazione della citata componente perequativa UI2 in 0,9 centesimi di euro/metro cubo (da applicarsi a tutte le utenze del servizio idrico integrato come maggiorazione ai corrispettivi di acquedotto, di fognatura e di depurazione) e l’integrazione di tale meccanismo perequativo, a decorrere dall’annualità 2020, con uno strumento allocativo, alimentato da una aliquota dei costi operativi, resa disponibile da tutti i gestori del SII.
Con riferimento all’introduzione dal 1 gennaio 2018 del bonus sociale idrico per le utenze domestiche in documentato stato di disagio economico, la delibera provvede a quantificare la componente UI3 - volta ad alimentare un meccanismo perequativo operante su scala nazionale - ponendola pari a 0,5 centesimi di euro/metro cubo, da applicarsi a tutte le utenze del servizio idrico integrato, diverse da quelle in condizioni di disagio economico sociale, come maggiorazione
del corrispettivo di acquedotto. Nel contempo, introduce una componente di costo, indicata come OPsocial , destinata alla copertura delle agevolazioni migliorative eventualmente previste dagli Enti di governo dell’ambito.
Inoltre, con il provvedimento si richiede che l’Ente di governo dell’ambito o altro soggetto competente assuma le pertinenti decisioni in merito all’aggiornamento della propria programmazione di ambito delineando, in occasione del recepimento degli obiettivi specifici identificati dalla regolazione della qualità tecnica, le strategie di intervento da privilegiare, con le connesse ricadute in termini tariffari.
Accogliendo quanto emerso in fase di consultazione, la delibera 918/2017/R/IDR - al fine di lasciare tempi adeguati a permettere lo svolgimento delle analisi e delle valutazioni funzionali, in particolare, all’aggiornamento del programma degli interventi anche sulla base del sistema di indicatori introdotto con la RQTI - posticipa il termine previsto per la trasmissione all’Autorità delle predisposizioni tariffarie per il biennio 2018-2019 dal 31 marzo 2018 al 30 aprile 2018. Resta
inteso che al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare l’equilibrio economico finanziario della gestione, l’Ente di governo dell’ambito o altro soggetto competente, in qualsiasi momento del biennio 2018-2019, può presentare all’Autorità motivata istanza di revisione infra periodo della predisposizione tariffaria.
La delibera 918/2017/R/idr è disponibile al seguente indirizzo: https://www.autorita.energia.it/it/docs/17/918-17.htm
Presentazioni del 24 gennaio 2018:
Visione d'insieme
Lorenzo Bardelli - Responsabile Direzione Sistemi Idrici
Aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del SII - Deliberazione 918/2017/R/idr
Maria Cristina Colorito - Direzione Sistemi Idrici
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Con la delibera 55/2018/E/idr, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) definisce la disciplina transitoria in vigore dal 1° luglio 2018 sino al 30 giugno 2019 per l’estensione al settore idrico del sistema di tutele per i consumatori e per la risoluzione extragiudiziale delle controversie già attive nei settori dell’energia elettrica e del gas.
Il particolare, il provvedimento – che segue i DCO 667/2017/E/idr e 899/2017/E/idr - approva la Disciplina transitoria relativa alle procedure volontarie di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra utenti idrici e gestori (Allegato A) ed il Regolamento relativo alle attività svolte dallo Sportello con riferimento al trattamento dei reclami di seconda istanza degli utenti idrici (Allegato B).
In sintesi, la delibera 55/2018/E/idr dispone, riguardo al trattamento dei reclami di seconda istanza (Allegato B), che lo Sportello per il consumatore Energia e Ambiente, gestito in avvalimento da Acquirente Unico S.p.a, dal 1° marzo 2018 (e fino al 30 giugno 2019) gestisca i reclami sui temi oggetto della regolazione nazionale nel settore idrico, mediante procedure telematiche.
Lo Sportello trasmetterà agli Uffici dell’Autorità, con cadenza trimestrale, un rapporto dettagliato dell’attività svolta e la reportistica relativa ai reclami scritti.
La delibera 55/2018/E/idr dispone, riguardo alle procedure volontarie di risoluzione extragiudiziale delle controversie (Allegato A), che:
• Perimetro della Conciliazione
Dal 1° luglio 2018, il tentativo di conciliazione per le controversie insorte tra un utente idrico e il suo gestore sarà volontario ed esperibile – anche attraverso il Servizio Conciliazione dell’Autorità – sia per le tematiche relative agli aspetti regolati dall’Autorità, sia per tutte le altre tematiche d’interesse per l’utente del Servizio Idrico Integrato (SII) con l’esclusione di quelle:
- non rientranti nell’ambito di applicazione del Testo Integrato di Conciliazione (TICO);
- attinenti alla qualità dell’acqua;
• Durata del periodo transitorio
Il periodo transitorio (durante il quale sarà possibile anche per il settore idrico usufruire del Servizio Conciliazione dell’Autorità) inizierà il 1° luglio 2018 e terminerà il 30 giugno 2019. E’ prevista una verifica sullo stato di attuazione della disciplina transitoria al fine di valutare ulteriori meccanismi di
gradualità, previo confronto con gli stakeholder;
• Deroghe
E’ prevista la possibilità di richiedere deroghe temporali eccezionali, limitatamente all’obbligo del gestore di intervenire alla procedura conciliativa: l’Ente di governo dell’ambito competente (d’intesa con il gestore e le associazioni dei consumatori territorialmente competenti, iscritte ai registri regionali) può presentare all’Autorità (entro il 30 settembre 2018) un’istanza di deroga motivata limitatamente a tale obbligo e per un periodo massimo di un anno rispetto al termine fissato. L’istanza deve essere motivata in ragione dell’esistenza di processi di aggregazione in corso, che coinvolgono il gestore interessato. L’Autorità provvederà a verificare le istanze pervenute e a concedere, o a negare, la deroga richiesta.
Infine, la delibera 55/2018/E/idr prevede, oltre ad eventuali incontri tecnici e focus group, la convocazione di due tavoli tecnici:
• il primo, con le associazioni dei consumatori e utenti, i gestori e gli EGA, volto ad approfondire le modalità di trasformazione degli organismi di conciliazione attualmente operativi a livello locale - diversi dalle conciliazioni paritetiche - in organismi ADR di cui al Codice del consumo;
• il secondo, con le Regioni e gli EGA, volto ad approfondire le ulteriori iniziative a garanzia degli utenti da sviluppare d’intesa con le Regioni.
http://www.autorita.energia.it/it/docs/18/55-18.htm
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ARERA (ex AEEGSI), con la delibera 918/2017/R/idr ha approvato l’aggiornamento del Metodo Tariffario Idrico per il periodo regolatorio 2018-2019 (MTI-2). Le aziende che operano in tale settore sono quindi chiamate a rivedere i processi di calcolo della tariffa e dei corrispettivi per gli utenti finali e ad aggiornare di conseguenza il piano economico-finanziario. In tale ambito, il team formato da SDG Group, LUEL e Studio Righini propone un servizio integrato che unisce competenze di processo, tecniche, normative e fiscali.
E' possibile iscriversi al Webinar focalizzato su MTI-2, TICSI e PEF MTI-2, TICSI e PEF per i gestori del Servizio Idrico Integrato tramite il seguente link
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E’ on-line il Water Management Report presentato il 24 Gennaio 2018 dall’Energy & Strategy Group del Politecnico di Milano.
Negli ultimi anni, anche in seguito ai cambiamenti climatici, sta diventando sempre più pressante il tema di una corretta ed efficiente gestione della risorsa idrica, che, correttamente, viene sempre di più considerata un bene prezioso e “scarso”. Il tema della gestione dell’acqua coinvolge una molteplicità di soggetti (Autorità di Regolazione per Energia e Reti e Ambiente - ARERA, Gestori di rete, Imprese…) che, a vario titolo, devono dare il loro contributo per ridurre gli sprechi e implementare tecniche per il risparmio di acqua e di energia a essa associata.
Nella prima edizione del Water Management report, partendo da una panoramica generale sull’ammontare dei prelievi e dei consumi di acqua a livello mondiale ed europeo (e principali utilizzi per settore), si focalizza l’attenzione sull’analisi dei prelievi, dei consumi e degli sprechi di acqua nel contesto italiano evidenziando in particolar modo i settori civile e industriale. In quest’ottica verranno anche analizzate le principali novità introdotte dalle normative vigenti in materia di risorse idriche in Italia come ad esempio il Servizio Idrico Integrato (o «SII»), gli Ambiti Territoriali Ottimali (o «ATO»), la disciplina della gestione del Servizio Idrico Integrato e il sistema tariffario del Servizio Idrico Integrato.
Il documento è consultabile al seguente link previa registrazione gratuita.
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A partire dal 2018 le famiglie che versano in una condizione di disagio economico potranno beneficiare di una riduzione in bolletta con il Bonus sociale idrico, di cui avranno modo di usufruire tutti i nuclei familiari con Indicatore di situazione economica equivalente (Isee) inferiore a 8.107,50 euro, limite che sale a 20.000 euro se si hanno più di 3 figli fiscalmente a carico, le condizioni già previste per usufruire del bonus elettrico e gas. La richiesta va presentata al proprio comune di residenza (o ai Caf delegati dal comune) in abbinamento alla domanda per il bonus elettrico e/o gas e permetterà di avvalersi di uno sconto in bolletta pari al costo di 18,25 mc annui (equivalenti a 50 litri al giorno, il quantitativo minimo stabilito per legge per il soddisfacimento dei bisogni personali) per ogni componente della famiglia. La detrazione sarà versata direttamente in bolletta per chi ha un contratto diretto, mentre gli utenti indiretti, ovvero le famiglie che abitano in un condominio e non dispongono di un contratto proprio di fornitura idrica, riceveranno il Bonus sociale in un'unica soluzione dal gestore del servizio idrico con le modalità individuate da quest'ultimo (ad esempio su conto corrente o con assegno circolare non trasferibile).
Potranno automaticamente usufruire del bonus idrico, analogamente a quanto previsto per il bonus elettrico e gas dal decreto legislativo 147/2017 che ha introdotto il Reddito di inclusione, anche i titolari di Carta Acquisti o di Carta ReI.
L'agevolazione è stata introdotta dall'Autorità con la delibera 897/2017/R/idr, a seguito della previsione del d.P.C.M. 13 ottobre 2016 [1]. Solo dal 1° luglio la richiesta di Bonus per il solo 2018 potrà essere presentata, essendovi la necessità di effettuare ulteriori controlli, ma consentirà comunque al richiedente di vedersi riconosciuto un ammontare una tantum a partire dal 1° gennaio. La modulistica da utilizzare sarà resa disponibile sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it) e pubblicata anche sul sito del gestore, dell'Ente di governo dell'ambito territorialmente competente e sul sito dedicato dell'Anci (www.sgate.anci.it). Sarà poi introdotto (o confermato) un Bonus idrico integrativo su base locale. riconoscendo all'utente un ammontare aggiuntivo o ampliando la soglia Isee prevista per l'ammissione al Bonus.
La delibera 897/2017/R/idr è disponibile al seguente indirizzo: https://www.autorita.energia.it/it/docs/17/897-17.htm
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Con la delibera 917/2017/R/idr del 28 dicembre 2017 l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico definisce la disciplina della qualità tecnica del servizio idrico integrato, con un approccio asimmetrico e innovativo, che considera le condizioni specifiche dei diversi contesti al fine di individuare stimoli corretti ed efficaci per promuovere benefici a favore degli utenti dei diversi servizi.
Il modello di regolazione individuato sviluppa, in particolare, la selettività, la corrispettività, l'effettività, la premialità, la gradualità e la stabilità.
Tale modello, definito in esito ed in continuità con l'ampia consultazione effettuata (dco 562/2017/R/idr e 748/2017/R/idr ), è basato su un sistema di indicatori composto da:
Prerequisiti: rappresentano le condizioni necessarie all'ammissione al meccanismo incentivante associato agli standard generali;
Standard specifici: identificano i parametri di performance da garantire nelle prestazioni erogate al singolo utente e il cui mancato rispetto prevede l'applicazione di indennizzi automatici; essi individuano:
- il valore della "Durata massima della singola sospensione programmata" (S1) pari a 24 ore;
- il valore del "Tempo massimo per l'attivazione del servizio sostitutivo di emergenza in caso di sospensione del servizio idropotabile" (S2) pari a 48 ore;
- il valore del "Tempo minimo di preavviso per interventi programmati che comportano una sospensione della fornitura" (S3) pari a 48 ore;
Standard generali: sono ripartiti in macro-indicatori e indicatori semplici che descrivono le condizioni tecniche di erogazione del servizio a cui è associato un meccanismo incentivante. I macro-indicatori sono:
- macro-indicatore M1 - "Perdite idriche" (cui è associato l'obiettivo di contenimento delle dispersioni, con efficace presidio dell'infrastruttura acquedottistica), definito tenendo congiuntamente conto sia delle perdite idriche lineari, sia delle perdite percentuali;
- macro-indicatore M2 - "Interruzioni del servizio" (cui è associato l'obiettivo di mantenimento della continuità del servizio, anche attraverso una idonea configurazione delle fonti di approvvigionamento), definito come rapporto tra la somma delle durate delle interruzioni annue e il numero totale di utenti finali serviti dal gestore;
- macro-indicatore M3 -"Qualità dell'acqua erogata" (cui è associato l'obiettivo di una adeguata qualità della risorsa destinata al consumo umano), definito, secondo una logica multi-stadio, tenendo conto: i) dell'incidenza delle ordinanze di non potabilità; ii) del tasso di campioni interni non conformi; iii) del tasso di parametri da controlli interni non conformi;
- macro-indicatore M4 - "Adeguatezza del sistema fognario" (cui è associato l'obiettivo di minimizzare l'impatto ambientale derivante dal convogliamento delle acque reflue), definito - anch'esso secondo una logica multi-stadio - considerando: i) la frequenza degli allagamenti e/o sversamenti da fognatura; ii) l'adeguatezza normativa degli scaricatori di piena; iii) il controllo degli scaricatori di piena;
- macro-indicatore M5 - "Smaltimento fanghi in discarica" (cui è associato l'obiettivo di minimizzare l'impatto ambientale collegato al trattamento dei reflui, con riguardo alla linea fanghi), definito come rapporto tra la quota dei fanghi di depurazione misurata in sostanza secca smaltita in discarica e la quantità di fanghi di depurazione misurata in sostanza secca complessivamente prodotta;
- macro-indicatore M6 - "Qualità dell'acqua depurata" (cui è associato l'obiettivo di minimizzare l'impatto ambientale collegato al trattamento dei reflui, con riguardo alla linea acque), definito come tasso di superamento dei limiti dei campioni di acqua reflua scaricata.
Il modello definito dalla delibera 917/2017/R/idr prevede che per ciascun macro-indicatore (inteso come obiettivo minimo) l'Ente di governo dell'ambito (EGA) - per ogni gestione operante sul territorio di pertinenza - individui:
- la classe di partenza, sulla base dei dati tecnici messi a disposizione del gestore e validati dal medesimo Ente di governo;
- l'obiettivo di miglioramento/mantenimento che il gestore è tenuto a conseguire (annualmente) sulla base dei target fissati dal presente provvedimento.
Viene, inoltre, definito un sistema di incentivazione articolato in premi e penalità da attribuire, a partire dall'anno 2020, alle performance dei gestori nei due anni precedenti secondo la metodologia TOPSIS (Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution) individuando:
- un meccanismo incentivante (teso a valorizzare i casi di maturità tecnologica e gestionale) che consideri lo stato di efficienza conseguito e che preveda una attribuzione multistadio - base, avanzata e di eccellenza - di incentivi agli operatori appartenenti ex ante (per almeno un macro-indicatore) alle classe a cui è associato l'obiettivo di mantenimento del livello di partenza (indicata come "classe A");
- un meccanismo incentivante (teso a promuovere miglioramenti in casi di criticità tecnico-gestionali da superare) che consideri la variazione dell'efficienza e che preveda una attribuzione multistadio - base e avanzata - di incentivi agli operatori non appartenenti ex ante alle fasce a cui è associato l'obiettivo di mantenimento del livello di partenza.
La copertura dei costi relativi al rispetto degli standard specifici e al conseguimento degli obiettivi previsti dalla qualità tecnica avviene secondo quanto stabilito dal metodo tariffario (MTI-2), come integrato dalla deliberazione 918/2017/R/idr. In particolare, la spesa per investimento relativa alle misure adottate, e ricomprese nel programma degli interventi (PdI), è finanziata nell'ambito dell'aggiornamento del pertinente programma economico-finanziario (PEF) o, qualora ricorrano le condizioni, in applicazione delle disposizioni previste in ordine alla revisione straordinaria. Inoltre, l'Ente di governo dell'ambito può formulare specifica istanza per la copertura di eventuali costi operativi aggiuntivi.
La delibera prevede l'applicazione del sistema di indicatori alla base della qualità tecnica - nonché l'avvio del monitoraggio sui dati ai medesimi sottesi - a partire dal 1 gennaio 2018 (sulla base del valore assunto dai macro-indicatori all'anno 2016, mentre dal 1 gennaio 2019 sarà sulla base del valore nell'annualità precedente, ove disponibile), e dal 1 gennaio 2019 l'applicazione delle norme concernenti gli obblighi di registrazione e archiviazione dei dati, previsti dallo stesso provvedimento.
La delibera 917/2017/R/idr è disponibile al seguente indirizzo: https://www.autorita.energia.it/it/docs/17/917-17.htm
Presentazione del 24 gennaio 2018:
RQTI Regolazione della Qualità Tecnica del Servizio Idrico Integrato
Elena Gallo - Responsabile Unità "Qualità, Risorsa e Misura" (QRM)- Direzione Sistemi Idrici
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